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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.179
Data decisione, Autorità: 14.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00179
Lugano 14 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle procedure in materia di locazione promosse con istanze 17 febbraio 1995 (inc. no. P 27/95 e P 28/95 della Pretura di Locarno-Città) da
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedenti il pagamento da parte del convenuto di due somme di denaro - fr. 24’496.70
rispettivamente fr. 1’190.- - a titolo di risarcimento danni, dipendente da un rapporto di locazione, definitivamente e consensualmente terminato alla fine del 1994;
vertenza che, congiunti i processi, il pretore ha deciso solo relativamente all’eccezione di tardività, rispettivamente di improponibilità delle istanze, con sentenza 16 maggio 1995;
appellante il signor __________ con allegato 26 maggio 1995;
appello non intimato alle parti, potendosi procedere in conformità con l’art. 313 bis CPC;
considera
in fatto e in diritto
In sede di contraddittorio il convenuto ha chiesto che le istanze venissero respinte in ordine, essendo trascorso un termine superiore a trenta giorni da una prima mancata conciliazione delle stesse vertenze, constatata dallo stesso Ufficio di conciliazione il 15 settembre 1994.
Le competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono avere attività arbitrale (art. 274a cpv. 1 lett. e CO), svolgono attività decisionale (art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO) e attività conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II 307).
Ciò comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio interviene come autorità conciliativa (RFJ 1994, p. 303 segg.).
Questo giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere perentorio del termine di 30 giorni per adire il pretore (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione (su questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p. 232). In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla volontà del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la locazione, ma estranee al suo scopo sociale (come le richieste di risarcimento danni oggetto della presente lite), il suo mancato rispetto non comporta la perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione giudiziaria (RFJ cit., p. 305) e, eventualmente, la nullità degli atti processuali compiuti davanti al giudice (cfr. II CCA 23.3.1995 in re R. c/ F. e giurisprudenza ivi cit.).
In altre parole, se non v’è perenzione del diritto, al mancato rispetto del termine non consegue l’impossibilità sostanziale di proporre la lite al giudice; pertanto nulla può opporsi alla ripetizione dell’esperimento di conciliazione sulla stessa fattispecie, ancorché allo scopo di rendere ricevibile l’azione giudiziaria (II CCA 3.5.1995 in re N. c/ G).
L’eccezione sollevata dal convenuto è stata pertanto rettamente respinta dal primo giudice.
Per tutti questi motivi,
Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
L’appello di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.- sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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