AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2014.253
Data decisione, Autorità: 24.09.2014, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2014.253
Lugano 24 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/23.07.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 18.07.2014 è stata spedita alla Pretura penale, cui è giunta il 21.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22/23.07.2014 unitamente all’incarto penale __________, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con decreto __________ il giudice della Pretura penale Siro Quadri – richiamati in particolare l’opposizione __________ di PI 3 (patr. da: avv. __________, __________) e il dibattimento del __________ (sospeso per accertare la tempestività della querela) – ha poi abbandonato il procedimento penale contro l’imputato a causa dell’intempestività della querela inoltrata il __________, assegnando a quest’ultimo un’indennità pari a CHF 2'000.-- (inc. __________). Il decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato (inc. __________).
Non è stato precisato alcunché riguardo ai motivi che stanno alla base del richiamo.
Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito alla presente istanza.
Lart. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono sostanzialmente le stesse: PI 4, attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di querelante in quello penale, mentre PI 3, convenuto nell’ambito del procedimento civile (unitamente ad altre due parti), aveva assunto la veste di imputato nell’ambito del procedimento penale. Inoltre alla base di entrambi i procedimenti sembra esserci la medesima fattispecie (dedotto dal fatto che il pretore ha richiamato l’incarto penale in questione in connessione con la lesione della personalità ex art. 28 ss. CC): la pubblicazione di due articoli apparsi sul sito internet __________ nel __________. Gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero dunque essere utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto richiamato viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale di Bellinzona, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Questa Corte segnala la necessità di formulazione di una motivazione dettagliata e completa da parte dei giudici civili nelle future richieste in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: non è conforme alla predetta disposizione emanare, come nella fattispecie qui in esame, un’ordinanza mediante la quale viene disposto il richiamo di un incarto penale, nel frattempo archiviato, alla Pretura penale, omettendo in particolare di precisare il contenuto esatto della vertenza civile (non potendo questa Corte, per evidenti motivi, conoscerne il contenuto) e il suo legame di pertinenza con l’incarto penale richiamato.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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