AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.203
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00203
Lugano 15 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a decidere sul ricorso per nullità e revisione presentato il 30 giugno 1995 da
rappr. dall’__________
Contro
la decisione del 19 giugno 1995 della Commissione di ricorso in materia di licenziamenti e sospensioni secondo gli art. 40 cpv. 2 e 41 lett. g) del ROC Istituti Ospedalieri dell’EOC, con sede in Mendrisio, composta dall’avv. __________, avv. __________ e __________, nella procedura promossa dalla ricorrente con atto ricorsuale 29 marzo 1995 nei confronti di
rappr. dalla __________
volta ad ottenere l’annullamento della decisione e la sua revisione nel senso che alla ricorrente, conformemente all’allegato V del ROC, venga riconosciuto il diritto alla sesta settimana di vacanza con il raggiungimento del decimo anno di servizio, cioè dal 1° gennaio 1995.
Mentre la resistente con osservazioni dell’8 agosto 1995 ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto in fatto
che __________ dal 1982 è occupata presso l’__________ di __________ in qualità di assistente tecnico di medicina nucleare, dal 1985 con il diploma di laboratorista;
che con lettera 29 dicembre 1994 (doc. D) la dipendente, facendo notare che con l’inizio del 1995 sarebbe entrata nel decimo anno di servizio, ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto ad una sesta settimana di vacanza, oltre alle cinque di cui già godeva sino ad allora; il tutto, in applicazione dell’Allegato V del regolamento organico per il personale occupato presso gli Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino in vigore dal 1.1.1994 (in seguito: ROC);
che con scritto 14 febbraio 1995 il direttore dell’ospedale ha respinto la richiesta, osservando come la disposizione evocata dalla signorina __________ fosse di carattere transitorio e fosse stata inserita al solo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti dei dipendenti che con il precedente ordinamento già usufruivano delle sei settimane di vacanza, senza che tale privilegio potesse tuttavia essere esteso in futuro ad altre persone (doc. E);
che la Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale, interpellata al proposito il 23 febbraio 1995 (doc. C), non è stata in grado di risolvere il problema quo alla portata dell’Allegato V del ROC e di conseguenza giusta l’art. 70 cpv. 3 ROC ha assegnato alla dipendente un termine di 30 giorni per rivolgersi alla Commissione speciale di ricorso (doc. A);
che con atto ricorsuale del 29 marzo 1995 __________ ha adito la predetta Commissione di ricorso, chiedendo il riconoscimento della sesta settimana di vacanza;
che con scritto 12 aprile 1995 la direzione dell’ospedale ha chiesto che il ricorso fosse respinto;
che con decisione 1° giugno 1995 la Commissione, composta dall’avv. __________, dall’avv. __________ e da __________, ha stabilito che la dipendente non poteva beneficiare della sesta settimana di vacanza;
che nelle motivazioni del giudizio, notificate il 19 giugno 1995, la Commissione di ricorso ha rilevato che l’art. 37 ROC regolava in modo esaustivo il diritto dei dipendenti alle vacanze; che non erano state previste eccezioni a tale norma; che l’Allegato V altro non faceva che lasciar persistere i diritti acquisiti che erano sorti con il precedente ROC, senza che potessero tuttavia sorgerne di nuovi; che il tenore letterale dell’Allegato V, invero infelice e tale da indurre in errore, non escludeva la presente interpretazione; che quest’ultima si imponeva per motivi di parità di trattamento; che in sostanza la reiezione del ricorso era quindi dovuta a motivi di buona fede e di buon senso, tanto più che un’opinione in tal senso era già stata affacciata durante una riunione degli enti interessati;
che con ricorso per nullità e revisione del 30 giugno 1995 __________ postula l’annullamento della decisione (denominata “lodo”) e la sua revisione nel senso che, conformemente all’allegato V del ROC, le venga riconosciuto il diritto alla sesta settimana di vacanza con il raggiungimento del decimo anno di servizio, cioè dal 1° gennaio 1995;
che, a giudizio della ricorrente, la decisione della Commissione di ricorso sarebbe arbitraria, in quanto i commissari avrebbero provveduto ad interpretare una norma -quella di cui all’Allegato V- del tutto chiara, storcendone senza alcun motivo il senso; alla normativa andava per contro attribuito il solo significato che risultava inequivocabilmente dal suo tenore letterale, atteso che nemmeno l’esame dei materiali aveva permesso di risolvere con certezza il problema interpretativo;
che con osservazioni 8 agosto 1995 la resistente chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
che l’allegato 23 agosto 1995 della ricorrente, atto non richiesto né previsto dalla procedura (che non consente di replicare alle osservazioni della controparte: cfr. IICCA 24 febbraio 1995 in re V./S. SA), è stato estromesso dall’incarto, senza che vi fosse la necessità di intimarlo alla resistente;
Considerando in diritto
che la questione di merito circa l’interpretazione dell’Allegato V del ROC può tranquillamente restare indecisa, in quanto il ricorso per nullità e revisione deve già essere respinto in ordine;
che infatti giusta l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio della causa, se esistono i presupposti processuali;
che tra i presupposti processuali vi è innanzitutto l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (cifra 5);
che l’intervento della Camera civile di appello, nella sua qualità di autorità superiore cantonale competente a statuire sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione di lodi giusta l’art. 3 CIA, presuppone che vi sia quanto meno l’apparenza dell’esistenza di un patto d’arbitrato valido (Jolidon, Commentaire du Concordat Suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, p. 63 con rif. e p. 99; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 42 e seg.), ovvero che le parti con un contratto abbiano volontariamente assegnato a degli arbitri privati la competenza per giudicare sulle loro vertenze presenti o future (Jolidon, op. cit., p. 60; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 26 e seg.);
che le decisioni rese da un organo di una persona giuridica o da un organo costituito in comune dalle parti (società semplice) non costituiscono di principio delle sentenze che emanano da un tribunale arbitrale ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 CIA, tali cioè da poter essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria di cui all’art. 3 CIA (Jolidon, op. cit., p. 66; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 27);
che, infatti, nella misura in cui quell’organo (anche se talora definito con i termini “tribunale arbitrale”, “commissione arbitrale” o “commissione paritetica”), con la sua decisione (anche se denominata “sentenza” o “giudizio”) esprime o dovrebbe esprimere la volontà interna di una società o di un gruppo di esse o di terze persone che sono vincolate dall’impegno di rispettarne le decisioni, non si è in presenza di un tribunale arbitrale ai sensi del CIA (Jolidon, op. cit., ibidem), a meno che l’organo non sia stato costituito per dirimere definitivamente il litigio, escludendo così la competenza dei tribunali ordinari (Jolidon, op. cit., p. 67; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., ibidem; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 26);
che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che tali principi si applicano anche nel caso -come nella presente fattispecie- di decisioni di una commissione paritetica prevista da un contratto collettivo di lavoro (Jolidon, op. cit., p. 67 e rif.);
che nel caso concreto non risulta che la Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale prima e la Commissione di ricorso poi avessero la funzione di un tribunale arbitrale, che dovesse cioè dirimere definitivamente le vertenze tra le parti contraenti o i loro aderenti, in maniera da escludere la competenza dei tribunali ordinari;
che il fatto che la Commissione di ricorso dovesse espressamente applicare la procedura del CIA e che le sue decisioni fossero inappellabili (art. 75 ROC) non può evidentemente ancora significare che la stessa agisse in qualità di tribunale arbitrale in virtù di un efficace compromesso arbitrale;
che si deve pertanto concludere che la decisione 1°/19 giugno 1995, in quanto non emanata da un tribunale arbitrale, non costituisce un lodo arbitrale, ma semmai un semplice giudizio (parere) di un organo comune alle parti o comunque di un’autorità interna;
che in mancanza di un valido lodo arbitrale, non può esserci spazio per un ricorso per nullità e revisione ai sensi dell’art. 36 e 41 CIA, quest’ultimo risultando chiaramente irricevibile;
che si fosse anche stati in presenza di una formula corretta di clausola arbitrale contenuta nel contratto collettivo o nei suoi regolamenti la validità di tale clausola non sarebbe dipesa dalla sola semplice adesione al contratto collettivo ma invece da una dichiarazione supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale (Bulletin ASA 1988, pag. 199 e seg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., pag. 61 in alto) che, nella specie, non appare;
che, a prescindere da ciò, è evidente che il litigio che concretamente occupa le parti non rientra tra quelli che potevano essere demandati alla Commissione paritetica e alla Commissione di ricorso e nemmeno quindi alla Camera civile di appello;
che infatti, giusta l’art. 68 ROC e l’art. 5 del regolamento sulla Commissione Paritetica, a quest’ultima -ed alla Commissione di ricorso quale autorità superiore (art. 74 ROC)- incombe unicamente di vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del ROC, di procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti a controlli sull’applicazione del ROC, di fungere da organo consultivo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra gli Istituti e il relativo personale, di applicare le multe per eventuali infrazioni alle disposizioni del ROC, di costituire la Commissione speciale di ricorso di cui all’art. 73 del ROC;
che la stessa non è quindi competente a decidere in merito a cause come quella che qui ci occupa in cui una parte fa valere delle pretese nei confronti dell’altra (sia pure in forma di accertamento del diritto), anche se queste dovessero fondarsi sull’applicazione rispettivamente l’interpretazione del ROC;
che, di conseguenza, anche in assenza dell’apparenza circa l’esistenza di un valido patto d’arbitrato quo alla contestazione concreta, questa Camera deve senz’altro dichiararsi incompetente ad esaminare un ricorso per nullità e revisione;
che, in via abbondanziale ed eventuale per il caso in cui si fosse stati in presenza di una valida clasola arbitrale e di una decisione assimilabile ad un lodo arbitrale, il ricorso sarebbe stato ugualmente da respingere;
che infatti tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello della capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che la capacità processuale spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC e 38 CPC);
che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che le scuole e gli ospedali pubblici non dispongono della capacità di essere parte (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16 ed in particolare N. 70; cfr. Rep. 1983 p. 312, ove è stata negata la capacità processuale all’__________ di __________);
che nel caso di specie la causa è stata pacificamente promossa nei confronti dell’__________ di __________;
che questo istituto non gode tuttavia della capacità di essere parte, che invece compete all’Ente Ospedaliero Cantonale (art. 2 della legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, in seguito: LO), il quale a sua volta agisce attraverso i suoi organi, ovvero il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza Ospedaliera, il Direttore dell’Ente, i Consigli Ospedalieri e l’Assemblea dei Delegati dei Comuni (art. 15 LO);
che la mancanza della capacità di essere parte della resistente rende il ricorso per nullità e revisione irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre, a dipendenza dell’esito del presente giudizio, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Il ricorso per nullità e revisione 30 giugno 1995 di __________ è irricevibile.
Le spese della procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dalla ricorrente, restano a suo carico.
Comunicazione alla Commissione di ricorso in materia di licenziamenti e sospensioni secondo gli art. 40 cpv. 2 e 41 lett. g) del ROC Istituti Ospedalieri dell’EOC, Mendrisio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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