AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.187
Data decisione, Autorità: 23.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00187
Lugano 23 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1274 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 12 dicembre 1991 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 35’700.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 15’237.90 in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 maggio 1995 ha accolto limitatamente a fr. 9’821.95 oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 1989 fino al 14 gennaio 1992 su fr. 30’284.05, e dal 15 gennaio 1992 su fr. 9’821.95;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 1° giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di attribuire all’attrice interessi al 5% su fr. 30’284.05 dal 29 luglio 1991 al 14 gennaio 1992;
Mentre l’attrice con osservazioni del 3 luglio 1995 ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Considerato
in fatto e in diritto
che l’attrice con petizione del 12 dicembre 1991 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 35’700.-- oltre interessi al 5% dal 29 novembre 1989 a titolo di mercede per opere di pavimentazione stradale effettuate nel 1986 e fatturate il 29 novembre 1989;
che il convenuto il 21 gennaio 1992 ha pagato all’attrice fr. 20’462.10 (doc. M), motivo per cui l’attrice ha proporzionalmente ridotto la propria pretesa;
che il Pretore nel giudizio impugnato ha fissato in fr. 30’284.05 la mercede complessiva di spettanza dell’attrice e, ritenuto il pagamento effettuato dal convenuto in corso di causa, le ha aggiudicato il saldo di fr. 9’821.95;
che il Pretore ha altresì aggiudicato interessi moratori al 5% dal 30 dicembre 1989 al 14 gennaio 1992 su fr. 30’284.05, e dal 15 gennaio 1992 su fr. 9’821.85, ritenendo di doverne ammettere la decorrenza a far tempo da 30 giorni dopo l’emissione della fattura (cfr. il consid. 4);
che il convenuto insorge contro la data di decorrenza degli interessi moratori, ritenendo che gli stessi sarebbero da lui dovuti solo dalla data della prima messa in mora, ovvero dal 29 luglio 1991, data del precetto esecutivo doc. F1;
che l’attrice resiste al gravame asserendo in sostanza che la fattura contenente un termine di pagamento costituirebbe una messa in mora ai sensi di legge per il casi di mancato pagamento entro il termine assegnato;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice (osservazioni all’appello, punto 9, pag. 6), la mercede dell’appaltatrice in difetto di patto contrario diviene esigibile con la consegna dell’opera completata, e non solo con l’invio della fattura (art. 372 CO; II CCA 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.);
che ciò nonostante, è solo con l’invio della fattura che l’appaltatore fa valere il proprio diritto alla mercede esigibile, permettendo così al committente l’adempimento (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 794 e 795);
che se l’obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora mediante l’intepellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO);
che secondo unanime dottrina il solo invio della fattura, sia pure con l’indicazione di un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi della predetta norma (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 136 e 137; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 234; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, pag. 357; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 9 ad art. 102 CO), così che la mora subentra solo con l’invio di un’apposita interpellazione (II CCA 30 aprile 1993 in re G. & CO/G. SA);
che nemmeno si può ammettere che l’indicazione del termine di pagamento di 30 giorni costituisca un termine fisso di adempimento ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CO, dovendo una simile soluzione essere frutto della concorde volontà contrattuale di entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 10 ad art. 102 CO; Von Thur/Escher, opera citata, pag. 139, secondo cui il termine fisso deve essere “verabredet”), e non solo di quella che invia la fattura;
che di siffatto accordo non vi è in specie traccia alcuna;
che abbondanzialmente si osserva che sarebbe oltremodo inusuale la pattuizione di un termine fisso a tre anni dall’esecuzione dell’opera;
che la prima messa in mora può in concreto essere ravvisata nel sollecito inviato per raccomandata il 6 marzo 1991, nel quale l’attrice ha assegnato al convenuto un ultimo termine di 8 giorni, con la comminatoria delle vie esecutive per il caso di mancato pagamento (doc. D);
che infatti non possono essere considerati delle messe in mora i precedenti scritti dell’attrice (doc. B e C), in cui essa si è limitata a rammentare al convenuto l’esistenza di una fattura scoperta, senza però dichiarare esplicitamente di esigerne il pagamento, e senza nemmeno assegnare un termine per l’adempimento;
che gli interessi di mora al 5% possono perciò iniziare a decorrere dal 15 marzo 1991;
che l’appello deve di conseguenza essere parzialmente accolto;
che le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che la limitata modifica del giudizio pretorile, ristretta al tema della data di decorrenza degli interessi moratori, non giustifica la modifica del riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° giugno 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 11 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
dal 15 marzo 1991 al 14 gennaio 1992 su fr. 30’284.05;
dal 15 gennaio 1992 su fr. 9’821.95.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 150.- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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