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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2013.159
Data decisione, Autorità: 16.06.2014, PENAL
Titolo: Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS)
Incarto n. 72.2013.159
Lugano, 16 giugno 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 146/2013 del 19 dicembre 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 30 maggio 2013, alle ore 10:58,
a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio, per avere,
circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz E230 targata __________, alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 Km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Laser Trucam, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:15.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di un anno, non opponendosi al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni, essendo la prognosi positiva. Per lo stesso motivo, non chiede la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli con decreto d’accusa del 21.05.2012. Non si oppone al dissequestro dell’autovettura;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. c LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 30 maggio 2013, alle ore 10:58, a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz E230 targata __________ alla velocità di 140 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese procedurali.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 210.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'300.--, inflittagli con decreto d’accusa del 21 maggio 2012. Il condannato è formalmente ammonito.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le spese per la difesa d’ufficio pari a fr. 516.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).
È ordinato il dissequestro di un’autovettura Mercedes Benz E230.
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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