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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 81.2013.15
Data decisione, Autorità: 04.03.2014, PRPEN
Titolo: Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
Incarto n. 81.2013.15-355 DA 4928/2012 DA 3110/2013
Bellinzona 4 marzo 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difesa da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3113/2013 del 30 luglio 2013;
preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, nel periodo dal __________ al __________, a __________, presso l’EP __________, in qualità di gerente e datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato __________, per sei giorni lavorativi, e __________, per mezza giornata lavorativa, come ausiliarie di pulizia, entrambe cittadine bosniache sprovviste dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna a
e
preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata autrice colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, a __________, in via __________, dal __________ al __________, quale datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso l’esercizio pubblico SNACK BAR __________, in qualità di donna delle pulizie, – seppure a titolo gratuito – (art. 11 cpv. 2 Lstr) la cittadina bosniaca __________, benché sprovvista del relativo permesso ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera;
e propone la condanna a
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita; per quanto riguarda i fatti del __________ sostiene che __________ e __________ non sono mai state né impiegate né assunte dall'imputata, i piccoli lavoretti che facevano rappresentavano un obbligo morale, un ringraziamento per la possibilità concessa loro di poter soggiornare presso di lei durante un breve periodo estivo; riguardo ai fatti del __________ non c'è mai stato un accordo secondo il quale __________ lavorava per l'imputata, quest'ultima avendole espressamente vietato di fare qualsiasi lavoro, trattandosi al contrario di lavori effettuati su propria iniziativa e sporadicamente, con l'intenzione di ricambiare il favore concessole di poter beneficiare di vitto ed alloggio, per un breve periodo;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 e 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nei decreti d'accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3110/2013 del 30 luglio 2013.
Tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500 (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
AINQ 2, __________,
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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