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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.217
Data decisione, Autorità: 02.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00217
Lugano 2 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.933 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 14 aprile 1995 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
in materia di concorrenza sleale, protezione del nome della ditta e protezione della personalità nella quale il Pretore, con decisione 14 luglio 1995, accogliendo una domanda cautelare dell’attrice ha fatto ordine alla ditta convenuta ”di non più far uso della ragione sociale __________ in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ ”.
Appellante la convenuta la quale, con appello 20 luglio 1995, chiede la riforma del primo giudicato cautelare nel senso di respingere la domanda di provvedimenti cautelari proposta dall’attrice.
Mentre quest’ultima, con osservazioni all’appello 16 agosto 1995, chiede la reiezione dell’avverso gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Essendo stato accordato effetto sospensivo all’appello come a decreto presidenziale del 26 luglio 1995.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Con la petizione ha pure postulato al giudice l’adozione di misure provvisionali intese ad impedire alla convenuta, pendente causa, di far uso della sua ragione sociale su cartelli pubblicitari, carta da lettera, insegne e timbri e di ogni altro mezzo atto a causare confusione con la sua ditta.
Il Pretore, con la decisione impugnata, ha accolto integralmente le domande cautelari dell’attrice. Ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 3 litt. d) LCSl e degli art. 28c e seg. CC (in forza del rinvio dell’art. 14 LCSl), fosse senz’altro stato reso verosimile un pericolo di confusione tra le due ditte per il fatto che in entrambe, attive nello stesso ramo e nella stessa regione, era evidenziato il cognome __________ riferito poi a __________ e __________, amministratori delle due società, domiciliati nello stesso Comune. Inoltre ha dato per acquisito l’esistenza di un danno difficilmente riparabile per l’attrice ed ha considerato dover accordare immediata protezione cautelare per i tempi lunghi previsti dal processo di merito.
Con l’appello la parte convenuta ritiene che il requisito fondamentale per stabilire se un determinato comportamento configura un atto di concorrenza sleale ai sensi della LCSl é il mancato rispetto delle norme della buona fede come vuole l’art. 2 LCSl e di conseguenza, avendo i signori __________ e __________ non fatto altro che usare lecitamente il loro nome nell’ambito dell’esercizio della loro attività aziendale attraverso la denominazione della società anonima, questa scelta non può essere considerata sleale. Manca così il presupposto della verosimiglianza di una lesione illecita a sfavore della controparte. Inoltre il Pretore avrebbe confuso il pregiudizio difficilmente riparabile con il pericolo dello stato di confusione tra le due denominazioni senza che la controparte abbia potuto sostanziare il pregiudizio concreto subito, non bastando a ciò gli sporadici disguidi venuti in essere. Aggiunge ancora che il querelato provvedimento é destinato ad anticipare il merito della causa poiché l’ossequio dell’ordine del Pretore la costringerebbe conseguentemente a modificare già da ora la propria ragione sociale.
Con le osservazioni all’appello la parte istante respinge le critiche avversarie a conferma della idoneità in fatto ed in diritto della misura cautelare ordinata dal Pretore. Delle singole argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
4.1. La stessa o simile denominazione di una società commerciale, attiva nello stesso genere aziendale e nella stessa regione come é indubitabilmente per le due parti, comporta concretamente un rischio di confusione. Anche se non si può negare che, per principio (art. 950 cpv. 2 CO), si é autorizzati ad utilizzare il proprio nome di famiglia nella ragione sociale di una ditta, questo diritto trova i suoi limiti nella regola generale della necessaria e chiara differenziazione della denominazione di una società rispetto a quella da prima iscritta a registro (GVP SG 1984, 89). Le due ragioni sociali “” e “” si prestano evidentemente al rischio di confusione non potendo essere la sola aggiunta vicino al comune cognome del nome o dell’iniziale dei nomi sufficientemente distintivo poiché, comunemente, si ha la tendenza, nel linguaggio e comportamento corrente, a semplificare e ad accorciare il nome delle ditte. Con ciò , in ogni caso e indipendentemente dalle norme sulle ragioni di commercio, la ditta convenuta ha oltrepassato i limiti della concorrenza poiché si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari della concorrente società attrice (art. 3 litt. d LCSl; DTF 102 II 171; SMI 1990, 49).
La violazione della singola fattispecie lesiva della concorrenza esemplificata all’art. 3 LCSl non comporta assolutamente, come vorrebbe l’appellante, l’adempimento delle condizioni previste all’art. 2 LCSl poiché questa clausola generale é applicabile alle circostanze che non trovano riscontro nel repertorio delle fattispecie particolari (Carl Baudenbacher, Relazione introduttiva sulla nuova LCSl del 19 dicembre 1986, in Rep. 1989, pag. 18) e permette di giudicare tutti i casi non regolati appunto dagli art. 3 e seg. LCSl (Mess. CF 18 maggio 1983 n. 241.2). Affinché la slealtà commerciale esista é sufficiente che vi sia oggettivamente il pericolo di confusione senza necessità che il comportamento sia anche intenzionale (Mess. CF 18 maggio 1983 n. 241.33).
L’attrice ha così reso verosimile, ed anche oltre la semplice verosimiglianza, il requisito dell’illecita lesione attuale a suo danno da parte della convenuta.
4.2. Per quanto riguarda la condizione del danno difficilmente riparabile bisogna ammettere che, in presenza della verosimiglianza dell’utilizzo di mezzi sleali come accertato al considerando precedente, é senz’altro resa credibile anche una tale minaccia (SMI 1984, 370). Basti pensare che il pericolo di confusione é concreto e già solo questa situazione deve poter essere prevenuta attraverso delle misure cautelari poiché la determinazione del danno che ne può derivare all’attrice (in funzione di perdita di potenziali clienti perché confondo una ditta con l’altra o perché addebitano all’attrice le magagne della convenuta) é di difficile se non impossibile determinazione.
L’urgenza del provvedimento é ovvia poiché é tale la sola circostanza di dover accordare protezione al richiedente prima della decisione finale tenuto conto dell’ordinaria lentezza con cui si svolge il processo di merito (Spartaco Chiesa, Azioni civili e disposizioni procedurali della nuova LCSl, in Rep. 1989, 57; SMI 1983, 149).
4.3. L’appellante considera che le misure cautelari ordinate dal Pretore anticipano definitivamente il merito della causa ma dimentica che, per l’art. 28c cpv. 2 cifra 1 CC, il giudice può persino ordinare l’esecuzione provvisoria del giudizio che si chiede nel merito percui sono senz’altro legittimi provvedimenti di astensione come quelli qui pronunciati che, per permettere la continuazione dell’attività della convenuta, comportano quasi necessariamente l’adozione di una nuova, non confondibile, ragione sociale.
L’appello, infondato in ogni suo punto, viene respinto con il carico di spese e ripetibili alla parte convenuta ed appellante.
La domanda di intersecazione (art. 68 cpv. 3 CPC) proposta dall’appellante con riferimento ad affermazioni contenute nelle osservazioni all’appello che riguardano il comportamento di __________, amministratore della ditta convenuta, non può essere accolta poiché le espressioni non sicuramente di lode nei suoi confronti costituiscono un apprezzamento ed una deduzione di slealtà commerciale riferita ad episodi evidenziatisi in istruttoria.
Per i quali motivi
visti gli art. 3 e 14 LCSl, 28c e seg. CCS
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 20 luglio 1995 di __________ é respinto.
La tassa di giudizio di Fr. 280.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 300.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 400.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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