AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.184
Data decisione, Autorità: 11.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00184
Lugano 11 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 12'515 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 10 giugno 1994 da
rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 10’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4’000.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 10 maggio 1995 ha respinto sia l’azione principale che la riconvenzionale;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 31 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 30 giugno 1995 postula la reiezione del gravame dell’attore e l’accoglimento del proprio, in cui chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con contratti 9 agosto/22 settembre 1992 il convenuto ha ceduto all’attore la propria attività consistente nella gestione di un garage con annessa stazione di rifornimento di carburante al prezzo di fr. 170’000.-- (doc. A, doc. 1).
B. In base a detti documenti il convenuto ha ottenuto, con sentenza 26 maggio 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona, il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 10’000.-- oltre interessi, importo che sarebbe rimasto impagato sul totale pattuito.
C. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di tale debito.
Egli avrebbe interamente pagato la somma contrattualmente pattuita, atteso che il residuo di fr. 10’000.-- per il quale è stato escusso sarebbe stato pagato verso la fine del settembre 1992 in presenza di un testimone.
D. Nella risposta del 12 luglio 1994 il convenuto si è opposto alla petizione.
L’attore avrebbe pagato solo fr. 160’000.-- dei fr. 170’000.-- stabiliti per la cessione dell’attività. In aggiunta egli avrebbe unicamente effettuato un pagamento a contanti per un importo inferiore a fr. 8’000.-- quale controvalore dei carburanti in giacenza nei serbatoi al momento del passaggio delle consegne.
L’attore avrebbe inoltre palesato un comportamento anticontrattuale anche all’atto del pagamento della tranche di fr. 100’000.-- sui fr. 170’000.-- stabiliti, essendo stato concordato il pagamento per mezzo di un’obbligazione bancaria al tasso dell’8%, sulla quale l’attore avrebbe indebitamente prelevato gli interessi maturati di fr. 4’000.-- e spettanti al convenuto, somma richiesta in via riconvenzionale.
E. L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale, sostenendo che non sarebbe esistito accordo alcuno in merito agli interessi maturati sull’obbligazione, che sarebbero perciò stati di sua pertinenza.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l’esistenza del credito di fr. 10’000.-- del convenuto, ha ritenuto che l’attore non abbia fornito la prova della sua estinzione, non avendo il teste __________ assistito al preteso pagamento, ma avendo egli unicamente riferito quanto raccontatogli in merito dallo stesso attore.
Quo alla riconvenzionale, nulla proverebbe l’obbligo dell’attore al pagamento di interessi sul prezzo pattuito in caso di pagamento entro i termini stabiliti, così che l’attore a giusta ragione avrebbe incassato gli interessi maturati sull’obbligazione in questione.
Da ciò la reiezione sia della petizione che della riconvenzionale.
G. Con tempestivo gravame datato 31 maggio 1995 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
Egli avrebbe sufficientemente dimostrato l’avvenuto pagamento dei fr. 10’000.-- per mezzo della deposizione del teste __________, deposizione che il Pretore avrebbe valutato in maniera non adeguata
H. Delle osservazioni 30 giugno 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Nel medesimo allegato egli ha impugnato in via adesiva il pronunciato pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere l’azione riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe ammesso il diritto dell’attore di appropriarsi degli interessi sull’obbligazione, facoltà che avrebbe invece dovuto essere riconosciuta al convenuto.
I. Con osservazioni del 13 luglio 1995 l’attore ha chiesto la reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto.
Rimane da stabilire se detto credito sia o meno stato estinto dal corrispondente pagamento dell’attore, del quale -a suo dire- dovrebbe fare fede la deposizione del teste __________.
Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre 1989 in re M./H.).
In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.).
Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
E’ perciò da considerare priva di efficacia probatoria la testimonianza che si limita a riportare le dichiarazioni che sono state fatte al teste al riguardo di un determinato fatto da un terzo o anche da una delle parti del processo (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 236-237, n. 1; II CCA 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.).
4.1 Ciò non è però avvenuto nella specie: il teste __________, tolto tutto ciò che gli è stato raccontato dall’attore, può solo affermare di avere visto una busta contenente denaro (ma non il denaro, che il teste stima in fr. 25’000.-- sulla base della curiosa unità di misura costituita dal prezzo di una VW Golf) e di avere visto l’attore recarsi dal convenuto presso il garage.
Tutto il resto della deposizione, come si è detto, è costituito da pretesi fatti raccontati al teste dall’attore, ed è perciò a giusta ragione che il Pretore non ha ritenuto provato il preteso pagamento.
4.2 A questa lacunosa deposizione testimoniale non potevano in alcun modo ovviare, come pretende ora l’attore, altri inconsistenti elementi quali il richiamo all’ordinario andamento delle cose -l’unica cosa contraria all’ordinario andamento delle cose è che l’attore avrebbe effettuato un consistente pagamento senza esigerne la quietanza- oppure l’accertamento dell’esistenza di un prelevamento pari all’importo pagato, il che costituirebbe solo un vago indizio, non potendosi escludere -con pari dignità rispetto alla tesi dell’attore- che egli con il preteso prelevamento e la presenza del testimone abbia voluto precostituirsi la prova indiziaria di un pagamento in realtà mai effettuato.
Non può che conseguirne la reiezione dell’appello principale, infondato in ogni suo punto.
Sempre per ammissione del convenuto (appello adesivo, punto 7, pag. 6), l’obbligazione di cassa di fr. 100’000.-- della __________ (cfr. doc. C.) costituiva un mezzo di pagamento per la somma di fr. 100’000.--, e non era perciò essa in quanto tale oggetto di un obbligo di consegna del qui attore.
In altri termini, il convenuto doveva ricevere fr. 100’000.--, e per tale somma ha accettato di ricevere un’obbligazione di cassa, per la quale, incontestabilmente, gli è stata corrisposta tale somma.
Non risultando dai contratti un più ampio obbligo a carico dell’attore, e nemmeno la sua mora nel pagamento dei fr. 100’000.--, ne deve conseguire il suo diritto di percepire i frutti dell’obbligazione.
E’ perciò senz’altro da respingere l’inconferente riferimento del convenuto all’art. 81 cpv. 2 CO -l’attore non ha effettuato sconti sui fr. 100’000.-- dovuti-, osservando comunque, a titolo meramente abbondanziale, che il rendimento dell’obbligazione era del 7% e non dell’8% all’anno, il che avrebbe perciò se del caso (non verificatosi) giustificato su sei mesi una pretesa di fr. 3’500.-- e non di fr. 4’000.-- (cfr. doc. C e D).
Ne consegue la reiezione anche del gravame adesivo, non meno infondato di quello principale.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 31 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 30 giugno 1995 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attore fr. 300.-- per ripetibili dell’appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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