AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.191
Data decisione, Autorità: 12.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00191
Lugano 12 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 733 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 28 settembre 1989 da
contro
rappr. dall'avv. __________ e studio legale __________
e
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 400’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 maggio 1995 ha accolto per fr. 356’669.15 oltre interessi nei confronti di __________ e respinto nei confronti della __________;
Appellante __________, che con atto di appello del 2 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione nei suoi confronti.
Mentre l'attrice con le osservazioni del 1° settembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 12 agosto 1987 il convenuto __________, agente quale amministratore di __________, ha sottoscritto per avallo un vaglia cambiario di fr. 400’000.-- emesso da __________ in favore dell’attrice.
Il vaglia cambiario non è stato onorato né dall’emittente, né dalla società avallante, dal cui fallimento l’attrice ha ottenuto un dividendo di soli fr. 1’822.--.
B. A mente dell’attrice, il convenuto __________ avrebbe avallato il pagherò in piena coscienza dell’insolvenza della società anonima per la quale agiva.
La sua colpa grave conferirebbe all’attrice il diritto di procedere nei suoi confronti per il risarcimento del danno subito in base alle norme che regolano la responsabilità degli organi della società anonima, mentre la convenuta __________ dovrebbe rispondere in solido del medesimo danno fino a concorrenza di fr. 300’000.-- avendo essa garantito con fideiussione solidale l’attività di fiduciario svolta da __________.
C. Nella risposta del 18 dicembre 1989 il convenuto __________ si è opposto alla petizione, contestando qualsiasi responsabilità per le precedenti attività di __________, di cui era da poco divenuto amministratore unico, e di __________.
Il vaglia cambiario in questione avrebbe in particolare costituito una sorta di garanzia per impegni già esistenti, e non avrebbe perciò indotto l’attrice a nuove disposizioni in favore dei debitori.
L’attrice dovrebbe in definitiva incolpare solo sé stessa per avere permesso l’indebitamento fino a fr. 400’000.-- di persone non solvibili
D. Nel proprio allegato responsivo __________ si è opposta alla petizione, rilevando tra l’altro di aver inteso garantire l’attività fiduciaria di __________ in quanto prestata per conto di __________, circostanza in concreto non verificatasi.
E. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg. CO in vigore sino al 30 giugno 1992, ha ritenuto che in conseguenza della sottoscrizione per avallo del vaglia cambiario all’attrice sia derivato un danno di fr. 356’669.15, pari al saldo passivo del conto di __________ diminuito del dividendo fallimentare incassato.
Avendo il __________, gravemente negligente, commesso un illecito, consistente nell’omessa verifica della reale situazione economica della società da lui amministrata, sarebbe da accogliere la petizione in quanto diretta nei suoi confronti fino a concorrenza del danno subito dall’attrice.
Sarebbe per contro da respingere la pretesa vantata nei confronti dell’assicuratrice, non avendo l’assicurato in specie agito in qualità di fiduciario.
G. Con tempestivo gravame datato 2 giugno 1995 __________ ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti.
Il Pretore, in sostanza, avrebbe ammesso a torto l’esistenza delle premesse per l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO in favore dell’attrice.
H. Delle osservazioni 1° settembre 1995 dell’attrice, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Oggetto della disputa a questo stadio della causa è di conseguenza unicamente la questione a sapere se, ed eventualmente in quale misura, il convenuto __________ sia debitore nei confronti dell’attrice.
Le premesse cumulative necessarie al riconoscimento della responsabilità dell’amministratore ex art. 754 v.CO sono quattro: violazione di un dovere, intenzionalità o negligenza, esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell’amministratore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984, pag. 364; II CCA 29 luglio 1993 in re R./D, 11 marzo 1991 in re I. SA/G.).
Nel caso di fallimento della società, in concreto verificatosi, l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO; cfr. doc. Z), che è perciò in ogni caso legittimata a procedere.
Le garanzie reali e personali fornite dal debitore sono state mano a mano escusse dalla banca nell’intento di contenere il saldo passivo del conto corrente (cfr. deposizione __________).
Da ultimo, in data 17 giugno 1987 la banca attrice ha escusso la garanzia di fr. 300’000.-- prestata dalla __________ di __________ (doc. Q), il che ha momentaneamente ridotto il saldo passivo del conto corrente a fr. 135’046.50 (doc. R, pag. 3), saldo tuttavia lievitato a fr. 533’070.90 al 12 agosto 1987 (doc. R, ibidem), data della firma del vaglia cambiario doc. E, senza che in quel momento l’attrice disponesse più di garanzia alcuna per tale importo (cfr. replica, punto 4, pag. 2).
il fatto che “egli ha deliberatamente sottoscritto l’avallo al pagherò di fr. 400’000.-- esibendo i suddetti bilanci e conti d’esercizio della __________ da lui firmati, che sapeva fasulli, cognito della totale insolvenza della stessa società e ciò nella sua qualità di amministratore unico della medesima e di fiduciario del __________” (petizione, pag. 4);
il fatto che “mascherando una situazione patrimoniale tutt’altro che buona con l’ausilio di bilancio e conto delle perdite e dei profitti artefatti e con l’avallo di una cambiale per un importo di fr. 400’000.--, il convenuto ha indotto la Banca ad accettare una garanzia in apparenza solida e sufficiente a coprire l’esposizione nei confronti del __________. L’attrice, legittimata a ritenere valida tale garanzia, non ha avuto quindi modo di richiederne di ulteriori al cliente o di procedere immediatamente all’incasso del debito” (replica, pag. 8);
il fatto di “non avere potuto né dovuto controllare i bilanci e i conti societari” e di avere “indotto l’attrice con l’ausilio di documentazione artefatta, ad accettare una garanzia in apparenza solida” (conclusioni, pag. 4 e 5);
con la conseguenza che “senza le assicurazioni fornite dal __________ la banca non avrebbe potuto accettare l’avallo della __________ e avrebbe quindi esaminato altre forme di garanzie che pure venivano offerte (vedi audizione testi __________ e __________) e che avrebbero consentito la copertura del debito __________” (conclusioni, pag. 3 e 4).
Il Pretore (consid. 11) ha per sua parte ritenuto che il convenuto avrebbe violato gli obblighi che gli incombevano secondo l’art. 722 cpv. 3 v.CO, non procedendo a verificare nel dettaglio i bilanci sottoscritti e ad accertarsi se la società da lui amministrata sarebbe stata in grado di far fronte agli impegni assunti.
A fronte di siffatte pretese violazioni, l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 400’000.-- oltre interessi, ovvero l’intero importo del vaglia cambiario da lui avallato per conto della società che amministrava, pretesa ammessa dal Pretore fino a concorrenza dell’effettivo credito dell’attrice nei confronti di __________.
Ai fini della decisione risulta decisiva la questione a sapere se tra le asserite violazioni dei doveri dell’amministratore e il danno vantato dall’attrice esista un nesso di causalità adeguata.
6.1 A questo proposito si deve innanzitutto rilevare che al convenuto non vengono affatto rimproverate azioni mediante le quali egli avrebbe diminuito gli attivi della società (così invece in Rep. 1987, pag. 224).
Non si può perciò ritenere che l’impossibilità per __________ di far fronte all’impegno cambiario nei confronti dell’attrice sia da mettere in relazione con azioni od omissioni del convenuto, non dovendosi ammettere che queste, se vi sono state, abbiano avuto la conseguenza di lasciare senza beni ed averi sociali detta persona giuridica.
6.2 Il secondo rilievo che si impone è che l’agire del convenuto non ha avuto per effetto la messa a disposizione del __________ di ulteriori fondi da parte della banca attrice.
E’ in altre parole stata smentita dall’istruttoria la tesi attorea secondo cui l’avallo sarebbe stato prestato contestualmente ad un aumento sino a fr. 400’000.-- del limite di credito concesso al cliente (cfr. conclusioni dell’attrice, punto 2, pag. 2), risultando al contrario, come si è detto (cfr. il consid. 3), un’esposizione senza garanzie al 12 agosto 1987 di fr. 533’000.-- circa (cioè entro i limiti del limite di credito originario di fr. 550’000.--), e la successiva riduzione del saldo passivo fino a circa fr. 358’000.--.
6.3 La stessa banca attrice, del resto, (cfr. le citazioni al consid. 4) sembra circoscrivere l’effetto delle negligenze del convenuto al fatto che se fosse stata conosciuta l’inconsistenza economica dell’avallo di __________ essa avrebbe chiesto altre garanzie oppure il rimborso immediato del credito.
Se in quel momento fosse effettivamente stato possibile per la banca ottenere l’una o l’altra di queste soluzioni, allora si dovrebbe ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’agire del convenuto e il danno pecuniario da lei subito.
6.3.1 Gli atti non permettono di ritenere che una richiesta di restituzione del saldo passivo del conto presentata dalla banca a __________ il 12 agosto 1987 avrebbe avuto esito favorevole.
Al contrario, il successivo atteggiamento del cliente, per il quale il convenuto non deve evidentemente rispondere, permette piuttosto di dedurre che, secondo l’ordinario andamento delle cose, con tutta possibilità l’attrice non avrebbe nemmeno ottenuto quelle parziali restituzioni che hanno consentito di ridurre il saldo passivo di quasi fr. 200’000.--.
La stessa attrice, del resto, ha sollevato ampi dubbi circa la solvibilità e l’onestà del proprio cliente, così che nulla depone per l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento del convenuto e la mancata restituzione del denaro mutuatogli da parte del __________.
6.3.2 Nemmeno risulta assodato che il 12 agosto 1987 vi fosse per l’attrice la possibilità di ottenere dal debitore altre e più solide garanzie in luogo dell’inconsistente avallo prestato da __________.
In effetti, l’unica altra garanzia di cui si fa menzione negli allegati di causa (petizione, pag. 3 in alto) è un preteso credito di U$ 500’000 addotto dal cliente nei confronti di una società estera, garanzia che la stessa attrice aveva immediatamente scartato “perché inaccettabile” (petizione, ibidem; cfr. anche la deposizione del teste __________), prima ancora che si prendesse in considerazione l’avallo poi sottoscritto dal convenuto.
Né si può senz’altro ammettere che se la banca attrice, in piena cognizione della situazione economica della società anonima avallante, avesse rifiutato la garanzia così fornitale, vi sarebbe stata l’effettiva possibilità di ottenere altre, più consistenti garanzie, dovendosi piuttosto ritenere secondo l'ordinario andamento delle cose che il cliente, oramai pressoché insolvente, null’altro poteva offrire all’attrice a copertura dei propri impegni.
6.4 A titolo abbondanziale si osserva infine, sempre dal profilo del nesso di causalità adeguata, che nemmeno in base alla scarna documentazione contabile presentata dal convenuto (doc. F-J) l’attrice poteva seriamente credere che la società avallante avrebbe potuto sopportare un esborso in suo favore di fr. 400’000.--. Un prudente esame delle cifre, già solo in base alle conoscenze medie della materia di cui dispone questa Camera, permette in effetti di considerare come assai improbabile una simile eventualità.
Dal conto economico per il 1986 (doc. F) si evince unicamente un utile di esercizio di fr. 31’570.15, manifestamente insufficiente alla bisogna.
Il bilancio alla medesima data (doc. G) è estremamente generico, e per quanto comprensibile non induce a soverchi ottimismi, essendo la liquidità di poco superiore agli impegni verso i creditori, figurando a bilancio un cospicuo debito della società nei confronti degli azionisti, e non essendo eruibili riserve manifeste o di altro tipo tali da indurre a ritenere la possibilità di assorbire un esborso straordinario di fr. 400’000.--.
Il conto profitti e perdite al 30 giugno 1987 (doc. H) è in apparenza più incoraggiante alla luce dell’utile esposto di fr. 129’000.-- e rotti, mentre il bilancio (doc. J) presenta un notevole aumento sia dei debitori della società che del debito della stessa nei confronti degli azionisti.
Rimane comunque il fatto che nemmeno in base a tali più ottimistiche cifre l’attrice poteva ritenere sicuro o anche solo probabile che la società avallante avrebbe potuto fare effettivamente fronte all’impegno assunto, il che torna evidentemente a ulteriore detrimento della tesi secondo cui il comportamento del convenuto sarebbe stato all’origine del danno subito dall’attrice.
Ne deve conseguire la reiezione della petizione, sia in quanto impostata sulle norme che regolano la responsabilità dell’amministratore (art. 754 e segg. v.CO), sia in quanto fondata sulle norme in materia di atto illecito (art. 41 e segg. CO), pure invocate dall’attrice, essendo in entrambi i casi quello del nesso di causalità adeguata un requisito imprescindibile per il loro accoglimento.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 8’000.--, e le spese, comprese quelle per la procedura di grida per modifica di garanzia fiduciaria (inc. 590/g di questa Pretura), da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della __________, la quale rifonderà fr. 15’000.-- a __________ e fr. 24’000.-- a __________ a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 4’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà a __________ fr. 10’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster