AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.177
Data decisione, Autorità: 27.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00177
Lugano 27 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 2886 (OA94.185) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 23 giugno 1994 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’__________
intesa a contestare l’elenco oneri nella procedura di liquidazione n. __________/1993 dell’UEF di Mendrisio, avente per oggetto la realizzazione del fondo no. __________ RFD di __________ più la coattiva (1/6) della part. N. __________ RFD del medesimo Comune, di proprietà della fallita __________;
chiedente, in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri della fallita dei crediti al beneficio dell’ipoteca legale vantati dal Cantone Ticino per imposte cantonali 1988 pari a fr. 137’556.70 oltre alle spese della procedura di fallimento di fr. 800.-;
domande avversate dal convenuto e sulle quali il Pretore con sentenza 26 aprile 1995 si è così pronunciato:
§ È stralciata dalla graduatoria della __________, e dal relativo elenco oneri riguardante la part. no. __________RFD di __________ nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di __________, l’ipoteca legale di fr. 800.- relativa alla pretesa dello Stato del Cantone Ticino inerente le spese della procedura fallimentare;
§§ È confermata l’iscrizione nella graduatoria fallimentare della __________, e nel relativo elenco oneri, riguardante la part. no. __________ RFD di __________ nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di __________, dell’ipoteca legale di fr. 137’556.70 e spese relativa alla pretesa dello Stato del Cantone Ticino inerente l’imposta per l’anno 1988.
Appellante la parte attrice, che con atto di appello del 18 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta cantonale 1988, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;
mentre il convenuto con osservazioni 3 luglio 1995 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della procedura esecutiva di realizzazione della particella N. __________ RFD di __________, compresa la quota di comproprietà coattiva di 1/6 della particella N. __________RFD del medesimo Comune, di proprietà della fallita __________, la __________ ha notificato all’UEF di Mendrisio un credito di complessivi fr. 1’334’362.50 garantito da due cartelle ipotecarie in IV e V grado gravanti le particelle menzionate per nominali fr. 1’000’000.- (doc. A). A loro volta, lo __________ ed il Comune di __________ hanno insinuato nella stessa procedura tutta una serie di crediti d’imposta, a loro dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CC, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 150’362.25 rispettivamente fr. 142’969.90, oltre a fr. 800.- rispettivamente fr. 330.- per spese della procedura di fallimento e d’incasso.
Tutti questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Mendrisio nell’elenco oneri 13 giugno 1994 (doc. A).
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti relativi all’imposta cantonale 1988, nonché delle spese per la procedura di fallimento, il 23 giugno 1994 la __________ ha avviato nei confronti dello __________ un’azione di contestazione dell’elenco oneri, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di fr. 137’556.70 rispettivamente fr. 800.-.
In particolare, con la petizione l’attrice contestava l’ammontare e la sussistenza dei crediti fiscali insinuati, con i relativi interessi, facendo altresì notare che gli stessi in ogni caso non potevano godere del beneficio dell’ipoteca legale, mancando il necessario rapporto particolare con l’immobile in esame; oltretutto, dovendosi applicare l’art. 183 LAC nella versione del 1911 (e non quella modificata nell’agosto 1988), mancava il requisito formale dell’apertura del fallimento nei confronti del debitore d’imposta.
Per quanto riguarda l’evento che avrebbe dato luogo all’imposizione fiscale -la prestazione di garanzie all’azionista da parte della società ora fallita- lo stesso non poteva comportare né una tassazione particolare, né tanto meno la concessione del beneficio dell’ipoteca legale, non potendosi ravvisare in esso una realizzazione di riserve occulte.
Le spese per la procedura di fallimento andavano infine depennate dall’elenco oneri, in quanto ad esse tornava semmai applicabile l’art. 262 LEF.
C. Con risposta 4 luglio 1994, lo __________ si è opposto alla petizione, protestando spese e ripetibili.
L’ente pubblico ha in particolare confermato che le premesse per la costituzione dell’ipoteca legale erano date, facendo inoltre rilevare che i conteggi d’imposta erano stati regolarmente intimati ed erano cresciuti in giudicato.
D. In replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte; con le conclusioni il convenuto ha tuttavia accettato lo stralcio dall’elenco oneri delle spese relative alla procedura di fallimento.
E. Con sentenza 26 aprile 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha stralciato dall’elenco oneri la somma di fr. 800.- vantata dal convenuto, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e le spese, nonché l’indennità per ripetibili di fr. 1’000.-.
Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente accertato la sua competenza a decidere una contestazione dell’elenco oneri anche se relativa a pubblici tributi, ha preso atto che le tassazioni 1988 in base alle quali il Cantone vantava il proprio credito fiscale erano regolarmente cresciute in giudicato: in tale situazione l’operato dell’autorità amministrativa non era più sindacabile da parte del giudice del fallimento, a meno che la tassazione stessa potesse essere oggetto di revisione oppure fosse inficiata da un motivo di nullità, circostanze che tuttavia nella fattispecie non erano palesemente date. Ne discendeva in sostanza che la decisione dell’autorità fiscale non poteva più essere posta in discussione.
Per quel che riguarda le spese della procedura di fallimento, le stesse, stante l’acquiescenza del convenuto in sede conclusionale, sono state senz’altro stralciate dall’elenco oneri.
F. Con atto di appello 18 maggio 1995 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri i crediti d’imposta cantonale 1988 vantati dal convenuto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze.
L’appellante, dopo aver preliminarmente contestato la crescita in giudicato del conteggio relativo all’ipoteca legale, ha asserito che contrariamente all’assunto pretorile il giudice in ogni caso non poteva essere vincolato dalle decisioni dell’autorità fiscale: lo scopo della nuova giurisprudenza del Tribunale federale era infatti quello di permettere anche a terzi creditori, che non avevano partecipato alla procedura di tassazione, di eventualmente contestare quegli accertamenti in base al diritto tributario. Per quanto concerne il caso concreto, l’appellante contesta quindi che la fornitura di garanzie all’azionista da parte della società possa essere assimilata ad una liberazione di riserve occulte, atteso che quest’evenienza si avrebbe unicamente al momento della vendita dell’immobile, che però non è ancora avvenuta; oltretutto controparte non avrebbe provato né il valore venale degli immobili, né l’incapacità dell’azionista di far fronte al proprio debito; in ogni caso la tassazione, se giustificata, doveva essere di gran lunga inferiore, atteso che l’autorità di tassazione non aveva tenuto conto delle perdite d’esercizio della società. La procedura di tassazione, infine, sarebbe nulla, in quanto non sarebbe stato provato che la tassazione con cui si accertava il credito d’imposta fosse cresciuta in giudicato: ciò implicava lo stralcio dell’intero credito fiscale; ciò s’imponeva tanto più che mancava la prova del rapporto particolare con l’immobile, ulteriore premessa per l’ottenimento del beneficio dell’ipoteca legale.
G. Delle osservazioni 3 luglio 1995 del convenuto con cui si postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In Ticino giusta l’art. 229 cpv. 1 vLT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d’imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all’autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT.
A questo proposito, va rilevato che il Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re __________, ricorrente contro l’operato dell’autorità di vigilanza del canton Soletta in materia di LEF, pubblicata in DTF 120 III 32 e segg., ha mutato la sua giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il giudice del fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell’elenco oneri relative al diritto pubblico nell’ambito di un’azione di contestazione della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento (giudice civile) la competenza sostanziale a decidere questioni di merito -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l’azione giudiziaria veniva considerata un’inutile complicazione (cfr. DTF 48 II 228; 59 II 314 segg.; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti del diritto pubblico (DTF 77 III 43).
Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, per altro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 22 maggio 1995 in re G.M. SA/ Comune di G. e llcc.), trova riscontro anche in parte della dottrina (cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; Pedroli A., Aspetti sostanziali e procedurali dell'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT 1994/II, p. 428-429).
Nel caso concreto ciò significa che nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri il giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni dell’autorità fiscale circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti vantati dagli enti pubblici, e potrà esaminare liberamente con il potere di apprezzamento che gli è dato, se le censure sollevate dall’attrice nella petizione prima e nell’appello poi possano impedire il riconoscimento del beneficio dell’ipoteca legale ai crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un’azione civile, la mancanza della prova circa l’esistenza, l’ammontare, il grado del credito per il quale si postula il beneficio dell’ipoteca legale andrà a carico del convenuto, cui incombe l’onere della prova (art. 8 CC; cfr. sentenze IICCA citate; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 12 ad art. 183; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129).
Ciò premesso, si può senz’altro provvedere all’esame delle singole censure d’appello.
Diversa è la tesi dell’autorità fiscale nella motivazione allegata alla tassazione 1988, ove espressamente é detto:
“Gli immobili della società sono stati gravati da cartelle ipotecarie. Queste sono state usate per garantire debiti di terzi e non per incrementare i propri attivi di bilancio. La garanzia è servita all’azionista per finanziare l’acquisto delle azioni della società.
Essendo l’azionista in difficoltà finanziarie, la garanzia prestata a suo favore equivale di fatto alla concessione diretta del prestito da parte della società che sarà chiamata a rispondere coi propri immobili per l’azionista impossibilitato a onorare i suoi impegni.
La riserva tacita esistente sull’immobile è pertanto già stata trasferita al momento dell’utilizzazione delle cartelle ipotecarie che dev’essere pertanto qualificata come una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista.” (cfr. incarto fiscale all. VI).
3.1 Secondo il Tribunale federale, nel caso in cui l’azionista evita di prelevare degli utili dalla società attraverso la procedura normale del dividendo, ma usufruisce ugualmente dei fondi liquidi accumulatisi ottenendo prestiti dalla società a condizioni particolarmente vantaggiose, è possibile che si manifesti una distribuzione mascherata di utile. Tale eventualità ricorre in particolare quando: l’ammontare del prestito assume dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti, sia per rapporto al totale del bilancio della società creditrice; non vengono fornite adeguate garanzie per rapporto a ciò che sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri applicati dalle banche in materia di concessione di crediti; la situazione finanziaria del debitore non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei relativi interessi; non ci sono operazioni di rimborso né viene espressa la volontà di procedere allo stesso dal parte del debitore (prestito concesso senza un contratto scritto che ne indichi la scadenza e le condizioni del rimborso); gli interessi vengono accumulati sul prestito (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, 1993, p. 322 con rif.).
Una forma indiretta di prestito della società a favore dell’azionista si verifica anche quando quest’ultimo sfrutta il patrimonio societario quale garanzia personale per ottenere prestiti a suo favore da terze persone o enti. L’azionista emette, ad esempio, cartelle ipotecarie su immobili della società e le deposita presso il creditore a garanzia dei suoi debiti.
Si tratta, in pratica, dell’utilizzazione del patrimonio della società per scopi privati dell’azionista che determina una prestazione valutabile in denaro a suo beneficio (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 324). Il vantaggio dell’azionista corrisponde alla possibilità di ottenere un maggior credito, impegnando l’immobile della società, rispetto a quello che egli avrebbe ricevuto mediante la costituzione in pegno delle azioni della società stessa: le azioni della società hanno infatti un valore minore come pegno in considerazione della prassi degli istituti di credito che accordano prestiti solo fino al 30-50% del valore venale presunto delle azioni (per il pericolo di perdita di valore della società causato da cattiva gestione o dall’andamento negativo degli affari, Bernardoni/Duchini, op. cit., ibidem; Grosjean, Comptes débiteurs-actionnaires; quelques considérations fiscales et comptables fondées sur la pratique, in ASA 56, p. 318).
3.2 Nel caso di specie è pacifico che la società a suo tempo si è limitata a fornire all’azionista delle garanzie reali senza controprestazioni e non a concedergli direttamente dei prestiti.
In tal caso, per costante dottrina e giurisprudenza, a livello di tassazione di quest’ultima, è necessario procedere all’aggiunta come utile imponibile di una commissione quale remunerazione del rischio assunto dalla società stessa (Bernardoni/Duchini, op. cit., ibidem; Grosjean, op. cit., ibidem; RFJ 1995 p. 180). Questo utile, come qualsiasi altro, è evidentemente tassabile.
Nel caso di specie non appare tuttavia necessario procedere a una tale calcolazione, in quanto è evidente come l’imposta sull’utile (effettivo o dissimulato) di una società, sia pure di una società immobiliare, non possa godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Nella sentenza DTF 62 II 29 il Tribunale federale aveva deciso che non potevano beneficiare dell’ipoteca legale le imposte sulla sostanza mobiliare, né quelle relative al reddito non derivante dall’immobile; in DTF 110 II 237 l’Alta Corte federale ha poi precisato che l’ipoteca legale poteva essere concessa solo in presenza di uno stretto rapporto tra l’imposta ed il fondo da gravare, giungendo alla conclusione che nel caso allora in esame nemmeno l’imposta sul capitale di una società potesse beneficiare della garanzia reale di cui all’art. 836 CC, e ciò anche se il fondo gravato fosse l’unico attivo della società.
In tempi più recenti, anche la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’eventuale concessione dell’ipoteca legale per i crediti d’imposta, anche qui per puntualizzare l’estrema prudenza nel riconoscimento di questo particolare istituto: nella sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B. è stato così deciso che, in mancanza di un rapporto sufficientemente stretto tra l’imposta e il fondo da gravare, non poteva godere del beneficio dell’ipoteca legale l’imposta sul reddito del commerciante professionale di immobili; per lo stesso motivo, nella sentenza CDT 27 agosto 1993 in re E.D. è stato giudicato che gli utili conseguiti con l’alienazione di immobili non potevano a loro volta essere posti al beneficio dell’ipoteca legale; principi attinenti alla sicurezza del diritto ed in particolare la fede pubblica del RF imponevano inoltre un’applicazione piuttosto rigorosa della norma, nel caso in cui l’avviso d’ipoteca legale fosse notificato parecchio tempo dopo il prodursi dell’evento tassabile e ciò per il fatto che da tale circostanza i terzi creditori, che in precedenza avevano confidato nell’iscrizione a RF, avrebbero potuto subire gravi perdite, per altro a loro non imputabili, e quindi per nulla giustificate (CDT 28 settembre 1993 in re D.F.).
Nel caso concreto è chiaro, in particolare sulla base delle due ultime sentenze citate, che il beneficio dell’ipoteca legale non possa essere riconosciuto per l’imposta sull’utile che è stato distribuito con la concessione gratuita di garanzie all’azionista da parte della società: anche in questo caso, infatti, si tratta di una semplice imposta sull’utile, che non ha un rapporto particolarmente stretto con l’immobile; inoltre la stessa risulta essere stata notificata, senz’altro tardivamente, solo nell’ottobre 1992, ovvero 4 anni dopo l’evento tassabile.
Quest’ultima dipende dal valore di stima dei fondi, atteso che per l’imposta cantonale si farà capo all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT): tenuto conto del valore di stima complessivo degli immobili della fallita di fr. 688’154.- l’imposta immobiliare ammonterà annualmente a fr. 1’376.30.
Per il 1988 l’imposta comunale comprensiva degli interessi ammonterà così a fr. 1’520.10 (=1’376.30 capitale + 143.80 interessi) .
8.1 In linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter, op. cit., p. 128; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/ Comune di G. e llcc.; 18 luglio 1995 in re W. AG/ Comune di B.).
Ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa di fr. 138’356.70.
8.2 Mentre la misura di tassa di giustizia e spese nonché delle ripetibili di prima sede non è contestata e può pertanto essere confermata, per quanto riguarda la procedura d’appello la tassa di giustizia (comprese le spese) viene fissata in fr. 900.- (art. 17, 22 cifra 4 e 24 lett. b LTG) e le ripetibili in complessivi fr. 1’500.-: quest’ultimo importo, fissato applicando i minimi della TOA (art. 9, 17, 21 TOA), tiene conto, oltre della rispettiva soccombenza, anche del fatto che l’intervento del patrocinatore è stato agevolato dal fatto che le argomentazioni sollevate erano state riprese rispettivamente servivano per altri 7 analoghi procedimenti che l’attrice ha avviato contro il Comune di __________ e contro lo __________.
8.3 La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza della convenuta e appellata (art.148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 maggio 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 aprile 1995 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
§ È stralciata dalla graduatoria della __________, e dal relativo elenco oneri riguardante la part. no. __________RFD di __________ nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di __________, l’ipoteca legale di fr. 800.- relativa alla pretesa dello Stato del Cantone Ticino inerente le spese della procedura fallimentare;
§§ Limitatamente alla somma di fr. 1’520.10 è confermata l’iscrizione nella graduatoria fallimentare della __________, e nel relativo elenco oneri, riguardante la part. no. __________RFD di __________ nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di __________, dell’ipoteca legale relativa alla pretesa dello Stato del Cantone Ticino inerente l’imposta cantonale per l’anno 1988.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 850.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, il quale rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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