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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.198
Data decisione, Autorità: 15.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00198
Lugano 15 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 824 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 29 marzo 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’000.-- oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 22 maggio 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 19 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 4 settembre 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore nel novembre 1984 ha consegnato al convenuto un primo cavallo di nome “__________ ”, ed in seguito, riprendendosi il primo, un secondo cavallo di nome “__________”.
Il convenuto ha pagato fr. 32’000.--.
Ritenendo dovutigli ulteriori fr. 24’000.--, con la presente azione l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di tale importo.
B. Nella risposta del 2 agosto 1990 il convenuto ha contestato la pattuizione di ulteriori pagamenti da parte sua a seguito della permuta del primo cavallo, rivelatosi gravemente difettoso, con il secondo.
Anche il secondo cavallo si sarebbe comunque rivelato gravato da vizi occulti, che avrebbero causato spese veterinarie per fr. 9’000.--.
C. Nel giudizio impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sulla compravendita, ha ritenuto che sarebbero state pattuite prestazioni di garanzie ai sensi dell’art. 198 CO, sottoposte però a condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO.
Tale condizione -ovvero l’impossibilità per il primo cavallo di disputare concorsi- si sarebbe verificata, così che il convenuto avrebbe avuto diritto ad un altro cavallo in sostituzione del primo.
Non essendovi la prova dell’avvenuta pattuizione di un conguaglio in denaro in favore dell’attore per la sostituzione del cavallo, ne conseguirebbe la reiezione della petizione.
D. Con tempestivo gravame datato 19 giugno 1995 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Egli ha ribadito la tesi secondo cui per il secondo cavallo da lui consegnato al convenuto gli sarebbe dovuto, oltre alla restituzione del primo cavallo, un conguaglio di fr. 24’000.--.
Non vi sarebbe perciò stata, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, alcuna prestazione in garanzia relativa alla vendita del primo animale.
Infatti, non si sarebbe realizzata la condizione dell’inabilità di “__________” alla partecipazione ai concorsi ippici di cui al doc. 3, avendo esso al contrario partecipato a numerosi concorsi.
Visto che il teste __________ avrebbe adeguatamente dimostrato l’esistenza dell’impegno del convenuto al pagamento di fr. 24’000.-- per il secondo cavallo, nulla osterebbe all’accoglimento della pretesa dell’attore.
E. Nelle osservazioni del 4 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
All’atto pratico non vi è scopo di investigare sulla questione a sapere se la sostituzione dei cavalli sia avvenuta a titolo di prestazione di garanzia del venditore piuttosto che nell’ambito di un rapporto di permuta, oppure ancora se la restituzione del primo cavallo doveva valere quale parte del prezzo di acquisto del secondo cavallo.
In qualsiasi caso, infatti, l’attore è tenuto a dimostrare l’esistenza di una pattuizione in virtù della quale il convenuto si sarebbe impegnato a versargli la richiesta somma di fr. 24’000.--.
A torto.
Dalla deposizione del teste, da prendere comunque con beneficio di inventario in conseguenza delle sue ridotte conoscenze della lingua francese nella quale si sarebbe svolta la conversazione, si apprende unicamente che “si parlò del cavallo e del prezzo per la cessione definitiva dello stesso per un prezzo di fr. 24’000.--”.
A non averne dubbi, il fatto di “parlare” di un oggetto e di un prezzo significa solo, nell’accezione comune delle cose, che esiste una trattativa tra le parti, ma non può certamente essere inteso nel più impegnativo senso dell’esistenza di una pattuizione vincolante, ovverosia di un accordo per cui una delle parti si è definitivamente impegnata al pagamento della somma in questione.
Lo stesso teste, del resto, non si esprime mai in termini di accordo raggiunto, ma solo -più volte- di “trattative” (cfr. verbale, pag. 2 e 3).
Che dall’esistenza di una trattativa non si può dedurre l’obbligo di una parte al pagamento del preteso prezzo è circostanza che nemmeno l’attore afferma, così che si può tranquillamente sostenere che il Pretore, senza nemmeno bisogno di appoggiarsi alla discordante deposizione __________, non ha per nulla ecceduto il potere di apprezzamento accordatogli dall’art. 90 CPC giungendo alla conclusione dell’inesistenza dell’obbligo del convenuto al pagamento di fr. 24’000.-- sulla base della deposizione __________.
Non può che conseguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 giugno 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
L’attore rifonderà al convenuto fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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