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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.197
Data decisione, Autorità: 05.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00197
Lugano 5 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.999 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 25 maggio 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’657.41 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso e che il Pretore con sentenza 9 maggio 1995 ha accolto per fr. 9’576.10 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello datato 14 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 28 agosto 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
Si imporrebbe perciò l’iniziativa giudiziaria nei confronti della cennata ditta, da distinguere dalla “__________ ”, di cui __________ sarebbe amministratore e che avrebbe un diverso scopo sociale.
Il convenuto, precluso, in sede di dibattimento finale ha chiesto la reiezione della petizione, ritenendo non provata la pretesa vantata nei suoi confronti dall’attrice.
Nella decisione impugnata il Pretore ha ammesso che dalla documentazione in atti risulterebbe comprovato il fondamento del credito fatto valere in misura di fr. 9’576.10 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1989.
L’attrice nelle osservazioni del 28 agosto 1995 chiede la reiezione del gravame, eccependone preliminarmente la tardività.
La notifica avviene di regola mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC).
Se il destinatario è domiciliato nel cantone la consegna degli atti giudiziari avviene nel luogo in cui egli dimora o in cui svolge la sua attività (art. 120 cpv. 2 CPC).
L’invio, scaduto il periodo di giacenza, il 22 maggio 1995 è stato ritornato al mittente dall’ufficio postale di __________ con la dicitura “non ritirato”.
La Pretura ha ripetuto l’intimazione al medesimo indirizzo il 24 maggio 1995 per lettera semplice.
Si tratta di argomentazioni prive di rilevanza.
E’ pacifico che all’epoca dell’introduzione della petizione l’indirizzo di __________, in quanto sede dell’attività del convenuto (doc. E), costituiva un valido luogo di consegna degli atti giudiziari a lui destinati (art. 120 cpv. 2 CPC).
Il convenuto non contesta del resto di aver regolarmente ricevuto all’indirizzo di __________ tutte le comunicazioni precedenti la sentenza.
L’asserito cambiamento del luogo di svolgimento dell’attività da __________ a __________ a far tempo dal 19 ottobre 1993 costituisce in primo luogo una nuova allegazione di fatto, irricevibile a questo stadio della causa (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), ed inoltre è comunque circostanza non provata, rimasta allo stadio di mera affermazione di parte.
In ogni caso, il preteso cambiamento dell’indirizzo d’affari, di cui il convenuto non ha peraltro mai informato la Pretura, non gli ha impedito di comparire regolarmente al dibattimento finale, indetto dopo il preteso trasferimento, e nemmeno di prendere conoscenza della sentenza impugnata, dopo che questa gli è stata trasmessa per lettera semplice.
Se ne deve concludere che l’asserito cambiamento di indirizzo -circostanza, come si è detto, proceduralmente irricevibile e non provata- non ha causato al convenuto pregiudizio alcuno, dovendosi piuttosto ammettere che il ritardo nell’apprendere dell’esistenza della sentenza impugnata è invece ascrivibile unicamente al comportamento negligente dello stesso convenuto, che ha omesso di ritirare l’invio raccomandato a lui indirizzato.
In ogni caso, al momento della ricezione dell’invio non raccomandato -con ogni probabilità il 25 o il 26 maggio 1995- il convenuto disponeva ancora di tempo sufficiente per allestire un gravame di sole due pagine come quello in rassegna, così che in nessun caso può essere ammesso che egli sia stato limitato nel suo diritto di difesa.
L’appello consegnato alle poste solo il 16 giugno 1995 è perciò irrimediabilmente tardivo, e come tale irricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 16 giugno 1995 di __________ è irricevibile siccome tardivo.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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