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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2013.55
Data decisione, Autorità: 25.03.2014, PRPEN
Titolo: Rendere una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un'udienza istruttoria nell'ambito di una vertenza civile
Incarto n. 81.2013.55-56 DA 79/2013 DA 80/2013
Bellinzona 25 marzo 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
e
IM 2IM 2
difesi da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 79/2013 del 14 gennaio 2013 nei confronti di;
IM 1,
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
falsa testimonianza
per avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________ nell’ambito della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________ (convenuto),
in particolare dichiarando, contrariamente al vero,
“Il pozzetto che si vede sulla fotografia doc. 21 c’era già quando io ho costruito il muro e anche la griglia e anche il canale di gronda.”,
e propone la condanna a
e
visto il decreto d’accusa n. 80/2013 del 14 gennaio 2013 nei confronti di
IM 2,
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore colpevole di
falsa testimonianza
per avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________ nell’ambito della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________ (convenuto),
in particolare dichiarando, contrariamente al vero,
“Per puntellare il muro che costruivamo abbiamo messo dei puntelli che però non erano contro la facciata della casa ma al suolo, ossia obliqui”.
reato previsto dall'art. 307 cpv. 1 CPS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dei suoi assistiti;
richiamati gli art. 307 cpv. 1 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2013 del 14 gennaio 2013.
IM 2 è prosciolto dal reato di falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 80/2013 del 14 gennaio 2013.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- (seicento) sono a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1 IM 2
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 2
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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