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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2014.55
Data decisione, Autorità:
12.08.2014, CEF
Titolo:
Verbale di pignoramento con attestato di carenza di beni. Ricorso firmato da un rappresentante non autorizzato dell’escutente. Nessuna sanatoria nel termine impartito. Ricorso dichiarato irricevibile
Incarto n.
15.2014.55
Lugano
12 agosto 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 5 maggio 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento con attestato di
carenza beni emesso il 7 aprile 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente contro
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
richiamata l’ordinanza 26 maggio 2014 del presidente
della Camera, con cui ha fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per
produrre un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo
l’art. 15 LPR o da lei personalmente, ritenuto che il firmatario del ricorso, RA
1, non risultava iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei
fiduciari;
preso atto che la ricorrente non ha sanato
l’irregolarità entro il termine impartito;
ritenuto che, come precisato nella suddetta ordinanza,
il ricorso va dunque dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione
a:
–
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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