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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.220
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00220
Lugano 21 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente a giudicare nella procedura sommaria di sfratto dei conduttori (inc no. SF 95.00156 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) dipendente di istanza 13 luglio 1995 di
rappr. dall'avv. __________
contro
e __________
concernente un appartamento di quattro locali, al pian terreno della __________ a __________;
che il pretore ha accolto con sentenza 9 agosto 1995, ordinando ai convenuti di mettere l’ente locato a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni dalla decisione;
decisione contro la quale insorgono i convenuti con scritto 12/14 agosto 1995 lamentando un’ irregolarità processuale, per non avere il pretore preso in considerazione una loro istanza di rinvio del contraddittorio, e chiedendo la fissazione un’udienza allo scopo di poter esporre le loro ragioni;
ritenuto di poter procedere in virtù dell’art. 313 bis CPC, ossia senza intimare il gravame alla controparte;
considera
in fatto e in diritto
Per quanto riguarda la possibilità di rinvio dell’udienza valgono le regole generali dell’art. 136 CPC: il rinvio dev’essere chiesto tempestivamente e può essere concesso solo in presenza di motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti a un altro tribunale.
Agli atti della pretura non esiste un’ulteriore istanza di rinvio, segnatamente di data 7 agosto, come affermano gli appellanti.
Non esiste quindi nemmeno un’ulteriore decisione su questa richiesta: la decisione sul rinvio è comunque un’ ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC) e pertanto non potrebbe in sé essere oggetto d’appello (art. 95 CPC).
In sostanza, se fosse stato leso il diritto di essere sentiti degli appellanti, questo giudice dovrebbe constatare la nullità della sentenza pretorile in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC. Sennonché è pacifico che il pretore, dapprima, ha regolarmente indetto il contraddittorio e, poi, nell’ambito del suo potere decisionale, ha respinto due successive istanze di rinvio della stessa udienza. Non v’è pertanto nessuna lesione della norma fondamentale in questione.
Riguardo alla pretesa ultima istanza di rinvio va osservato quanto segue:
a. non v’è prova della sua esistenza. Comunque l’udienza è stata confermata con le due precedenti decisioni negative sulle istanze di rinvio;
b. qualora l’istanza fosse stata effettivamente presentata, sarebbe stata respinta in ogni modo: infatti, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva in tanto in quanto presentata ( o solo spedita ) il 7 agosto relativamente all’ udienza del il giorno successivo (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 136, n. 2).
(art. 321 CPC). La domanda in esame tende per contro, esclusivamente, a modificare i fatti noti al pretore, sulla base delle allegazioni dell’istante, e rimasti incontestati per l’ inazione dei convenuti, assenti dal processo per loro stessa colpa.
Per tutti questi motivi,
Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
L’appello 12 agosto 1995 di __________ e __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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