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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.216
Data decisione, Autorità: 05.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00216
Lugano 5 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.123 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 2 maggio 1994 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’632.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto che l’attrice sia condannata a restituirgli un’icona e della documentazione di sua proprietà, da lei illecitamente trattenuti;
E ora sull’istanza 26 settembre 1994 dell’attrice, che ha chiesto che il convenuto sia astretto alla prestazione di una cauzione di fr. 6’000.-- in relazione alla sua domanda riconvenzionale, istanza alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore con decreto 17 luglio 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 21 luglio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 4’350.--;
Mentre l’attrice con scritto del 17 agosto 1995 rinuncia alla presentazione di osservazioni, rimettendosi al giudizio della Camera.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 2 maggio 1994 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’632.-- oltre interessi a titolo saldo della mercede dell’appaltatrice in relazione a opere di restauro di dipinti eseguite per il di lui conto.
Il convenuto si è opposto alla richiesta attorea, postulando inoltre in via riconvenzionale la condanna dell’attrice alla restituzione di un’icona e di documentazione inerente altre opere d’arte di sua proprietà, da lei trattenuti senza legittimo motivo.
B. Vista la domanda riconvenzionale, con istanza 26 settembre 1994 l’attrice ha chiesto che al convenuto, domiciliato all’estero, sia imposta la prestazione di una cauzione di fr. 6’000.-- a garanzia dei presumibili oneri della causa da lui intentata.
All’udienza di discussione del 24 ottobre 1994 il convenuto ha resistito all’istanza rilevando di essere titolare di beni in Ticino gravati da sequestro, e ritenendo inoltre eccessivo l’importo richiesto dalla controparte.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha osservato che il trattato concluso con gli Stati Uniti dell’America Settentrionale del 25 novembre 1850 prevede che ai cittadini dell’altro stato contraente è garantito il libero accesso ai tribunali, senza che possano essere loro imposte condizioni più gravose di quelle previste per i cittadini del proprio paese.
Ne conseguirebbe che il solo fatto di essere domiciliato negli Stati Uniti non sarebbe motivo sufficiente per essere tenuti alla prestazione di una cauzione.
Da ciò la reiezione dell’istanza.
D. Con tempestivo gravame datato 21 luglio 1995 l’attrice, ritenuto un valore di fr. 50’000.-- della domanda riconvenzionale, ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di accogliere l’istanza, e di imporre di conseguenza al convenuto l’obbligo di prestare una cauzione di fr. 4’350.--, posto che siffatto obbligo sarebbe compatibile con il tenore del trattato in vigore tra la Svizzera e gli Stati Uniti.
E. Con scritto 17 agosto 1995 il convenuto ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Camera giudicante.
Considerato
in diritto:
Nella sentenza pubblicata in Rep. 1975, pag. 305 e segg. (citata in: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153, n. 21), questa Camera, riallacciandosi alla giurisprudenza federale in materia (DTF 60 I 220 e segg.), ha stabilito che il trattato del 25 novembre 1850 tra la Svizzera e gli Stati Uniti non osta a che alla parte domiciliata all’estero possa essere imposta la prestazione di una cauzione processuale.
Le motivazioni di quella sentenza sono valide ancora oggi.
L’art. 1 del trattato del 25 novembre 1850 non esclude infatti in maniera esplicita siffatta soluzione, limitandosi a statuire il principio della parità di trattamento tra i cittadini dei due stati contraenti in materia di accesso ai tribunali.
Dal momento che l’art. 153 cpv. 1 lit. b CPC non prevede alcun privilegio per il cittadino svizzero domiciliato all’estero, che può perciò essere astretto alla prestazione di una cauzione processuale nel caso in cui non benefici delle disposizioni di un trattato concluso con lo stato estero di domicilio, se ne deve concludere che l’imposizione di una cauzione al cittadino degli Stati Uniti ivi residente non si urta con il principio dell’uguaglianza contemplato dal trattato bilaterale.
Visto che l’attore riconvenzionale non ha fornito indicazioni circa il valore della causa da lui introdotta, il Pretore in via di ordinanza l’ha inappellabilmente determinato in fr. 50’000.-- (art. 13 e 95 cpv. 1 CPC), importo che a questo stadio della causa può perciò essere preso a base del proprio giudizio da questa Camera.
Resta evidentemente aperta al Pretore la possibilità di modificare successivamente la quantificazione del valore di causa (art. 95 cpv. 2 CPC), e alle parti quella di impugnarla al momento del giudizio finale su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 307, n. 19).
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il convenuto, che in prima sede si è immotivatamente opposto alla richiesta della controparte, è da ritenere soccombente anche se in questa sede non si è esplicitamente opposto al gravame avversario (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 3).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 luglio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 17 luglio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:
__________, __________ (Stati Uniti), è tenuto entro il termine di 15 giorni dall’intimazione della presente a versare alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, una cauzione processuale di fr. 4’350.--, oppure a produrre entro il medesimo termine e per il medesimo importo una garanzia bancaria da parte di primaria banca svizzera, e ciò sotto comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’azione convenzionale in caso di mancato ossequio del termine.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’attrice, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà all’attrice fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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