AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.208
Data decisione, Autorità: 14.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00208
Lugano 14 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile (inc. no. 4309 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promossa con petizione 24 novembre 1992 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27’941.30 oltre interessi al 9.5% dal 1.8.1991, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno;
domanda avversata dal convenuto che si è opposto alla petizione e che il Pretore con sentenza 13 giugno 1995 ha accolto limitatamente a fr. 25’000.- oltre interessi al 5%;
appellante la parte convenuta con atto di appello 4 luglio 1995, con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 20 settembre 1995 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del novembre 1988 __________, intenzionato a portare a termine un importante affare immobiliare che comportava in un primo momento l’acquisto da parte sua del pacchetto azionario della __________ -società proprietaria dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________, su cui sorgevano diversi stabili- e in un secondo tempo la ristrutturazione di quegli immobili, incaricò __________ tra l’altro di trovargli i necessari finanziamenti. Nel 1989 quest’ultimo ebbe modo di chiedere al __________ se non fosse eventualmente interessato a finanziare tale operazione con un prestito di fr. 6.5 mio: dopo un lungo periodo di riflessione questi si disse sostanzialmente disposto a partecipare all’operazione.
B. All’inizio del 1991 la __________ (in seguito: __________) venne di conseguenza incaricata di assumere le necessarie informazioni per il prospettato finanziamento e di preparare un contratto di prestito fiduciario -il __________ non intendeva infatti apparire personalmente nell’affare- a favore del signor __________: la fiduciaria fu ben presto in grado di presentare diverse bozze di contratto.
C. L’11 giugno 1991, quando ormai tutte le divergenze tra le parti interessate al prestito sembravano essere state superate -tanto è vero che il contratto tra __________ (quale fiduciaria) ed il signor __________ era già stato sottoscritto (doc. S)- il __________ interruppe ogni trattativa, in particolare rifiutando di firmare il contratto di prestito fiduciario con __________ (cfr. doc. T2).
Il 18 giugno la società procedette pertanto ad inviargli la nota professionale per le prestazioni da lei svolte, ammontante complessivamente a fr. 27’941.30 (doc. U), somma tuttavia che il __________ si rifiutò di pagare.
D. Con petizione 24 novembre 1992 __________ ha chiesto la condanna del __________ al pagamento di fr. 27’941.30 oltre interessi al 9.5% dal 1.8.1991, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno (doc. U4).
A suo dire, il convenuto le avrebbe pacificamente conferito il mandato di curare le trattative con il signor __________ e di allestire i relativi contratti di prestito, mandato che è stato da lei impeccabilmente eseguito fino al momento in cui il convenuto non ha semplicemente deciso -ed in un momento del tutto inopportuno- di interrompere ogni trattativa: l’importo chiesto in causa corrispondeva all’onorario ed alle spese per il lavoro svolto.
E. Con risposta 22 marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo di non aver mai dato alcun mandato all’attrice; lo stesso le venne semmai conferito a titolo personale da __________. In ogni caso la concessione del finanziamento era subordinata a diverse condizioni che però non erano state soddisfatte (in particolare quella relativa alla garanzia ipotecaria di fr. 8.5 mio).
F. In replica e in duplica come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con sentenza 13 giugno 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 25’000.- oltre interessi al 5% dal 1.8.1991, somma per la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure è giunto alla conclusione che tra le parti era effettivamente sorto un rapporto contrattuale assimilabile ad un mandato: lo stesso poteva tuttavia essere ammesso solo a far tempo dal 13 marzo 1991, momento da cui si evinceva sia che __________ agì nei confronti dell’attrice in rappresentanza del convenuto, sia che quest’ultimo incaricò direttamente l’attrice; la circostanza evocata dal convenuto in duplica, secondo cui le parti si sarebbero accordate nel senso che il contratto sarebbe stato vincolante solo se concluso nella forma scritta (art. 16 CO), non era per contro stata assolutamente provata. Quanto all’ammontare dell’onorario dovuto all’attrice, il Pretore, preso atto delle circostanze del caso (l’importanza economica del contratto, la relativa urgenza nella sua conclusione, la formazione specialistica del mandatario e non da ultimo il fatto che lo stesso venne revocato in uno stadio avanzato), ha ritenuto di fissarlo equitativamente in fr. 25’000.-.
H. Con appello 4 luglio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Dopo aver preliminarmente contestato il valore delle deposizioni dei testi __________ e __________ -siccome chiaramente interessati alla lite- il convenuto ha rimproverato al primo giudice tutta una serie di errori di valutazione sia di fatto che di diritto: innanzitutto non era vero -a suo dire- che __________ potesse validamente rappresentarlo nei confronti dell’attrice; non era altrettanto vero che il convenuto avesse direttamente conferito all’attrice un tale mandato; il fatto di non aver concluso in forma scritta un contratto con la controparte rendeva inoltre non vincolante l’eventuale accordo pattuito (art. 16 CO); il contratto non sarebbe in ogni caso stato di carattere oneroso, stante il chiaro interesse dell’attrice alla sua conclusione; lo stesso non poteva infine dar luogo ad alcuna remunerazione, in quanto l’attrice non era stata in grado di allestire un contratto di prestito fiduciario che ossequiasse le condizioni poste dal convenuto, segnatamente per quanto riguardava la garanzia ipotecaria di fr. 8.5 mio.
I. Delle osservazioni 20 settembre 1995 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
1.1 L’appellante rileva innanzitutto come __________ non possa essere sentito quale teste, nella misura in cui egli ha dichiarato di essere proprietario al 100% della ditta attrice (teste __________ p. 2).
Effettivamente, tale testimonianza non può essere considerata una valida risultanza istruttoria. Indipendentemente dalla questione a sapere se un azionista maggioritario possa o meno essere sentito quale teste (quesito che può qui rimanere indeciso; cfr. la soluzione differenziata in Rep. 1990 p. 277), a determinare l’irritualità della testimonianza in esame è un’altra circostanza che risulta dagli atti, ovvero il fatto che __________ era anche amministratore delegato della società attrice (cfr. doc. X): la giurisprudenza ha infatti già avuto modo di precisare che l’amministratore di una società quale organo della stessa ne determina la volontà e si identifica con essa, quale parte al processo, per cui può semmai essere sentito solo nell’ambito di un interrogatorio formale e non in sede testimoniale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 3 ad art. 228; Rep. 1990 p. 276; IICCA 9 luglio 1993 in re G. e llcc./ F. SA; nel caso particolare, come quello in esame, di un amministratore delegato: IICCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA). Ne discende, applicando per analogia l’art. 238bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 228), la nullità assoluta della sua deposizione testimoniale.
1.2 L’appellante contesta invece la deposizione di __________ per il fatto che questi a suo tempo era stato un partner associato della società attrice, con una partecipazione diretta all’utile della stessa (teste __________ p. 2).
Per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 19 ad art. 90; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e llcc., 15 settembre 1994 in re B./B.-A., 29 febbraio 1995 in re O.Z. SA/F.).
Ora, a parte il fatto che tale censura è comunque irricevibile, in quanto sollevata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nella fattispecie non vi è assolutamente motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’attrice, per altro ormai venuto meno -atteso come il teste stesso ha precisato come il contratto che lo legava all’attrice sia stato sciolto ed egli sia ora pensionato (teste __________ p. 2)- possa aver indotto il teste a dare una versione distorta dei fatti, né del resto lo stesso appellante indica motivi concreti che possano far apparire dubbia la sua deposizione: ne discende che la stessa, nella misura in cui permetterà al giudice di fondare il proprio convincimento, potrà senz’altro essere tenuta in considerazione.
Il teste __________, con riferimento alla domanda rogatoriale n. 4 con cui gli si chiedeva se nel corso della riunione del 13 marzo 1991 a __________ il __________ avesse conferito un mandato alla __________ in relazione alla nota operazione di finanziamento, ha risposto inequivocabilmente con un “Ja”, precisando inoltre che con quel mandato l’attrice doveva in sostanza organizzare, sorvegliare ed eseguire materialmente il finanziamento per il prospettato risanamento degli stabili di __________ (risposte 3 e 4).
Che l’attrice abbia agito su mandato del convenuto risulta inoltre espressamente dalle lettere inviate a quest’ultimo -e il cui contenuto non è mai stato contestato- il 23 maggio 1991 (doc. T) ed il 6 giugno 1991 (doc. T2), in un periodo cioè non ancora sospetto, prima che vi fosse la revoca del mandato da parte del convenuto e la conseguente vertenza in merito alla nota professionale dell’attrice.
Infine, anche dal fatto che l’attrice con lettera 10 aprile 1991 (doc. T3) abbia comunicato al convenuto che avrebbe cercato di porre a carico del signor __________ il suo onorario di fr. 30’000.- -questione su cui si tornerà ancora più oltre (cons. 5)- si può implicitamente concludere che tra le parti vi fosse un contratto: altrimenti, non si vede proprio per quale motivo l’attrice avrebbe dovuto informare il convenuto circa i suoi sforzi nel caricare ad altri (piuttosto che a lui) le sue competenze professionali.
Nondimeno, questa Camera ritiene senz’altro di confermare quanto stabilito dal primo giudice, cioè che in determinate occasioni durante le trattative il convenuto venne effettivamente rappresentato da __________: mentre il fatto che __________ venne incaricato dal signor __________ della ricerca di finanziatori (teste __________ risposta 3 e 9) e che egli svolse funzione di mediatore tra quest’ultimo e l’attrice (teste __________ risposta 1 e 9, teste __________ risposta 6) sono del tutto pacifici, dall’istruttoria si è potuto evincere che egli, pur non avendo concluso alcun mandato con il convenuto (teste __________ risposta 3), venne comunque autorizzato a rappresentarlo nelle trattative con l’attrice (teste __________ risposta 8); la testimonianza di __________ (ed in particolare la sua risposta 6) permette infatti unicamente di escludere che questi fosse stato formalmente autorizzato a rappresentare il convenuto, segnatamente con una procura scritta.
A necessitare la forma scritta non era tanto il mandato concluso con l’attrice -avente per oggetto l’incarico di assumere le necessarie informazioni per il finanziamento e quello di preparare i relativi contratti- bensì semmai quello relativo al prestito fiduciario, cioè quello con cui veniva formalizzato l’impegno da parte del convenuto di fornire un prestito di fr. 6.5 mio al signor __________ -e per il quale vennero allestite dall’attrice non meno di 3 bozze, mai firmate dal convenuto (doc. F, G, H)-: a differenza del primo, già concluso il 13 marzo 1991 oralmente, il secondo non venne però mai finalizzato.
Il fatto che quest’ultimo abbia infine dichiarato di assumersi tale spesa (doc. S punto 6) -che in un primo tempo doveva andare a carico del convenuto (cfr. doc. F punto 5)- non significa però ancora un’incondizionata liberazione del convenuto stesso: essendo infatti il pagamento dei fr. 30’000.- esigibile unicamente 10 giorni dopo il versamento effettivo del prestito (doc. S punto 6), nel caso come quello qui in esame in cui quel versamento non è avvenuto, la nota professionale dell’attrice non può evidentemente essere dovuta da __________; venendo meno l’implicita condizione per cui tale clausola era stata prevista -ovvero l’effettiva prestazione del prestito- quella somma rimane quindi a carico di chi la doveva originariamente versare, cioè (come risulta dal doc. T) del convenuto mandante.
L’istruttoria di causa -anche senza tenere in considerazione la comunque significativa testimonianza di __________ - prova infatti chiaramente che il convenuto si era detto d’accordo con la prestazione di cartelle ipotecarie per fr. 6.5 mio, invece che per fr. 8.5 mio, come inizialmente da lui preteso.
Vero è che inizialmente il convenuto chiese garanzie ipotecarie per fr. 8.5 mio, proposta che difatti venne inserita nella prima bozza di contratto (doc. F, del 5 aprile 1991); richiesto dall’attrice di emettere una cartella ipotecaria di fr. 8.5 mio (doc. O3, del 16 aprile), __________ rispose tuttavia negativamente (doc. 1, 17 aprile): tale corrispondenza (doc. O3 e 1) venne per altro trasmessa per conoscenza al convenuto (doc. M, 23 aprile). Successivamente, con il doc. O2 (del 24 aprile) l’attrice comunicava al signor __________ l’accordo del convenuto alla riduzione della garanzia a fr. 6.5 mio, circostanza a lui nuovamente confermata il 6 maggio (doc. O), lettera che venne spedita in copia al convenuto il giorno seguente (doc. P): di qui, la riduzione della garanzia nella terza e definitiva bozza di contratto (doc. H), spedita infine al convenuto il 14 maggio (doc. Q1).
In tali circostanze, ben si può ammettere che il convenuto fosse d’accordo (se non espressamente, quanto meno in modo tacito) con quella modifica, tanto più che egli non ha mai indicato -se non per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- di non aver ricevuto le comunicazioni di cui sopra (in particolare i doc. O3, 1, M, O, P, Q1) o che le stesse costituissero un falso, o infine ancora che egli non abbia comunque potuto prenderne conoscenza, per sua assenza o per altri motivi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 luglio 1995 del __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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