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Numero d'incarto:
12.2000.235
Data decisione, Autorità:
03.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00235
Lugano
3 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa SF.2000.00324 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 9 novembre 2000
da
contro
che il Pretore, con decreto 11 dicembre 2000, ha accolto ordinando
alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di
3 1/2 locali al 5° piano, interno __________ nello stabile denominato
"__________" sito in via __________ a __________.
Ed ora sullo scritto 15 dicembre 2000 della convenuta a questo
Tribunale, con il quale essa chiede un "effetto sospensivo di 60 giorni
dalla data di decisione (tempi necessari per ragioni organizzative antecedenti
la riconsegna dell'appartamento discusso)".
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto che il
Pretore ha decretato lo sfratto dall'appartamento occupato dalla convenuta in
via __________ a __________ in forza della disdetta del contratto di locazione
per il 31 ottobre 2000 intimatale per mora nel pagamento della pigione;
che
la convenuta non contesta il realizzarsi delle condizioni che hanno posto fine
alla locazione ma chiede, in definitiva, una proroga del termine per lasciare
l'appartamento;
che
il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra
legislazione e Il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura
meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 508 m. 9);
che
l'appello si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso
contenuta va respinta;
che,
in ogni caso, la convenuta nemmeno rende comprensibili concretamente, se non
evidenziando generiche ragioni organizzative, motivi elementari di umanità che
potrebbero, eccezionalmente, indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a
concederle un breve termine di moratoria (DB 3/1991, n. 29);
che
la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo
di tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC, 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
15 dicembre 2000 di __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a:
– __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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