AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.200
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00200
Lugano 21 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.704 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 1° dicembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 178’800.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e accolta dal Pretore, che con sentenza 1° giugno 1995 ha di conseguenza respinto la petizione;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 22 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
Mentre la convenuta nelle osservazioni del 2 agosto 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 6 maggio 1992 è stato rubato a __________ il veicolo Mercedes __________, oggetto dell’assicurazione casco totale stipulata dalle parti qui in causa.
B. Il 25 novembre 1992 l’attrice ha introdotto nei confronti della qui convenuta una prima petizione, respinta dal Pretore il 26 ottobre 1994, in quanto l’attrice al momento dell’introduzione della petizione non sarebbe stata titolare del diritto materiale vantato, da lei ceduto a __________.
C. Riacquistata la titolarità del diritto materiale, l’attrice con la petizione che ci occupa ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 178’800.-- oltre interessi, importo pari al 95% del prezzo di catalogo della vettura rubata.
D. Nella risposta del 10 febbraio 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LCA, ritenuto che il periodo di prescrizione biennale ivi previsto si sarebbe nel frattempo compiuto.
L’attrice si è opposta all’eccezione adducendo il compimento di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 135 CO.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, accertato che la pretesa attorea soggiacerebbe al periodo di prescrizione di due anni di cui all’art. 46 cpv. 1 LCA, ha ritenuto che entro detto termine non siano stati compiuti atti interruttivi ai sensi dell’art. 135 CO.
Il decorso della prescrizione non sarebbe in particolare stato interrotto dall’introduzione della prima causa giudiziaria, visto che l’attrice era in quel momento priva della legittimazione attiva, così che la sua petizione del 25 novembre 1992 sarebbe da parificare all’atto di un terzo.
Nemmeno la replica incoata nella prima procedura avrebbe avuto effetto interruttivo, e questo nonostante che l’attrice avesse nel frattempo riacquistato la titolarità della pretesa, ostando a simile soluzione il chiaro testo dell’art. 138 cpv. 1 CO, secondo cui i successivi atti di causa interromperebbero la prescrizione solo nel caso in cui essa fosse già stata interrotta dalla petizione o dalla formulazione dell’eccezione di prescrizione.
Non tornando applicabile l’art. 139 CO al caso di carenza di legittimazione, se ne dovrebbe concludere per il compimento del periodo di prescrizione e perciò per l’accoglimento dell’eccezione della convenuta.
F. Con tempestivo gravame datato 22 giugno 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione.
Il Pretore avrebbe erroneamente ritenuto non interruttivi della prescrizione gli atti compiuti nella prima procedura, dovendosi ammettere sia la titolarità dell’attrice sul diritto in questione già all’atto dell’introduzione nella prima procedura, che l’effetto interruttivo della prescrizione anche in conseguenza di atti compiuti da terzi, o dovendosi comunque interpretare estensivamente la nozione di atto interruttivo ai sensi dell’art. 135 CO.
In alternativa, l’eccezione andrebbe in ogni caso respinta in base all’art. 139 CO, avendo l’attrice ossequiato il termine di 60 giorni ivi previsto.
G. Delle osservazioni 2 agosto 1995 della convenuta, in cui essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Le sue argomentazioni sul tema sono tuttavia irricevibili.
Da una parte esse si fondano su tutto un complesso di fatti attinente alla prima causa che è estraneo a quella in esame, non essendo stato richiamato in questa causa il precedente incarto (ma solo i documenti ivi prodotti dall’attrice) e avendo invece l’attrice resistito all’eccezione di prescrizione semplicemente adducendo il compimento di atti interruttivi ai sensi dell’art. 135 CO, così che tali fatti addotti a questo stadio della causa costituiscono un novum inammissibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC.
D’altra parte non va dimenticato che la decisione con la quale il Pretore ha respinto per carenza di legittimazione attiva la prima petizione dell’attrice non è stata impugnata. Essa è perciò formalmente cresciuta in giudicato, con la conseguenza che l’accertamento dell’inammissibilità di quella petizione per difetto di legittimazione attiva non può più essere validamente rimesso in discussione in questa sede (art. 109 CPC), in particolare mediante l’affermazione, più volte contenuta nel gravame, secondo cui l’attrice al momento dell’introduzione della prima petizione sarebbe stata materialmente legittimata in conseguenza di un’asserita automatica retrocessione della pretesa conseguente all’avvenuto pagamento da parte dell’attrice della pretesa del cessionario (appello, pag. 6, 7, 11).
2.1 L’attrice sostiene la tesi secondo cui -in sostanza- la petizione introdotta da persona priva del diritto materiale dedotto in causa, cioè da un terzo per rapporto alla pretesa, avrebbe comunque effetto interruttivo della prescrizione, tesi che questa Camera non condivide.
Oggetto della prescrizione è infatti una ben determinata obbligazione, e non -come sembra suggerire l’attrice- il rapporto contrattuale in quanto tale (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenerechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 212).
Di conseguenza, fatto salvo il caso di solidarietà (art. 136 CO), solo l’atto di disposizione di chi a quel momento è titolare del credito o di un suo rappresentante autorizzato, atto da compiere nei modi previsti dalla legge (art. 135 cifra 2 CO), può validamente interrompere la prescrizione, mentre è invece del tutto irrilevante il comportamento dei terzi (DTF 114 II 336 e 337, 111 II 364; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 8 ad art. 135 CO), terzi fra i quali vi è anche il titolare del rapporto contrattuale da cui è nata l’obbligazione se egli, pur rimanendo parte di detto contratto, ha come nella specie ceduto la pretesa in questione (esplicito: Von Thur/Escher, opera citata, pag. 227).
Ci si dovrebbe forse chiedere se e in quale misura potrebbe essere ammesso effetto interruttivo per atti compiuti da un rappresentante privo di procura, o nell’ambito di gestione d’affari senza mandato (di questa opinione: Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil. 2. edizione, nota 98 a pag. 464), ma il quesito può nella specie rimanere irrisolto, dato che la stessa attrice -che ha agito in nome proprio e non in quello del presunto rappresentato- non ha mai addotto di aver agito quale rappresentante o gestore di affare altrui, sostenendo piuttosto la sola efficacia dell’agire di terzi ai fini dell’interruzione della prescrizione.
2.2 Accertato che la prima petizione introdotta dall’attrice non ha interrotto il decorso della prescrizione della pretesa qui dedotta in causa, occorre chiedersi se ciò sia avvenuto per effetto della successiva replica, ritenuto che nel frattempo l’attrice aveva ottenuto la retrocessione della pretesa.
La risposta deve essere negativa.
Come rettamente osserva il Pretore, l’effetto interruttivo della prescrizione degli atti di causa successivi a quello che l’ha avviata viene riconosciuto dalla legge solo nel caso in cui essa sia già stata interrotta mediante azione o eccezione (art. 138 cpv. 1 CO, prima frase).
Si tratta perciò di un’efficacia condizionata al valido compimento, secondo le norme del diritto cantonale, del primo atto interruttivo. Ciò si spiega alla luce dello scopo dell’art. 138 cifra 1 CO, che non è quello di conferire effetto interruttivo autonomo ai successivi atti di procedura -concettualmente improponibili senza un valido primo atto- ma quello di evitare che la prescrizione di pretese soggiacenti ad un periodo breve si possa compiere nelle more della procedura esecutiva o giudiziaria.
Siffatta lettura dell’art. 138 cpv. 1 CO è del resto confermata dalla sistematica della legge, che all’art. 139 CO, di cui si dirà al successivo considerando, prevede la possibilità di mantenere l’effetto interruttivo della petizione ove venga tempestivamente rimediato alle lacune -per quanto ciò sia possibile- della prima procedura.
Non ricorrendo uno degli altri due casi, ci si deve chiedere se la carenza di legittimazione attiva costituisca un “vizio rimediabile” ai sensi della norma.
La risposta è in anche in questo caso negativa.
Per “vizio rimediabile” l’art. 139 cpv. 1 CO intende infatti una lacuna formale sanabile, conseguente ad una carenza procedurale e accertata alla luce del diritto processuale applicabile, senza emanazione di un giudizio sul merito della vertenza (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 8 ad art. 139 CO; Von Thur/Escher, opera citata, pag. 230 e casistica alla nota 33; Bucher, opera citata, pag. 467).
Questo non è però il caso per un giudizio di reiezione per difetto di legittimazione attiva, il quale è giudizio di merito (II CCA 22 novembre 1994 in re M./A. SA, 26 settembre 1994 in re F. SA/I.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, pag. 17 e 18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2 e 5) con cui si accerta la mancanza di titolarità del procedente per rapporto al diritto da lui vantato in giudizio.
Il computo di tali date comporta l’ammissione della prescrizione della pretesa, considerazione che di per sé nemmeno l’attrice contesta.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 giugno 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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