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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.188
Data decisione, Autorità: 16.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00188
Lugano 13 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.635 (161/1991) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 28 novembre 1991 da
rappr. dall’avv. __________
contro
avv.
che il Pretore, con sentenza 10 maggio 1995, ha integralmente accolto condannando il convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 18’177.35 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 1990.
Appellante il convenuto che, con atto d’appello 6 giugno 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione mentre l’attore, con osservazioni 8 agosto 1995, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che nei confronti dell’appellante dott. __________ pende presso la Divisione degli interni del Dipartimento delle Istituzioni una procedura di interdizione nel corso della quale, con risoluzione 13 aprile 1995, la Delegazione tutoria di Lugano ha, in applicazione dell’art. 386 CC, provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei diritti civili l’interdicendo e gli ha nominato un rappresentante nella persona della lic. jur. __________;
che la sospensione provvisionale dell’esercizio dei diritti civili ha le stesse conseguenze come nel caso di definitiva interdizione (Berner Kommentar, ad art 386 CC n. 85) e comporta per una parte al processo la necessità di essere assistita od autorizzata a norma delle leggi che regolano il suo stato (art. 38 cpv. 2 CPC);
che il dott. __________, presentando l’appello che ci occupa, ha agito invece senza il necessario consenso dell’autorità tutoria (art. 421 n. 8 CC) che deve essere esatto in ogni stadio processuale compreso l’atto d’appello (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38 n. 2; Rep. 1991, 380);
che all’appellante fa così difetto la legittimazione processuale con la conseguenza che l’appello deve essere respinto siccome irricevibile;
Per i quali motivi
visti gli art. 386 CC, 38, 97 cifra 4 e 99 cpv. 2 CPC
dichiara e pronuncia
L’appello 6 giugno 1995 del dott. __________ é respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 100.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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