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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.193
Data decisione, Autorità: 15.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00193
Lugano 15 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 540 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 23 giugno 1988 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto che vengano accertati in relazione ad un infortunio della circolazione stradale la responsabilità solidale della convenuta con l’attrice ed il diritto di regresso nei confronti della convenuta nella misura del 50 % per le prestazioni che essa è chiamata ad effettuare.
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 maggio 1995 ha integralmente respinto.
Appellante l'attrice, la quale con atto di appello 12 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua domanda.
Mentre la controparte, con osservazioni e appello adesivo 13 luglio 1995 chiede la reiezione del gravame e l’accoglimento del proprio appello con il quale postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di riconoscerle fr. 15’800.- di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. In data __________, verso le 19.00, il cittadino francese __________, mentre viaggiava al volante della propria automobile in direzione sud sulla strada cantonale risalente il __________, si é fermato sulla corsia d’emergenza con il motore fumante e leggermente in fiamme.
__________, che viaggiava con il proprio autoveicolo pochi metri davanti a __________, accortosi dei problemi di quest’ultimo, si è fermato a sua volta aiutando i passeggeri, tra cui sua figlia, a uscire dall’auto in panne. Dopo aver messo in salvo i bagagli e allontanato ulteriormente la propria vettura da quella di __________ per il timore di un’esplosione di quest’ultima, __________ ha cercato di soffocare le fiamme usando una coperta.
Una piccola esplosione del motore ha fatto istintivamente indietreggiare __________ di alcuni passi fino alla corsia di sorpasso della carreggiata nord-sud della strada del __________. Qui é stato investito da __________ che stava sopraggiungendo ad una velocità dichiarata di 70 Km/h.
ha riportato lo spostamento di due vertebre lombari, la frattura del femore e del ginocchio destro, di entrambi i polsi e di una costola destra e ferite lacero contuse al capo.
B. __________ ha promosso, con petizione 11 marzo 1987 alla Pretura di Lugano, una causa contro la __________, assicuratrice dell’autoveicolo di __________, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 397’428,90 .- oltre interessi del 5 % dalla data dell’incidente per i danni subiti (cfr. inc. n. 297 della Pretura di Lugano, sez. 2).
La __________, convenuta in quella causa, ha domandato l’integrale reiezione delle domande di petizione e, il 23 giugno 1988, dopo chiuso lo scambio degli allegati scritti, ha denunciato la lite alla __________ che, nella circostanza, rappresenta la compagnia d’assicurazioni __________ di __________, assicuratrice del veicolo di proprietà di __________.
C. La __________, contemporaneamente alla denuncia di lite, ha promosso contro la stessa __________ la causa che ci occupa, chiedendo l’accertamento - sulla base del disposto di cui all’art. 58 cpv. 3 LCS che prevede la responsabilità del detentore di un veicolo anche per i danni conseguenti all’assistenza prestata per infortuni in cui il veicolo é stato coinvolto - della di lei responsabilità solidale nell’incidente che aveva coinvolto il __________ e di un diritto di regresso nei di lei confronti pari al
50 % degli importi che sarebbero stati dovuti, in funzione dell’esito della causa promossa da __________, a quest’ultimo.
D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto le pretese di accertamento della __________ osservando che la situazione di panne in cui si era venuto a trovare il veicolo di __________ non poteva essere assimilata ad infortunio così come voluto per fondare la responsabilità giusta l’art. 58 cpv. 3 LCS. Ha posto a carico dell’attrice soccombente un’indennità di fr. 3’500.- per ripetibili.
E. Con tempestivo appello del 12 giugno 1995 la ricorrente postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Non insiste più per l’applicabilità della norma dell’art. 58 cpv. 3 LCS. Ritiene che la responsabilità solidale della convenuta possa e debba essere fondata sul cpv. 1 dello stesso articolo di legge dal momento che l’incidente é stato cagionato dall’autoveicolo __________ mediante l’esercizio dello stesso, essendo acquisito che incendi ed esplosioni determinati dall’uso su strada di un veicolo a motore sono da riferire al suo esercizio.
Con le proprie osservazioni, con il quale reitera la domanda per l’assunzione di una nuova perizia già rifiutata dal Pretore, la parte appellata chiede la reiezione dell’appello.
Essa chiede inoltre in via adesiva la riforma del giudizio pretorile per quanto riguarda le spese nel senso di riconoscerle fr. 15’800.- di ripetibili a dipendenza del valore di causa pari alla metà almeno delle pretese d’indennizzo fatte valere da __________ nei confronti della __________.
Considerato
in diritto:
Secondo dottrina e giurisprudenza l’azione di accertamento di cui all’art. 71 CPC é retta esclusivamente dal diritto federale quando, come appare nella fattispecie sottoposta a giudizio, riguarda un rapporto giuridico di diritto privato regolato dalla Confederazione (DTF 110 II 350). Essa presuppone , oltre ad un’incertezza di natura giuridica che l’accertamento mira a sciogliere, la non possibilità dell’azione condannatoria e l’interesse giuridico ed immediato all’accertamento (Rep. 1990, 269).
Anche la seconda condizione relativa all’impossibilità di avviare un’azione condannatoria sembrerebbe, in principio, soddisfatta. In effetti nel momento in cui la __________ ha inoltrato petizione contro la __________ la procedura tra __________ e la qui attrice era pendente e la __________ si opponeva, e si oppone, al riconoscimento delle pretese della controparte negando ogni e qualsiasi colpa del suo assicurato __________ di fronte a quella grave del __________. La __________ a ben vedere non aveva perciò ancora subito alcun pregiudizio, ciò che le impediva di promuovere l’azione condannatoria in pagamento. La sentenza pubblicata in
DTF 114 II 253 non può avere qui un valore pregiudiziale: tale decisione ha infatti dichiarato irricevibile un’azione di accertamento poiché vi era la possibilità di promuovere un’azione condannatoria, in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 46 cpv. 3 CO, nonostante che il danno per lesioni corporali subito non fosse ancora quantificabile con precisione. Nella fattispecie manca, attualmente, addirittura il pregiudizio poiché non é scontato che la __________ sia tenuta a rispondere del danno subito da __________. Ma diversamente, ai fini della possibilità di avviare o meno un’azione condannatoria, potrebbe essere interpretato il fatto che la __________ ha già, nel frattempo, versato a __________ oltre 200’000.- franchi (cfr. appello a pag. 21 punto 3.3.3.). La questione può rimanere indecisa poiché, come si vedrà nel considerando che segue, difetta un’altra essenziale condizione per l’ammissibilità di un’azione di accertamento.
3.1. La __________, alla quale incombe l’onere di provare un tale specifico interesse all’accertamento (Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4.ed., ad art. 174 n. 3a, pag. 366/367 ), non fornisce argomenti e prove che facciano apparire utile e degno di tutela il chiesto accertamento.
La __________ attraverso la causa di accertamento vuole conoscere la soluzione di una questione giuridica in previsione di una situazione futura ed ipotetica ma ciò non basta. Essa può attendere le risultanze del primo processo e quindi promuovere azione condannatoria contro la __________ in un secondo momento senza che ciò le crei degli svantaggi. Giusta l’art. 83 cpv. 3 LCS il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore si prescrive in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 1508). Dal profilo della prescrizione non vi è dunque un interesse attuale rilevante della qui attrice all’accertamento delle responsabilità nell’ambito di un’azione di regresso; per quanto necessario la denuncia di lite nella causa promossa da __________ contro la __________ rappresenta già atto interruttivo della prescrizione.
La domanda contenuta nelle osservazioni della parte appellata ed intesa all’assunzione di una nuova perizia perde ogni utilità a dipendenza dell’esito del procedimento così come qui giudicato.
Il valore di una causa di accertamento è rappresentato da quello del diritto che si vuol far stabilire (O.Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. ed., pag. 125 n. 95; J.-F. Poudret, COJ, n. 9.1. ad art. 36). Nel caso concreto il valore del preteso diritto di regresso della __________ nei confronti della __________ é pari alla metà dell’importo complessivo che, eventualmente, la prima assicurazione sarà obbligata a versare a __________ direttamente o ad assicurazioni sociali che hanno eseguito prestazioni a quest’ultimo e che vantano pure dei diritti di rivalsa. Se é nota la pretesa di __________ (circa Fr. 400’000.-) non é però conosciuto, essendo sub judice, l’ammontare a carico della __________ che potrebbe essere liberata da ogni obbligo di prestazione oppure gravata dell’intera pretesa. Nell’incertezza, tenuto conto che nel frattempo la __________ ha pur tuttavia già versato oltre 200’000.- franchi, si può ritenere che il valore del preteso diritto di regresso sia di almeno Fr. 100’000.-.
Le ripetibili andranno allora calcolate sulla base di tale importo tenuto conto del minimo previsto dalla TOA (6% come all’art. 9) anche se la procedura si é complicata perché ci si é addentrati nel merito quando invece avrebbe dovuto trovare più tempestiva soluzione procedurale. Ne segue che l’appello adesivo trova parziale accoglimento.
per i quali motivi
visto l’art. 71 CPC e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 12 giugno 1995 della __________ é respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) esborsi di cancelleria fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 1’800.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo 13 luglio 1995 della __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. della sentenza 19 maggio 1995 viene così riformato:
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) esborsi di cancelleria fr. 50.-
Totale fr. 600.-
già anticipati dall’appellante adesiva sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
V. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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