AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.182
Data decisione, Autorità: 04.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00182
Lugano 4 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6874 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 8 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’029.60 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
E ora sulle eccezioni di prescrizione sollevate dalle parti;
Il Pretore con la sentenza 3 maggio 1995 ha respinto l’eccezione della convenuta e accolto quella dell’attore, respingendo perciò la riconvenzionale per intervenuta prescrizione;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 29 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua eccezione di prescrizione fino a concorrenza di fr. 11’814.60;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 7 luglio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta nella prima metà degli anni ‘80 ha appaltato all’attore la modifica dell’impianto di riscaldamento della sua abitazione di __________.
L’impianto ha manifestato dei problemi di funzionamento, così che l’attore solo il 28 settembre 1990 ha emesso la propria fattura di fr. 21’029.60 (doc. J). Tolto un acconto di fr. 8’000.-- a suo tempo pagato dalla convenuta, il saldo di fr. 13’029.60 è oggetto della presente causa.
B. Nella risposta e riconvenzionale dell’8 giugno 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’attore.
L’appalto sarebbe stato conferito già il 18 novembre 1983, e i lavori sarebbero stati terminati il 23 luglio 1984 con la fornitura di un’opera rivelatasi difettosa e che l’attore non avrebbe mai saputo riparare adeguatamente.
Nel 1987 la convenuta avrebbe chiesto l’esecuzione di altri lavori, che non avrebbero però relazione con quelli del 1984, così che la pretesa dell’attore, oltre che infondata, sarebbe comunque ampiamente prescritta.
L’inadempienza dell’attore le avrebbe inoltre causato spese peritali e altri vari inconvenienti, da risarcire dall’attore nella misura di fr. 4’000.--, importo richiesto in via riconvenzionale.
C. Nella risposta riconvenzionale del 3 settembre 1993 l’attore ha a sua volta sollevato l’eccezione di prescrizione avverso la pretesa della convenuta.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha stabilito che alla pretesa dell’attore sarebbe applicabile il termine di prescrizione ordinario di 10 anni.
Essendo la consegna dell’opera avvenuta nell’inverno 1984/1985, detto termine non avrebbe avuto modo di compiersi prima dell’introduzione della petizione.
Sarebbe per contro prescritta la pretesa risarcitoria della convenuta, soggiacente al termine di 5 anni di cui all’art. 371 CO.
E. Con tempestivo gravame datato 29 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione di prescrizione fino a concorrenza dell’importo di fr. 11’814.60, ovvero della parte scoperta della fattura dell’attore concernente gli interventi effettuati nel 1984.
Il Pretore avrebbe in sostanza ritenuto a torto che l’opera fornita dall’attore non era una prestazione d’artigiano sottoposta al termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 128 cifra 3 CO, visto oltretutto che l’attore stesso avrebbe esplicitamente ammesso siffatta natura della propria opera.
F. Delle osservazioni 7 luglio 1995 dell’attore, in cui egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Tema dell’appello è di conseguenza unicamente la questione a sapere se sia applicabile il termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 128 cifra 3 CO, dal che risulterebbe l’intervenuta prescrizione anche della pretesa dell’attore, almeno nella misura in cui essa è riferita ai lavori effettuati nel 1984.
La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II 431; Rep. 1984, pag. 147; II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.).
Secondo il Tribunale federale, l’unico criterio determinante in proposito è la natura dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del contratto di appalto in questione.
In questo senso, il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (II CCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA).
Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; Rep. 1992, pag. 273; II CCA 18 maggio 1994 in re F.R. SA/Z.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 871 e segg.).
L’onere della prova circa l’esistenza delle premesse per l’applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe sulla parte che se ne prevale (II CCA 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.; Kummer, Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC), in questo caso sulla convenuta.
E’ senz’altro da ammettere che siffatta opera non era per nulla di semplice concezione.
A riprova della sua natura complessa, essa ha necessitato di una preventiva progettazione basata su piani e schemi tecnici che l’attore ha fatto allestire dalla __________ (cfr. deposizione __________; doc. C, pag. 1; doc. 4, FF).
L’esecuzione è avvenuta grazie alla collaborazione di più artigiani, in particolare di un elettricista e di un impresario costruttore (doc. 5, pag. 2).
Anche lo stesso studio delle cause del preteso non corretto funzionamento dell’opera non si è rivelato semplice, essendo stato reputato necessario dalla convenuta l’impiego di “un gruppo di specialisti” (doc. 15) ed essendo inoltre stati allestiti dei referti o effettuati sopralluoghi da numerosi esperti (cfr. doc. B, C, GG, 13, 20, 21, 26).
L’impressione generale che se ne ricava è quella di un’opera connotata in maniera preponderante dall’aspetto tecnico ed intellettuale, nella quale il lavoro di montaggio non risulta prevalere sulla progettazione del sistema e sulla fornitura dei necessari elementi prodotti in serie, e ordinati dall’attore (doc. CC).
Ne deve conseguire che la pretesa per mercedi dell’attore è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni, e non a quello abbreviato di 5 anni (cfr. le analoghe soluzioni nelle citate sentenze Rep. 1992, pag. 270 e segg, in cui si trattava della fornitura e montaggio di un ascensore, e II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R., in cui l’opera consisteva nella fornitura e posa dell’arredamento in legno per una boutique).
Come si è detto, la qualifica di artigiano non è affatto decisiva per la determinazione del periodo di prescrizione, mentre è del tutto irrilevante la soggettiva convinzione dell’artigiano di avere eseguito un’opera la cui retribuzione soggiace al termine abbreviato di prescrizione se tale convinzione, come nella specie, è contraria all’applicazione del diritto risultante dalla corretta valutazione della fattispecie.
Non essendo ammissibile per espressa disposizione di legge (art. 129 CO) la modifica dei termini di prescrizione del terzo titolo della prima parte del CO, non si può nemmeno interpretare la pretesa ammissione dell’attore nel senso dell’offerta alla controparte di un accordo sulla riduzione del termine di prescrizione, o di una rinuncia unilaterale all’applicazione del termine ordinario.
Non dovendosi ammettere che il termine ordinario di prescrizione sia giunto a compimento (cfr. doc. Q), ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 680.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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