AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.190
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00190
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no LA 95.00066 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 maggio 1995 da
contro
rappr. da __________
in materia di contratto di locazione (azione di disconoscimento di debito) che il Pretore, con sentenza 29 maggio 1995 ha respinto perché irricevibile siccome tardiva.
Appellante l’istante, con scritto 5 giugno 1995 - erroneamente intitolato “ricorso per cassazione”-, il quale chiede la riforma del primo giudizio nel senso di ritenere tempestivo il suo ricorso al Pretore a seguito della mancata conciliazione;
Potendosi decidere sul gravame, stante la sua chiara infondatezza, ai sensi dell’art. 313bis CPC;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che __________ ha presentato un’istanza di disconoscimento di debito nei confronti di due sentenze di rigetto provvisorio dell’opposizione riguardanti canoni di locazione impagati per Fr. 1’830.- (sentenza RO 28 ottobre 1994, inc. 2605/94) e per Fr. 2’745.- (sentenza RO 28 ottobre 1994, inc. 2604/94) al Pretore di Lugano il quale le ha trasmesse, per competenza, all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona;
che l’udienza di conciliazione, infruttuosa, é stata tenuta il 4 aprile 1995;
che con “ricorso” spedito il 29 maggio 1995 l’istante, proprio traendo spunto dalla mancata conciliazione, chiedeva al Pretore il disconoscimento del debito riguardante le già cennate procedure esecutive di rigetto dell’opposizione ed inoltre chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 11’690.80 per danni e spese causati da inadempienze, negligenze e varie violazioni;
che le domande dell’istante superano, complessivamente, l’importo limite superiore di Fr. 8’000.- che trasforma i mezzi di ricorso contro una sentenza del Pretore da ricorso in cassazione in appello (art. 13 OG, art. 327 e art. 411 CPC) e di conseguenza il suo ricorso va inteso quale appello per il quale é competente a decidere la Seconda camera civile;
che la decisione di irricevibilità prolata dal Pretore é senz’altro corretta;
che infatti, per quanto riguarda la domanda di inesistenza del debito, il termine di trenta giorni dalla mancata conciliazione dev’essere imperativamente osservato per poter convalidare, con riferimento alla sua tempestività, l’inoltro nei termini di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF dell’azione di inesistenza alla preventiva conciliazione dell’Ufficio;
che quindi, in tali casi, come in quelli in cui il diritto materiale della locazione prevede l’obbligatoria conciliazione (modifica del canone di locazione ad esempio) il termine di trenta giorni é un termine di perenzione;
che, come termine di diritto materiale, non é sospeso dalle ferie giudiziarie che si riferiscono unicamente ai termini del diritto procedurale (Rep. 1990, 228; Rep. 1985, 126 e con riferimento al nuovo diritto della locazione Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 404, n. 2);
che l’istanza inoltrata il 29 maggio 1995 a fronte di un esperimento di conciliazione fallito il precedente 4 aprile 1995 - non potendosi tener conto delle sospensioni dei termini di diritto procedurale - é sicuramente tardiva e toglie la possibilità all’istante di far valere il disconoscimento di debito verso le decisioni di rigetto provvisorio dell’opposizione,
che, per quanto riguarda la richiesta di veder condannata la controparte a pagargli degli importi per danni, la domanda dell’istanza é irricevibile anche se non, per questa parte del petitum, per tardività;
che infatti ogni e qualsiasi domanda giudiziale riferita a problematiche riguardanti la locazione deve essere necessariamente preceduta dalla domanda di conciliazione al competente Ufficio (DTF 118 II 307) percui la richiesta di risarcimento danni formulata al Pretore é prematura non avendo fatto oggetto di discussione avanti all’Ufficio di conciliazione e come tale pure irricevibile;
che, in ogni caso, quest’ultima domanda, fatte salve le regole della prescrizione dei crediti, potrà essere ripresentata al Pretore dopo l’eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione che al proposito l’istante, se vi insiste, deve chiedere all’Ufficio competente in materia di locazione;
che l’appello deve così essere respinto;
per i quali motivi
visti per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello (ricorso per cassazione) 5 giugno 1995 di __________ é respinto.
Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- (tassa di giustizia Fr. 180.- e spese Fr. 20.-), da anticiparsi dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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