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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.204
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00204
Lugano 10 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2748 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione 17 agosto 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto, fattosi precludere, al pagamento di fr. 25’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda che il Pretore con sentenza 14 giugno 1995 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello datato 23 giugno 1995 chiede l’annullamento della decisione pretorile;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore procede contro il convenuto per una mercede di fr. 25’000.-- oltre interessi per opere di progettazione;
che il convenuto si è lasciato precludere dalla causa;
che il Pretore ha accolto la petizione;
che nel presente gravame, basato peraltro in somma parte su fatti non addotti dal convenuto in prima sede e perciò irricevibili -l’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC si applica anche alla parte preclusa in prima sede (II CCA 16 gennaio 1995 in re S. SA/C. SA e llcc.)-, il convenuto si limita a chiedere l’annullamento della decisione del Pretore;
che siffatto petitum non è ammissibile senza l’indicazione di specifici motivi di annullamento della sentenza, in quanto impedisce all’autorità di ricorso di verificare il giudizio impugnato e di riformarlo, se del caso, con altro e diverso giudizio;
che infatti l’art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone che l’atto di appello, pena la nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le precise domande intese alla modifica della sentenza impugnata, alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte stessa che appella (per tante: II CCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G. e riferimenti);
che l’appellante non indica alcun motivo di annullamento della sentenza, ma si limita a invece a contestare la qualità dell’adempimento dell’attrice e l’entità della sua pretesa, criticando in proposito l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore;
che la conseguenza della carenza formale dell’atto di appello è la sua inammissibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 4);
che un minor rigore procedurale non è giustificato allorché la parte, come nella specie, è patrocinata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che il gravame può così essere evaso facendo capo alla procedura di cui all’art. 313 bis CPC;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 146, 148, 309, 313 bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 23 giugno 1995 di __________ è inammissibile.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
sono a carico di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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