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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2013.40
Data decisione, Autorità: 27.02.2014, PRPEN
Titolo: Fare uso a scopo d'inganno di un abbonamento falsificato; percorrere una tratta a mezzo treno senza pagare il biglietto usufruendo del citato abbonamento
Incarto n. 81.2013.40 DA 85/2013
Bellinzona 27 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 85/2013 del 14 gennaio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
per avere, al fine di migliorare la propria situazione ed in particolare per poter viaggiare sui treni delle __________, fatto uso a scopo di inganno sul tratto __________
fatti avvenuti a __________, il __________;
reato previsto dall’art. 252 CPS;
per avere, fra il __________ e il __________, per almeno cinque volte, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e meglio per aver percorso il tratto - a mezzo treno, senza pagarne il biglietto, usufruendo del sopraccitato abbonamento Arcobaleno falsificato;
fatti avvenuti a __________ fra il __________ e il __________;
reato previsto dall'art. 150 CP;
e propone la condanna a
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito, le prove a suo carico essendo state raccolte illecitamente, in virtù sia dell’art. 140 cpv. 1 CPP o in subordine in virtù dell’art. 141 cpv. 2 CPP, con la conseguenza che in applicazione dell’art. 141 cpv. 4 CPP pure il verbale di audizione dell’accusato, e la sua ammissione, non possono essere utilizzati, in applicazione altresì del principio nemo tenetur se detegere;
richiamati gli art. 150, 252 CP; 80 e segg., 84 e segg., 141, 215, 267, 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di falsità in certificati e di conseguimento fraudolento di una prestazione per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 85/2013 del 14 gennaio 2013.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.
È ordinato, alla cresciuta in giudicato, il dissequestro a favore di IM 1:
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1, __________, DI 1, __________,
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio reperti, c/o ex Arsenale militare, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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