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Numero d'incarto:
81.2013.264
Data decisione, Autorità:
12.03.2014, PRPEN
Titolo:
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
Incarto
n.
81.2013.264
DA 2346/2013
Bellinzona
12
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2346/2013
del 17 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
trascuranza degli obblighi
di mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________
() e __________ (), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa
ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 10 agosto 2009,
così da essere in arretrato per complessivi fr. 43'539.- (già dedotti i
versamenti effettuati) per il periodo 01.08.2010 – 31.05.2013;
e propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
31'500.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
-
Alla multa di fr.
1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
che l’accusatore privato
postula la conferma del decreto d'accusa;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 217 CP; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013.
-
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
-
Intimazione a:
IM 1
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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