AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 12.1995.168
Data decisione, Autorità: 16.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00168
Lugano 16 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 103/1993 (OA.94.257) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 13 agosto 1993 da
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’263’039.35 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno.
Ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria (esonero dall'anticipo delle tasse e spese di giudizio), formulata dall’attore nell’allegato petizionale ed avversata dalla convenuta, che il Pretore ha respinto con decreto 8 maggio 1995.
Appellante la parte attrice con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 18 maggio 1995 con cui si chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Appello nei confronti del quale la banca convenuta non ha preso posizione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto in fatto
che nel maggio 1988 la __________ (in seguito __________), società di proprietà di __________ e di __________ (doc. A), già titolare di un conto corrente presso la succursale di __________ della __________ (in seguito __________), aveva ottenuto una linea di credito in conto corrente di fr. 80’000.- garantita da un vaglia cambiario di fr. 150’000.- emesso dalla società stessa ed avallato dal signor __________, nonché da una cessione globale dei crediti presenti e futuri della società (doc. B);
che nel dicembre 1988 tramite le sue società __________ e __________ si era occupato dell’intermediazione e del finanziamento di un contratto per la costruzione e la vendita di 15 pescherecci concluso tra la società __________ di __________ e la __________ di __________;
che tale operazione avrebbe dovuto essere finanziata mediante crediti bancari garantiti da due serie di 15 “promissory notes”, ognuna del valore di US$ 44’903’000.- nonché da due garanzie bancarie di US$ 465’000’000.- cadaune, avallate dal __________ (in seguito __________);
che nel febbraio 1989 è stato avviato un procedimento penale nei confronti di __________, in quanto gli inquirenti ipotizzavano che ci si trovava di fronte ad un tentativo di truffa, ritenendo la __________ una società fittizia e le firme apposte sulle cambiali false;
che il procedimento penale nei suoi confronti si è concluso il 24 febbraio 1993 con un decreto di abbandono;
che con petizione 13 agosto 1993 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 2’263’039.35 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
che l’attore afferma di aver incaricato l’11 novembre 1988 la convenuta, tramite la __________, di ricevere un telex dal __________ di __________, con cui quest’ultimo avrebbe dovuto confermare la validità o meno delle firme apposte dalla banca avallante in merito alle “promissory notes” menzionate;
che, a suo dire, ancor prima di comunicare l’esisto della verifica, la __________ notificò alla __________ un presunto coinvolgimento dell’attore in un’azione illegale;
che il rappresentante della convenuta a __________ avrebbe di conseguenza messo a disposizione della __________ e delle autorità di polizia peruviane tutta una serie di informazioni riservate concernenti la società __________ e lo stesso attore;
che a seguito di tali informazioni, sempre a suo dire, sarebbero state aperte nei suoi confronti delle azioni penali in Svizzera e in Perù, con gravi danni alla sua persona;
che nel frattempo e meglio nel dicembre 1988, la __________ avrebbe chiesto alla __________ il rientro immediato dello scoperto in conto corrente, che presentava a quel momento un saldo negativo di fr. 88’767.- (doc. E);
che l’impossibilità di coprire lo scoperto e la conseguente procedura per l’incasso del vaglia cambiario (doc. C) avrebbero portato al fallimento della TLT (doc. 4);
che la successiva escussione nei suoi confronti del vaglia cambiario da lui avallato (doc. C) gli avrebbe causato un danno notevole, avendo comportato la messa agli incanti della sua casa (doc. 6) e il rilascio di un attestato di carenza beni a suo nome per un importo lievitato a fr. 98’070.- (doc. 7);
che egli ha pertanto ritenuto di far valere in causa le seguenti posizioni di danno (cfr. doc. L): fr. 350’474.95 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione dei crediti nei confronti di terzi, vantati a suo tempo dalla __________, e non incassati dalla convenuta; fr. 3’357.- quale risarcimento delle spese di rifondazione della società; fr. 220’000.- all’anno indicizzati (per ora circa fr. 1’100’000.-) per danni provocati all’attore per la compromissione della fonte di guadagno; fr. 253’000.- per il minor ricavo dalla vendita all’asta della casa di sua proprietà, rispetto al valore peritale; fr. 14’395.40 per le spese relative all’incanto di cui sopra; fr. 440’000.- quale risarcimento dei danni materiali e morali per la compromissione del buon nome della __________;
che con la petizione l’attore ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, facendo notare come a seguito delle vicende in cui era stato coinvolto fosse privo dei mezzi necessari per poter far fronte alla presente causa;
che nel corso dell’udienza del 21 settembre 1993 la __________ si è opposta alla concessione dell’assistenza giudiziaria;
che la convenuta rileva innanzitutto come controparte non abbia provato di esser indigente, come del resto lo dimostrerebbe il suo tenore di vita, e che in ogni caso, se anche lo fosse, ciò sarebbe imputabile a sua colpevole cattiva volontà,
che in ogni caso la causa difetterebbe di un altro requisito per la concessione dell’assistenza giudiziaria, non avendo, già a questo stadio della lite, serie possibilità di essere accolta,
che infatti, sempre a suo dire, la causa difetterebbe dei presupposti della legittimazione attiva e passiva, sarebbe prescritta e anche nel merito sarebbe destituita di qualsiasi fondamento;
che con decreto 8 maggio 1995 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese;
che il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che le pretese fatte valere in petizione apparivano, di primo acchito, infondate, non potendosi evincere l’esistenza di un eventuale nesso causale adeguato tra le presunte violazioni del segreto bancario da parte della convenuta ed il danno subito dall’attore a seguito del fallimento della __________;
che inoltre, a suo parere, la convenuta ben poteva, a norma dei contratti che la legavano con quest’ultima, chiedere il rientro dello scoperto in conto;
che le procedure di fallimento della __________ e quella per l’incasso del vaglia cambiario nei confronti dell’attore avallante erano pertanto giustificate, nulla impedendo alla banca di chiedere l’escussione del vaglia cambiario prima nei confronti dell’emittente e quindi nei confronti dell’avallante;
che d’altro canto, la banca, per contratto, non era obbligata a procedere preventivamente all’incasso dei crediti a lei ceduti dalla __________, tanto più se gli stessi apparivano di dubbia fondatezza;
che di conseguenza per le prime 5 posizioni di danno il giudice ha concluso per la mancanza di serie possibilità di esito favorevole;
che inoltre non si ravvisavano a prima vista violazioni contrattuali da parte della banca, né violazioni del segreto bancario, atteso pure che con tutta probabilità l’operazione peruviana altro non era che una mega-truffa;
che infine la pretesa di risarcimento di fr. 440’000.-, oltre che sproporzionata rispetto alla giurisprudenza, era difficilmente ammissibile, in quanto la __________ venne dichiarata fallita già nel maggio 1989;
che con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale del 18 maggio 1995 l’attore chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che l’appellante contesta innanzitutto gli assunti pretorili secondo cui da un lato l’operazione peruviana altro non sarebbe stata che un tentativo di truffa e dall’altro che le succursali estere di banche svizzere non sottostarebbero al segreto bancario;
che inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la petizione si fonderebbe sui danni arrecati al ricorrente per la violazione del segreto bancario da parte della convenuta, nonché per altri danni conseguenti alla violazione del CO;
che in sostanza la convenuta ben poteva certamente chiedere alla __________ il rientro sul conto corrente, ma prima doveva adempiere al suo dovere di diligenza in ossequio all’art. 172 CO e provvedere all’incasso dei crediti che la __________ vantava verso terzi;
che tali violazioni delle norme sul mandato e sul segreto bancario si configurano chiaramente come un atto illecito, per cui la banca è senz’altro tenuta a risarcire il danno che ne è conseguito, non potendo quest’ultima per altro appellarsi disposizioni di legge a suo favore;
che, a suo dire, la sua situazione di indigenza è incontestabile, stante anche il preavviso favorevole da parte dell’autorità comunale (doc. K);
che la convenuta non ha ritenuto di presentare osservazioni all’appello;
considerato in diritto
che giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che per costante giurisprudenza esiste indigenza, requisito per ottenere l’assistenza giudiziaria, quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia 12; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 19 giugno 1995 in re F./B., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 10 gennaio 1994 in re F./U.);
che dagli atti di causa risulta che l’attore nel marzo 1993, poco prima di inoltrare la petizione, aveva chiesto alla convenuta se, in presenza di una garanzia di primaria banca svizzera che coprisse l’intero credito da lei vantato (fr. 98’070.-), sarebbe stata disposta a sottoporre la vertenza ad un tribunale arbitrale (doc. 1);
che ci si potrebbe pertanto ragionevolmente chiedere se l’attore, che asserisce di avere una tale disponibilità finanziaria -o comunque di essere in grado di disporre di tali importi- sia ancora indigente ai sensi della normativa, rispettivamente non sia in grado di anticipare le spese relative alla presente procedura;
che tale questione può tuttavia restare indecisa, atteso che l’appello deve essere respinto per altri motivi;
che in effetti giusta l’art. 157 CPC l’assistenza deve essere rifiutata se la causa non presenta probabilità di esito favorevole;
che per giurisprudenza il requisito della probabilità di esisto favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 157; IICCA 8 agosto 1995 in re C./F.);
che nell’ambito di un giudizio forzatamente sommario -che non vuole, né può anticipare quello di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 6 ad art. 157)- la fondatezza delle posizioni di danno fatte valere con la petizione appare tutt’altro che scontata;
che invero il fallimento della __________ e i danni a carico dell’attore che ne sono conseguiti non sembrano aver nulla a che fare con le eventuali violazioni del segreto bancario commesse dalla convenuta a seguito dell’operazione peruviana;
che inoltre, per quanto riguarda la cessione globale dei crediti della TLT, l’art. 172 CO non dovrebbe trovare applicazione, dato che non si era in presenza di una cessione in pagamento, bensì di una cessione in garanzia (sulla sua natura giuridica, cfr. DTF 113 II 163 e segg.; SJZ 1986 p. 356 e segg.; Spirig, Commentario zurighese, 1993, N. 124 e segg. alle note preliminari agli art. 164-174 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 40 e segg. ad art. 164 CO; Guhl/Merz/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 126; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurigo 1974, p. 339 e seg.), tanto più che in ogni caso le parti sembrerebbero aver derogato a quel disposto di legge -di natura dispositiva (Spirig, op. cit., N. 26 ad art. 172 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1988, p. 575)- sottoscrivendo le condizioni generali relative ai crediti contro cessioni (doc. 2);
che in particolare il danno di fr. 350’474.- per la compromissione dei crediti che __________ vantava verso terzi e ceduti in garanzia alla convenuta non può essere effettivamente considerato un danno;
che, stante il carattere di garanzia della cessione globale, l’eventuale retrocessione di quei crediti avrebbe potuto avvenire solo a dipendenza del pagamento del saldo negativo sul conto corrente;
che tuttavia giusta l’art. 2 e 3 delle condizioni generali relative ai crediti contro cessioni (doc. 2), la banca aveva la facoltà, ma non l’obbligo, di provvedere all’incasso dei crediti ceduti in garanzia, specialmente nel caso in cui la loro sussistenza ed il loro ammontare fossero dubbi;
che pertanto, a ragione, la convenuta ha preferito dapprima escutere l’altra garanzia di cui disponeva, ovvero il vaglia cambiario emesso dalla __________ ed avallato dall’attore;
che, giustamente, a dipendenza del mancato pagamento del vaglia cambiario si è da un lato giunti al fallimento della __________ e dall’altro all’incanto della casa di proprietà dell’attore e della signora __________, con il conseguente rilascio di un attestato di carenza beni a nome dell’attore;
che in ogni caso, a prescindere da quanto precede, è pacifico che ad essere danneggiato dal mancato incasso dei crediti ceduti non sarebbe certo l’attore, bensì la società __________, che di tali crediti era la titolare e a cui gli stessi se del caso sarebbero stati retrocessi, per cui la relativa pretesa dovrebbe essere comunque respinta per carenza di legittimazione attiva;
che le spese di fondazione o di rifondazione della società fallita di fr. 3’357.- sono a loro volta di spettanza della società stessa e non dell’attore, ancorché azionista (tanto è vero che tale posizione viene attivata nel bilancio della società alla voce “Organisationskosten”, cfr. Von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, Zurigo 1966, p. 254);
che gli importi di circa fr. 220’000.- annui chiesti dall’attore per compromissione della fonte di guadagno a seguito del fallimento della __________, sua datrice di lavoro, non costituiscono un danno, in quanto -come già accennato- il fallimento della società è stato la conseguenza della sua mancanza di liquidità -per altro a lei imputabile-, che ha fatto sì che la società stessa non fosse più in grado di onorare un vaglia cambiario da lei emesso;
che la procedura di realizzazione nei confronti dell’attore ed il minor ricavo nella vendita all’asta dell’abitazione dell’attore -se ciò fosse effettivamente accertato- è dovuta alla mancanza di liquidità dell’attore, che a sua volta non è stato in grado di onorare il vaglia cambiario da lui avallato;
che per i medesimi motivi le spese esecutive e relative all’incanto non costituiscono un danno risarcibile all’attore;
che infine anche l’eventuale danno per la compromissione del nome della __________ non sarebbe di spettanza dell’attore, bensì della società stessa;
che le probabilità di accogliere la petizione appaiono pertanto di gran lunga inferiori a quelle di un suo eventuale accoglimento (DTF 109 Ia 9);
che l’appello deve pertanto essere respinto, siccome del tutto infondato;
che a dipendenza dell’esito del presente giudizio non vi è motivo per concedere all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, anche se le affermazioni pretorili, secondo cui da un lato l’operazione peruviana rappresenterebbe una truffa e le succursali all’estero di banche svizzere non sottostarebbero al segreto bancario, appaiono francamente un po’ affrettate;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 190.-
b) spese fr. 10.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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