AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.212
Data decisione, Autorità: 29.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00212
Lugano 29 novembre 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. 2363/92 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con istanza 21 settembre 1992 da
(rappresentato dall’__________)
contro
(rappresentato dall’avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’570.80 oltre interessi per pretese derivanti da un contratto di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, ed accolta dal Pretore con sentenza 6 luglio 1995;
appellante la parte convenuta con atto di appello 17 luglio 1995, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con il quale si chiede in via preliminare l’ammissione della prova documentale di cui al doc. 7 e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza o in subordine di accoglierla limitatamente a fr. 4’173.80 oltre accessori; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 20 luglio 1995 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. __________ è stato alle dipendenze della __________ in qualità di cameriere e di capo servizio dal 23 giugno 1987 al 7 aprile 1988 presso il __________ a __________ e dal 8 aprile 1988 al 15 aprile 1991 al __________ di __________.
B. Nel corso del 1991 il dipendente, ritenendo che il datore di lavoro non avesse ossequiato alle disposizioni del CCL di categoria ed in particolare per quanto riguardava la retribuzione dei giorni di riposo settimanale, dei giorni festivi e delle vacanze, ha chiesto l’intervento dell’Ufficio di controllo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffè: quest’ultimo, operate le necessarie verifiche, con rapporto 13/14 luglio 1992 (doc. A) ha concluso che dal 1° agosto 1987 al 30 aprile 1991 il lavoratore aveva diritto a una retribuzione supplementare complessiva di fr. 16’570.80 per i giorni di riposo, festivi e di vacanza non goduti.
Il mancato pagamento di questa somma da parte del datore di lavoro ha indotto il lavoratore ad avviare la presente causa.
C. Con istanza 21 settembre 1992 __________ ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’570.80 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 1992.
La convenuta, nel corso dell’udienza del 9 novembre 1992, si è opposta alle richieste di controparte, contestando innanzitutto la veridicità dei conteggi allestiti dall’Ufficio di controllo; essa ritiene inoltre che l’istante, cui incombeva l’onere della prova, non avrebbe dimostrato di non aver goduto dei giorni liberi e delle vacanze: dato che poi era a quest’ultimo che spettava di allestire questi rendiconti per tutto il personale, il fatto che gli stessi fossero incompleti doveva andare a suo scapito, trattandosi di una chiara violazione dei suoi obblighi contrattuali; ad ogni buon conto, la richiesta di una retribuzione per arretrati formulata a distanza di anni dal rapporto di lavoro era, a suo dire, contraria alla buona fede, tanto più che le pretese avrebbero eventualmente dovuto essere presentate al momento della liquidazione finale; essa rileva infine che nel dicembre 1989 il contratto venne disdetto (cfr. doc. 1) e che la disdetta venne in seguito revocata alla condizione che i dipendenti, tra cui l’istante, facessero valere le loro pretese per vacanze o riposi entro l’anno in cui erano maturate, pena la loro perenzione: non avendo controparte ossequiato all’impegno, nulla le era dovuto.
D. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. La convenuta ha inoltre posto l’accento su alcuni errori nel conteggio allestito dall’Ufficio di controllo, chiedendone la modifica, in particolare per quanto riguardava il calcolo delle tredicesime, nonché il numero di alcuni giorni di vacanza e di riposo nel 1990 e 1991.
L’istanza per la produzione di documenti 6 settembre 1993, formulata dalla parte convenuta ad istruttoria ormai chiusa, è stata respinta dal Pretore con decreto 6 luglio 1995.
E. Con sentenza recante la medesima data, il Pretore, in accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 16’570.80 oltre interessi.
Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente osservato che l’onere della prova per la concessione delle vacanze e dei giorni di riposo incombeva al datore di lavoro e che, in mancanza d’altro, erano da ritenersi corretti i conteggi allestiti dall’Ufficio di controllo, ha esaminato se le parti non avessero in qualche modo validamente derogato al CCL con accordi individuali, segnatamente con quello in virtù del quale all’istante dal febbraio 1990 sarebbe stato concesso un aumento di stipendio in cambio della rinuncia da parte sua ad 1 giorno di riposo settimanale: questo accordo, che di per sé sarebbe nullo in mancanza della forma scritta (art. 3 CCL), è stato nondimeno ritenuto valido, in quanto non era equo che il dipendente, già compensato dall’aumento di stipendio, potesse ora essere nuovamente indennizzato per lo stesso motivo. Il diritto all’indennità è stato pertanto limitato ai giorni di vacanza e festivi non goduti, nonché ai giorni di riposo, questi ultimi limitatamente al periodo 26.9.1988 - 31.12.1989.
Dai calcoli effettuati dal Pretore, di cui si dirà -se necessario- più oltre, è risultato che il credito a favore dell’istante (comprensivo delle tredicesime 1990 e 1991) ammontava a fr. 22’281.15: dedotti gli importi già versati dalla convenuta nel dicembre 1989 e nel maggio 1991 di fr. 4’759.50, il saldo risultava essere di fr. 17’701.65: essendo tale somma superiore a quella fatta valere in lite, nulla si opponeva accoglimento integrale dell’istanza.
F. Con appello 17 luglio 1995 la convenuta ha chiesto in via preliminare l’ammissione della prova documentale di cui al doc. 7 e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza o in subordine di accoglierla limitatamente a fr. 4’173.80 oltre accessori; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene innanzitutto che la causa andava già respinta per tutta una serie di motivi: dapprima poiché le richieste tardive a distanza di anni erano contrarie alla buona fede; quindi per il fatto che il lavoratore non aveva provato di aver effettuato le vacanze, i giorni festivi e di riposo, tale prova incombendo chiaramente a lui, dato che il CCL non poteva, a suo dire, derogare all’art. 8 CC; la rinuncia nel 1990 ad 1 giorno settimanale di riposo non era parimenti contraria al principio della buona fede; infine, le richieste dell’istante erano perente, atteso che la revoca della disdetta del dicembre 1989 era condizionata all’accetta-zione da parte di tutti i dipendenti, per altro regolarmente avvenuta, di far valere gli eventuali giorni di vacanza, festivi e di riposo al più tardi alla fine dell’anno cui gli stessi si riferivano.
Egli contesta quindi i conteggi stilati dal Pretore, rilevando come gli stessi, diversi da quelli di cui al doc. A, altro non avrebbero fatto che complicare la vertenza; questo erroneo metodo di calcolo non sarebbe inoltre esente da sviste, in particolare per quanto riguardava le deduzioni dal salario lordo, registrate in misura ben inferiore a quelle reali: tali errori si riscontravano per tutti gli anni presi in considerazione; il giudizio impugnato avrebbe inoltre trascurato che i giorni di riposo non andavano calcolati, e quindi retribuiti, se cadevano durante le vacanze, essendo pacifico che in tali periodi gli stessi non erano necessari. Per quanto riguarda nel dettaglio i singoli conteggi annuali, l’appellante ha chiesto la riduzione di alcuni giorni di vacanza, festivi e di riposo, con argomenti che, se necessario, verranno ripresi nei successivi considerandi.
Con decreto 18 luglio 1995 il Presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto.
G. Con osservazioni 20 luglio 1995 la parte istante ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza pretorile, protestando spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente, si tratterà di esaminare se sia o meno possibile ammettere la prova documentale di cui al doc. 7, che la parte convenuta aveva proposto con istanza 6 settembre 1993, successiva alla chiusura dell’istruttoria.
Questa Camera ritiene senz’altro di confermare il giudizio del Pretore, il quale aveva rifiutato tale prova, rilevando come la convenuta non potesse validamente richiamarsi né agli istituti di cui all’art. 191 CPC relativo all’assunzione suppletoria di prove, né all’art. 138 CPC concernente la restituzione in intero; nel primo caso in quanto non ne erano date le premesse, nel secondo poiché la mancata produzione di quei documenti era chiaramente dovuta a negligenza della parte stessa, che aveva candidamente dichiarato di averli rintracciati nei suoi atti solo a quel momento.
Il fatto che ci si trovi nell’ambito della procedura speciale per mercedi e salari, in cui vige la massima ufficiale, non dispensa evidentemente le parti dal proporre le prove secondo il codice di rito (IICCA 2 novembre 1995 in re L./R.), l’attività indagatoria del giudice non dovendo né potendo supplire alle negligenze delle parti, in quanto semplice facoltà, con funzione puramente integrativa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 417; sentenza IICCA citata).
2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, l’onere della prova circa l’effettuazione o meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe effettivamente al datore di lavoro, che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329 CO; JAR 1990 p. 443; ZR 1983 N. 107 p. 266; IICCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re S. SA/M.).
Questa ripartizione dell’onere della prova tiene correttamente conto dei principi generali di cui all’art. 8 CC (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem), per cui nell’ambito del contratto di lavoro nazionale dell’industria alberghiera e della ristorazione lo stesso avrà validità anche sotto l’egida del CCL 82, che pure non prevedeva una normativa analoga a quella di cui all’art. 82 cpv. 5 CCL 88.
2.2 L’istruttoria di causa ha effettivamente permesso di stabilire che nel dicembre 1989 il datore di lavoro disdisse il contratto di lavoro con tutti i dipendenti (cfr. doc. 1) per chiarire la posizione di ogni singolo lavoratore in relazione al cumulo delle vacanze residue, dei giorni di riposo e delle ore supplementari (testi __________ p. 1, __________ p. 4, __________ p. 1, doc. 2). Dal doc. 2, confermato dal suo estensore in sede testimoniale (teste __________ p. 4), si evince pure che la disdetta venne revocata a condizione che gli eventuali accumuli di giorni di riposo, vacanze o simili, fossero notificati entro la fine di ogni mese, ritenuto altresì che la direzione non assumeva alcuna responsabilità nel caso qualcuno non si fosse attenuto a queste disposizioni (doc. 2).
L’art. 341 cpv. 1 CO prescrive che, durante tutto il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 341 CO).
Nella misura in cui, con tale pattuizione, il datore di lavoro cerca di sfuggire dagli obblighi di controllo che gli incombono circa la registrazione del lavoro straordinario, del riposo settimanale, del riposo per i giorni festivi (art. 82 cpv. 2 CCL) rispettivamente alle norme che impongono di retribuire alla fine del rapporto di lavoro le vacanze, i giorni di riposo e i festivi non goduti (art. 66, 74, 77 cpv. 2 CCL), è chiaro che tale accordo viola delle norme imperative del CCL, per cui è nullo, siccome contrario all’art. 341 CO; d’altro canto, quella pattuizione, in quanto svantaggiosa per il lavoratore, potrebbe aver efficacia solo se fosse stata conclusa per iscritto (art. 3 CCL), ciò che pure non è il caso. Ne discende che la stessa è nulla e di null’effetto.
2.3 Quanto all’ultima censura, secondo cui le richieste formulate tardivamente a distanza di anni sarebbero contrarie al principio della buona fede, va osservato che per costante giurisprudenza, fermo restando il rispetto del termine di prescrizione -in casu pacificamente rispettato- non può essere ammesso un abuso di diritto da parte del lavoratore già solo per il fatto che egli abbia atteso la fine del rapporto di lavoro per chiedere la retribuzione di eventuali arretrati: in un caso del genere, infatti, un comportamento abusivo può essere ammesso unicamente in presenza di ulteriori circostanze, qui neppure evocate, quali ad esempio la certezza che la pretesa non esiste o il pregiudizio grave per il datore di lavoro in conseguenza della richiesta (IICCA 25 agosto 1994 in re M./C.), non essendo giustificato né logico -tranne in casi estremi che tuttavia non sussistono nella fattispecie- abolire la protezione data al lavoratore dall’art. 341 CO (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 4 ad art. 341 CO con rif.; DTF 105 II 42, 110 II 171 e 110 II 273 con rif.).
Ne discende la reiezione in via principale dell’appello.
Mentre nel doc. A l’Ufficio di controllo aveva provveduto a riallestire tutti i conteggi dei salari, calcolando in base al CCL quanto era dovuto all’istante e deducendo ciò che questi aveva effettivamente percepito, il Pretore nel querelato giudizio si è limitato a calcolare a quanto ammontassero le indennità per vacanze, per giorni festivi e di riposo non goduti (comprese le tredicesime), deducendo poi la somma che era stata versata dal datore di lavoro a questo specifico titolo: a parte il fatto che le parti non avevano chiesto al giudice di agire in tal modo, l’operazione effettuata dal Pretore è risultata quanto mai infelice, intanto perché effettivamente le deduzioni ai salari lordi sono state calcolate in modo incompleto (non tenendo conto delle deduzioni per il vitto, per la previdenza professionale, della tassa d’affiliazione al sindacato) e inoltre poiché tra i salari netti non si sono considerati né gli assegni familiari, né le indennità per malattia. Il risultato cui è giunto il Pretore appare senz’altro erroneo, tanto è vero che egli arrivava all’inverosimile conclusione che all’istante fosse addirittura dovuto più di quanto questi chiedeva.
Per evitare analoghi errori, questa Camera ritiene pertanto di abbandonare il metodo di calcolo utilizzato dal primo giudice e di far capo invece, con le correzioni che -se del caso- si imporranno, a quello di cui al doc. A.
4.1 L’appellante ritiene innanzitutto che a far tempo dal 1990 (verosimilmente in febbraio, dato che la disdetta, poi revocata, aveva quale scadenza il 31 gennaio 1990, cfr. doc. 1) l’istante avrebbe rinunciato ad 1 giorno di riposo settimanale in cambio della concessione di un sostanzioso aumento di stipendio, che teneva pure conto della sua nuova funzione professionale. L’esistenza di tale accordo è stato provato nel corso di causa (teste __________ p. 2).
Nel giudizio di prime cure, il Pretore, pur rilevando come tale pattuizione, non conclusa in forma scritta, non ossequiasse ai disposti di cui all’art. 3 CCL, per cui sarebbe stata nulla, l’ha comunque considerata valida, in quanto il dipendente in base al principio della buona fede non poteva più sostenere la sua nullità al solo scopo di percepire la remunerazione di quei giorni di riposo, già compensati con aumento di salario.
La validità di quella pattuizione viene confermata in questa sede, pur con una diversa motivazione: nel caso concreto è infatti chiaro che la rinuncia ad un giorno di riposo settimanale è stata compensata dall’aumento dello stipendio; il Pretore ha ben rilevato che l’aumento di complessivi fr. 800.- mensili era in parte dovuto a tale rinuncia (valutabile in fr. 566.65 mensili), mentre per il resto era riconducibile alla nuova funzione attribuita al lavoratore: ora, atteso che la rinuncia è stata generosamente compensata, per cui la pattuizione non risulta per nulla sfavorevole al lavoratore, non vi è motivo per applicare l’art. 341 CO (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 3 ad art. 341 CO e DTF 110 II 171); allo stesso modo, non essendo la clausola svantaggiosa, non è parimenti applicabile nemmeno l’art. 3 CCL con le sue esigenze di forma.
4.2 Un’ultima censura di principio è quella secondo cui il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare che i giorni di riposo che cadevano in un periodo di vacanza o di malattia non dovevano più essere retribuiti.
La censura merita pure accoglimento, tale principio risultando dal chiaro tenore del CCL (quo ai giorni di vacanza, all’art. 70 CCL; cfr. pure il commentario al CCL 92 N. 6 ad art. 70 e N. 1 ad art. 64, ove si afferma che lo stesso principio vale anche per i giorni di riposo che cadono in un periodo di malattia): ne discende che, se in un anno il lavoratore ha teoricamente diritto a 104 giorni di riposo e 28 di vacanza (compresi i giorni di riposo), egli in pratica disporrà alternativamente o di 96 giorni di riposo e 28 di vacanza, oppure di 104 di riposo e 20 di vacanza.
periodo 1° agosto 1987 - 31 dicembre 1987 (__________)
a) riposo settimanale
21.5 settimane di lavoro x 2 giorni alla settimana = 43 giorni - 21.5 giorni usufruiti = 21.5
dato che le 21.5 settimane di lavoro sono effettive, ovvero dalle stesse non sono state dedotte le eventuali settimane di vacanza cui il dipendente aveva diritto, il mantenimento integrale delle vacanze va compensato riducendo proporzionalmente il diritto ai giorni di riposo (cfr. cons. 4.2): questi ultimi sono quindi stati ridotti, come chiesto con l’appello, di 2 ed in totale ammontano a 19.5.
Retribuzione: 19.5 x 113.- fr. al giorno = fr. 2’203. 50
b) giorni festivi
Non contestati: 2 giorni.
Retribuzione: 2 x 113.- fr. al giorno = fr. 226.-
c) vacanze
Non contestati: 11.5 giorni.
Retribuzione: 11.5 x 113.- fr. al giorno = fr. 1’299.50
Da cui, il conteggio annuale sarà il seguente (cfr. doc. A, tenendo conto, per le deduzioni e per gli eventuali aumenti, delle percentuali concretamente applicate, dei dati effettivi oppure, nel caso in cui la percentuale non corrisponda a quella indicata nel conteggi (ad es. per IF), ad un dato proporzionale):
salari mensili base 16’950.--
salario lordo 20’679.--
INSAI 1%, LPP effettivo, vitto effettivo,
GAV effettivo, IF proporzionale) 4’581.65
Totale netto 16’797.35
periodo 1° gennaio 1988 - 7 aprile 1988 (__________)
a) riposo settimanale
14 settimane di lavoro x 2 giorni alla settimana = 28 giorni - 20 giorni usufruiti = 8
dato che le 14 settimane di lavoro sono effettive, ovvero dalle stesse non sono state dedotte le eventuali settimane di vacanza cui il dipendente aveva diritto, analogamente a quanto indicato per il 1987, il mantenimento integrale delle vacanze va compensato riducendo proporzionalmente il diritto ai giorni di riposo (cfr. cons. 4.2): questi ultimi sono quindi stati ridotti, come chiesto con l’appello, di 2 ed in totale ammontano a 6.
Retribuzione: 6 x 105.95 fr. al giorno = fr. 635.70
b) giorni festivi
Non contestati: 1.5 giorni.
Retribuzione: 1.5 x 105.95 fr. al giorno = fr. 158.95
c) vacanze
Non contestati: 7.5 giorni.
Retribuzione: 7.5 x 105.95 fr. al giorno = fr. 794.65
Da cui, il conteggio annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base 10’278.95
salario lordo 11’868.25
dati) 2’583.20
Totale netto 9’737.75
periodo 8 aprile 1988 - 31 dicembre 1988 (__________)
a) riposo settimanale
38.5 settimane di lavoro x 2 giorni alla settimana = 77 giorni - 37 giorni usufruiti = 40
dato che le 38.5 settimane di lavoro sono effettive, ovvero dalle stesse non sono state dedotte le eventuali settimane di vacanza cui il dipendente aveva diritto, analogamente a quanto indicato per il 1987 e per il 1988, il mantenimento integrale delle vacanze va compensato riducendo proporzionalmente il diritto ai giorni di riposo (cfr. cons. 4.2): questi ultimi sono quindi stati ridotti, come chiesto con l’appello, di 3 ed in totale ammontano a 37.
Retribuzione: 37 x 105.95 fr. al giorno = fr. 3’920.15
b) giorni festivi
Vengono riconosciuti nella misura di 4 giorni, come stabilito nel doc. A, non ritenendosi opportuno seguire il Pretore che ha accordato frazioni minori di mezza giornata (3.8 giorni), mentre l’appellante postulava addirittura 4.5 giorni.
Retribuzione: 4 x 105.95 fr. al giorno = fr. 423.80
c) vacanze
Non contestati: 20.5 giorni.
Retribuzione: 20.5 x 105.95 fr. al giorno = fr. 2’171.95
Da cui, il conteggio annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base 27’870.10
salario lordo 34’386.-
Totale netto 28’287.80
periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1989 (__________)
a) riposo settimanale
47.5 settimane di lavoro x 2 giorni alla settimana = 95 giorni - 42 giorni usufruiti = 53
Retribuzione: 53 x 115.- fr. al giorno = fr. 6’095.-
b) giorni festivi
Sono compensati dal fatto che il lavoratore ha goduto di ben 5 settimane di vacanza, invece delle 4 di cui aveva diritto.
c) vacanze
I 28 giorni di vacanza vengono annullati dai 34 di cui l’istante ha usufruito, giorni che compensano pure i 6 giorni festivi.
Da cui, il conteggio annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base 37’490.--
salario lordo 43’585.--
Totale netto 35’015.75
periodo 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1990 (__________)
a) riposo settimanale
45 settimane di lavoro x 1 giorno alla settimana = 45 giorni - 27 giorni usufruiti = 18
dato che nel mese di gennaio 1990, prima dell’accordo sulla riduzione dei giorni di riposo settimanale, l’istante godeva di 2 giorni di riposo alla settimana, il saldo va aumentato di 4 (1 giorno in più per 4 settimane); poiché nel 1990 egli, oltre alle vacanze, è stato assente per malattia per altre 7 settimane, i giorni di riposo vanno ridotti di altri 14 (cons. 4.2). Si hanno quindi 8 giorni residui.
Retribuzione: 8 x 141.65 fr. al giorno = fr. 1’133.20
b) giorni festivi
Vengono ammessi nella misura di 6 giorni e non di 5 come postulato dall’appellante, in quanto non risulta, contrariamente a quanto vale per i giorni di riposo, che i giorni festivi debbano essere ridotti in caso di prolungata assenza per malattia.
Retribuzione: 6 x 141.65 fr. al giorno = fr. 849.90
c) vacanze
I 28 giorni di vacanza vanno ridotti a 25 a seguito dell’assenza per malattia dell’istante (art. 76 CCL).
Retribuzione: 25 x 141.65 fr. al giorno = fr. 3’541.25
Da cui, il conteggio annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base 44’058.60
salario lordo 49’582.95
nel 4° anno 50% del salario, da calcolarsi
anche sulle indennità di cui sopra
(commentario CCL 92 N. 5 e 6 ad art. 34) 1’644.60
salario lordo, con tredicesima lorda 51’227.55
(effettivo) 7’858.15
Totale netto 46’993.20
periodo 1° gennaio 1991 - 30 aprile 1991 (__________)
a) riposo settimanale
15 settimane di lavoro x 1 giorno alla settimana = 15 giorni - 12 giorni usufruiti = 3
Retribuzione: 3 x 141.65 fr. al giorno = fr. 424.95
b) giorni festivi
Non contestati: 2 giorni.
Retribuzione: 2 x 141.65 fr. al giorno = fr. 283.30
c) vacanze
L’istante aveva diritto a 9.5 giorni, ma ne ha goduti 16.5: il saldo negativo di 7 giorni può essere oggetto di una corrispondente deduzione dallo stipendio (art. 75 CCL).
Retribuzione: -7 x 141.65 fr. al giorno = fr. - 991.55
Da cui, il conteggio annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base 14’733.60
salario lordo 14’450.30
salario lordo, con tredicesima lorda 15’367.40
1 990) 3’670.85
Totale netto 12’500.55
Ricapitolando, in base ai conteggi allestiti, il dipendente aveva diritto a retribuzioni complessive di fr. 149’332.40 (= 16’797.35 + 9’737.75 + 28’287.80 + 35’015.75 + 46’993.20 + 12’500.55). Avendo egli sino ad oggi percepito nei medesimi periodi la somma di fr. 147’250.25 (cfr. doc. A), gli spetterà ancora l’importo di fr. 2’082.15.
Dato che l’appellante, in via subordinata, nell’evenienza in cui i calcoli fossero stati rifatti secondo le sue indicazioni -ciò che è stato il caso- aveva tuttavia riconosciuto come dovuto l’importo di fr. 4’173.80, somma superiore a quella qui calcolata, ne discende che sarà quella cifra ad essere in pratica dovuta, non potendo questa Camera andare ultra petita (art. 86 CPC, principio applicabile anche nella procedura per mercedi e salari: cfr. IICCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA).
Limitatamente a questa somma, oltre gli interessi, l’istanza viene pertanto accolta.
Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 17 luglio 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 luglio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:
L’istanza è parzialmente accolta.
L’__________, è condannata a versare a _________, fr. 4’173.80 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° agosto 1992.
Non si prelevano né tasse, né spese. Parte istante è tenuta a versare alla convenuta fr. 900.- per parti di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello. Parte appellata verserà all’appellante fr. 300.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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