AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.185
Data decisione, Autorità: 20.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00185
Lugano 20 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 29/1992 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con petizione 16 ottobre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 maggio 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 1° giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 6 luglio 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel corso della giornata del 20 novembre 1991, ignoti hanno asportato orologi del valore complessivo di fr. 52’000.-- dalla vetrina di esposizione condotta in locazione dalla società attrice nell’atrio della __________ all’angolo di via __________ con __________ a __________.
Essendo l’attrice assicurata presso la convenuta contro le conseguenze del furto, essa ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 40’000.-- oltre interessi, importo corrispondente al tetto massimo dell’assicurazione stipulata.
B. Nella risposta del 4 novembre 1992 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando sia il verificarsi di un evento assicurato -il furto sarebbe stato commesso senza scasso- che l’ammontare del danno vantato dall’attrice, essendo l’importo di fr. 52’000.-- pari al prezzo di vendita degli orologi rubati e non invece al prezzo di acquisto degli stessi.
L’attrice avrebbe inoltre disatteso precise condizioni contrattuali, quali la necessità della posa di un sistema di allarme e di un efficiente sistema di chiusura della vetrina, causando così un aggravamento del rischio assicurato.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore richiamati l’art. 33 LCA e l’art. 1 delle CGA, ha ritenuto che il furto in questione non possa essere considerato un furto semplice, commesso con destrezza, ma che esso sia al contrario un atto compiuto mediante manomissione, il che -a prescindere dal grado di forza necessario- non potrebbe che rientrare nella nozione di furto con scasso.
Non potendosi nemmeno ammettere l’esistenza di un aggravamento del rischio, dato che l’impianto di allarme era richiesto per il periodo in cui la banca non era aperta, ne conseguirebbe l’accoglimento della petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 1° giugno 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
L’attrice avrebbe commesso una prima grave negligenza lasciando la vetrina incustodita allorché è stato commesso il furto, il che avrebbe illecitamente aggravato il rischio della convenuta.
Inoltre, come già sostenuto in prima sede, si sarebbe trattato di furto semplice e non di furto con scasso, furto reso possibile dal fatto che il gioielliere ha omesso di prendere sufficienti precauzioni. In ogni caso, l’attrice, che vi era tenuta, non avrebbe dimostrato il verificarsi dell’uno piuttosto che dell’altro tipo di furto.
F. Nelle osservazioni del 6 luglio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma occorre dapprima interpretare il contratto di assicurazione sulla scorta dei medesimi criteri vigenti nel diritto delle obbligazioni, dichiarati applicabili dal rinvio di cui all’art. 100 cpv. 1 LCA, ovvero indagando sulla reale e concordante volontà delle parti in base al principio dell’affidamento (art. 1, 18 CO, art. 2 CC).
Per l’interpretazione delle espressioni contrattuali risulta determinante il significato che esse hanno nell’uso generale e quotidiano della lingua (IICCTF 3 aprile 1995 in re U./F.), salvo che nei casi di termini tecnici attinenti alla copertura del rischio (DTF 118 II 344 consid. 1a e riferimenti).
Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a detrimento della parte che le ha redatte (DTF 116 II 347), ovvero di regola dell’assicuratore.
Stabilito in questo modo il significato della clausola contrattuale applicabile, l’assicurato nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere altamente verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle circostanze di fatto (IICCTF citata; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. edizione, § 34 II 2, pag. 333 e segg), mentre l’assicuratore può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si è verificato l’evento assicurato (IICCTF citata).
“...furto perpetrato da persone che s’introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova. E’ parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici se il ladro se l’è procurati mediante furto con scasso o rapina.”
La fattispecie, dalla lettura della norma, risulta concretizzarsi al verificarsi di una delle due alternative, costituite da una parte dall’introdursi con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali, oppure dall’accesso “mediante scasso” a un contenitore che vi si trova.
Le particolarità del caso in esame escludono la prima alternativa, visto che il locale in cui si è verificato il furto era liberamente accessibile.
Resta di conseguenza da esaminare cosa sia da intendere per “scasso” di un contenitore.
Assicurativamente è però determinante una più ampia nozione di “scasso”, che considera ad esempio anche fattispecie quali l’impiego di chiavi false (sebbene in tal caso non risulti un danno visibile -RUA XIV, pag. 259-) oppure, ma solo nel caso vi sia “gewaltsames Vorgehen”, il ricorso a “geschickte Machenschaften” (RUA XVII, pag. 140; cfr. anche il “truc” in: RUA XIV, pag. 498).
Dopo il furto la vetrinetta si presentava chiusa e intatta (teste __________; doc. C), ma con le due ante in posizione inversa rispetto a quella usuale, dato che quella con la serratura era a destra invece che nella solita posizione (deposizione __________ nel rapporto di polizia doc. C).
Partendo da questi dati di fatto, si ipotizza che il ladro (o i ladri) avrebbe sfilato le ante (o almeno una di esse) dalle loro guide di scorrimento senza toccare o forzare la serratura, ed in seguito avrebbe rimesso dette ante in sede, seppure invertite di posto (cfr. rapporto di polizia doc. C, pag. 3 e 5; deposizione teste __________; dichiarazione ditta __________ doc. E e doc. 2; deposizione __________ nel rapporto di polizia).
5.1 L’assenza di scasso in senso stretto non basta tuttavia ad escludere automaticamente la responsabilità della convenuta, dovendosi esaminare anche le altre ipotesi incluse nella nozione di scasso.
L’attrice, gravata come si è detto dell’onere della prova (consid. 1), nemmeno ha addotto la tesi dell’impiego di chiavi false, affermando per contro l’ipotesi secondo cui la vetrina di esposizione sarebbe stata “scassinata” (petizione, punto 3, pag. 3), “forzando l’anta scorrevole in vetro e sfilandola dalle guide di chiusura” (petizione, punto 3, pag. 4), così che ai fini della soluzione del caso deve in definitiva essere appurato se la modalità operativa descritta al considerando precedente costituisca scasso in senso assicurativo anche se la vetrina in oggetto non ha in pratica riportato danni.
5.2 La risposta deve essere negativa.
Le congetture riguardanti il modo in cui il ladro ha operato (o i ladri) non permettono in concreto di farsi idea alcuna su come la pretesa “forzatura” della vetrina sarebbe avvenuta.
In altri termini, in atti non figura alcun elemento conoscitivo che permetta la formulazione di un’ancorché vaga ipotesi sulla concreta dinamica del preteso scasso.
Nulla permette perciò di sapere se l’autore ha profittato di un difetto costruttivo della vetrina, venendone a capo in pochi istanti e senza colpo ferire, oppure se egli ha in qualche modo saputo applicare una certa quantità di forza nel punto debole della struttura, sfruttando i possibili giochi tra le ante e le guide di scorrimento, oppure ancora se egli -ancorché l’ipotesi non sia stata addotta dalle parti- abbia normalmente aperto la serratura con le chiavi, vere o false.
5.3 La conseguenza di questa incertezza ricade a carico dell’attrice, che per contratto (oltre che per legge) era tenuta “con tracce, testimoni o in altro modo probante” (art. 2 CGA) a rendere almeno verosimile il verificarsi di una fattispecie attinente al rischio assicurato, ovvero a quel furto in cui non vi è segno di scasso visibile, ma nel quale va nondimeno ammesso che vi sia stato il predetto “gewaltsames Vorgehen”.
Siffatta prova poteva in concreto essere apportata mediante un esame approfondito della vetrina da compiersi in sede peritale. L’attrice non ha ritenuto di dover far capo a questo mezzo di prova, con la conseguenza che gli unici riscontri sul tema presenti in atti sono le ipotesi formulate dalla ditta __________ (doc. E: “...a nostro parere, può essere stata aperta forzando l’anta scorrevole in vetro...) e dall’ispettore di polizia __________ (sua deposizione: “...verosimilmente il ladro ha acceduto alla vetrinetta dopo avere tolto dalla sede di scorrimento un’anta in vetro”; cfr. anche il rapporto di polizia doc. C, pag. 3 e 5).
Troppo poco per poter ammettere, sia pure con il criterio della sola verosimiglianza, che sia stato provato l’avverarsi dell’evento assicurato.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° giugno 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per fr. 1’400.--. da anticipare dall’attrice, restano a suo carico. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 3’200.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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