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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2011.116
Data decisione, Autorità: 09.03.2012, PENAL
Titolo: Ripetuta truffa ai danni delle casse malati da parte di una farmacista, per mezzo di falsi documenti, creando un danno di almeno CHF 1'543'167.00. Procedura abbreviata
Incarto n. 72.2011.116
Lugano, 9 marzo 2012/da
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentata dall’avv. DF 1,
imputata a norma dell'atto d'accusa 115/2011 del 28.11.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo 1.1.2004 al 24.6.2009,
nella sua veste di farmacista attiva di regola a __________ presso la __________,
in correità con terzi,
ognuno con proprio ruolo,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ripetutamente partecipato ad ingannare con astuzia i funzionari delle __________, della __________ e della __________ affermando cose false e sottacendo cose vere, segnatamente trasmettendo loro (o facendo trasmettere da suoi dipendenti) attraverso l’intermediario __________, che allestiva le relative fatture, ricette mediche riferite a medicamenti che in realtà non erano stati forniti ai clienti delle citate farmacie, in favore dei quali, in luogo di consegnare in tutto o in parte i medicamenti prescritti sulle ricette, allestivano dei buoni per un valore equivalente, poi utilizzati dai clienti per l’acquisto di altri prodotti,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio delle __________, di __________ e di __________, in particolare al pagamento tramite __________ di importi non dovuti per almeno CHF 1'543'167.00
ritenuto che in tal modo venne conseguito un indebito profitto di almeno CHF 500’000.00.
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
per avere,
a __________,
al fine di nuocere al patrimonio o altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente alterato dei documenti veri, facendo altresì uso a scopo di inganno di tali documenti,
in particolare per avere,
ripetutamente falsificato le ricette del medico __________ riferite alla paziente __________ e/o al di lei marito
aggiungendo di suo pugno
· sulla ricetta datata 25.09.2006 la scritta “rip. 6 mesi”,
· sulla ricetta datata 25.08.2006 la scritta “ripetibile 6 mesi”,
· sulla ricetta datata 12.03.2007 modificato il nome __________ in __________,
· sulla ricetta a nome __________ datata 03.06.2007 modificato la validità della stessa da “1 mese” a “1 anno”,
· sulla ricetta datata 14.09.2007 modificato davanti ad un medicamento con l’indicazione “2x”,
· nella ricetta originariamente datata 21.02.2008 modificato la data,
· nella ricetta datata 15.06.2007 la scritta “ripetibile 1 anno”,
nonché
· nella ricetta della Dr. __________ riferita alla signora __________, datata originariamente 31.03.2009 proceduto a modificarne la data,
e fatto uso di tali falsi documenti trasmettendoli all’__________ per la fatturazione;
reato previsto: all’art. 251 cifra 1 CP
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata autore colpevole dei reati a lei ascritti come sopra
di conseguenza IM 1 è condannata alla pena detentiva di 15 mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
ed inoltre
ad eccezione dei medicamenti trovantisi presso il Farmacista cantonale e delle false ricette, di cui viene ordinata la confisca e la distruzione, nonché dello schedario dei buoni e delle copie dei database __________ di cui viene ordinato il sequestro conservativo.
Presenti - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento venerdì 9 marzo 2012 dalle ore 14:21 alle ore 14:37.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa nr. 115/2011 del 28 novembre 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico della condannata.
Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'767.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.--
fr. 2'332.90
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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