AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.233
Data decisione, Autorità: 31.10.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00233
Lugano 31 ottobre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.1996.00395 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 10 aprile 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr.ti dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti (e subordinatamente della società in nome collettivo garage __________) al versamento in solido dell'importo di fr. 101'253.10, oltre interessi, nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori per detto importo a favore dell'attrice e a carico del diritto di superficie intavolato come particella nr. __________ RFD del Comune di __________;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 17 novembre 2000, ha respinto;
appellante l'attrice, che con allegato 11 dicembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 69'921.80 oltre interessi;
mentre i convenuti, con osservazioni 29 gennaio 2001, hanno chiesto la reiezione integrale dell'appello;
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 13 giugno 1995 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto in base al quale l'attrice è stata incaricata di eseguire le opere di carpenteria metallica riguardanti l'ampliamento dell'autorimessa di proprietà dei convenuti ad __________. La mercede è stata fissata "a corpo tutto compreso, niente escluso" in un importo forfettario di fr. 314'000.-- + IVA (doc. A).
A lavori conclusi l'attrice inviava ai convenuti una fattura di fr. 331'239.--, oltre all'IVA pari a fr. 21'530.--, per un totale di fr. 352'769.-- (doc. C). In risposta, i convenuti contestavano dettagliatamente le singole posizioni esposte nella fattura, sollevando peraltro delle contropretese per asseriti difetti e ritardi nella consegna dell'opera.
B. Con la petizione in rassegna l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 101'253.-- quale saldo ancora scoperto della propria mercede. Detto importo è poi stato ridotto a fr. 71'253.-- in considerazione del bonifico di fr. 30'000.-- effettuato dai convenuti lo stesso giorno dell'inoltro della petizione. Con l'allegato conclusivo l'attrice ha poi ulteriormente ridotto le sue pretese fissandole in fr. 69'921.80 oltre agli interessi di mora al 10% a far tempo del 17 novembre 1995. Per detto importo veniva inoltre richiesta l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a carico del diritto di superficie per se stante e permanente iscritto quale particella nr. __________ RFD del Comune di __________, fondo base particella nr. __________ RFD di __________.
C. I convenuti si sono opposti a tutte le domande dell'attrice. In particolare contestano che il saldo reclamato non tiene conto delle correzioni operate dalla direzione lavori; inoltre l'opera non sarebbe stata eseguita a regola d'arte, con conseguente riduzione della mercede. Infine, un eventuale saldo a favore dell'attrice sarebbe compensato dai danni subiti dai convenuti a causa dei ritardi nella consegna.
D. Con sentenza 17 novembre 2000 il Pretore ha respinto la petizione. In sostanza il primo giudice ha determinato in fr. 302'128.-- la mercede teoricamente spettante all'attrice oltre all'IVA del 6,5%, con un conseguente saldo scoperto di fr. 61'766.--. Ha tuttavia accolto l'eccezione dei convenuti relativa ai difetti dell'opera, con particolare riferimento alle infiltrazioni d'acqua dal tetto e alla massiccia presenza di ruggine lungo la lamiera di raccordo alla terrazza. Fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria il Pretore ha valutato il minor valore dell'opera in fr. 57'000.--, somma corrispondente agli interventi indispensabili per porre rimedio ai difetti.
Rispetto alla mercede teorica, rimarrebbe così un saldo di fr. 4'766.-- a favore dell'attrice. A mente del primo giudice tale importo risulta però interamente compensato dalla penale contrattuale per i ritardi nella consegna e dalla relativa perdita di guadagno fatta valere dai convenuti.
E. Con il presente appello la ditta appaltatrice censura il giudizio pretorile sotto vari aspetti.
Innanzitutto il calcolo della mercede deve essere rivalutato in quanto il primo giudice non avrebbe a torto tenuto conto di un supplemento di fr. 3'450.-- per il rivestimento dei parapetti in calcestruzzo e avrebbe erroneamente ammesso una deduzione di fr. 4'207.-- per i maggiori costi consecutivi alla posa tardiva dei canali, effettuata a terzi.
L'appellante contesta inoltre che le siano addebitabili i difetti riscontrati nell'esecuzione del tetto, in quanto questi dipenderebbero dalla scelta del materiale di copertura effettuata dai committenti. Riguardo alla presenza di ruggine sulle lamiere di raccordo con la terrazza, l'appellante rileva che l'asserito difetto non è mai stato notificato dai convenuti, che nemmeno negli allegati di causa hanno preteso una riduzione della mercede a tale titolo: il primo giudice si sarebbe dunque spinto "ultra petita" in violazione dell'art. 86 CPC.
Anche la responsabilità per i presunti ritardi nella consegna dell'opera di cui il primo giudice ha reso responsabile l'attrice sono da questa contestate: essi sarebbero in primo luogo dovuti ai tentennamenti dei committenti e della direzione lavori. Il ritardo ammontava semmai al massimo a due o tre settimane, e non a settantacinque giorni come accertato dal primo giudice. Ne consegue che l'eventuale pena convenzionale dovrebbe essere massicciamente ridotta; d'altro canto i convenuti non sarebbero riusciti a provare il presunto danno derivato loro da una consegna dell'opera asseritamente tardiva.
In conclusione, l'appellante chiede che l'impugnato giudizio sia riformato nel senso dell'integrale accoglimento della sua pretesa di fr. 69'921,80 nei confronti dei convenuti, con conseguente iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale.
F. Con osservazioni 29 gennaio 2001 i committenti contestano partitamente tutte le censure sollevate dall'appellante, con argomenti che se del caso verranno ripresi nei considerandi in diritto. Chiedono pertanto la reiezione integrale del gravame.
In diritto:
L'appellante ribadisce che il tipo di copertura e la scelta del materiale era stata effettuata dai committenti, mentre il suo compito era unicamente quello di fornire del materiale ineccepibile e di posarlo a regola d'arte. La responsabilità del difetto incomberebbe dunque ai committenti stessi che, nonostante fossero assistiti da un architetto, hanno scelto la variante meno costosa e quindi anche meno tecnicamente efficiente, nonostante le proposte alternative formulate dalla ditta appaltatrice.
L’applicazione di questa norma presuppone che il difetto dell’opera sia imputabile esclusivamente al committente (Gauch Der Werkvertrag, 4. ed., n. 1917-1919; Rep 1999, 215).
Evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare per il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1921).
L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e la funzionalità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e Ilcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep ibidem; IICCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, opera citata, n. 1969 e segg.).
Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (IICCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, opera citata, n. 1958 e segg.).
È però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (IICCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).
Nella propria offerta del 9 marzo 1995 la direzione tecnica dell'appellante ha proposto ai committenti sei varianti di esecuzione con lamiere tipo "montana", tra cui quella più semplice (pannelli sandwich) effettivamente scelta dai committenti (doc. L). Nessuna riserva è stata avanzata circa il rischio di una carente impermeabilità del tetto di quest'ultima variante; al contrario, la ditta appaltatrice ne ha garantito la perfetta tenuta all'acqua (doc. Q; verbali __________ e __________, pag. 4 e 12). Essendo l'appellante una ditta specializzata in opere di metalcostruzione, i convenuti erano legittimati a ritenere che la copertura del tetto avrebbe presentato una perfetta impermeabilità anche scegliendo la variante meno costosa tra quelle loro proposte. Come emerge dalle testimonianze testé citate, le discussioni sui vantaggi delle altre varianti verteva piuttosto su una migliore isolazione fonica e termica.
Il largo uso di silicone per supplire ad un adeguato raccordo tra un pannello e l'altro non può garantire una impermeabilizzazione durevole (perizia, pag. 24): trattandosi di un tetto, questo palliativo costituisce indubbiamente una grave violazione delle regole dell'arte da parte dell'attrice, la quale è pertanto tenuta a rispondere del difetto.
Non è peraltro contestato l'importo di fr. 52'000.-- quale minore valore dell'opera, valutato dal perito giudiziario in base ai costi minimi di riparazione.
L'appellante obbietta che i convenuti non hanno mai invocato tale difetto e che la pretesa compensatoria non è mai stata avanzata negli allegati introduttivi. Il giudizio pretorile si sarebbe pertanto spinto oltre le domande di controparte, in violazione dell'art. 86 CPC.
In realtà i convenuti avevano subito segnalato la presenza di ruggine non solo sulle strutture portanti, ma anche sulle fascette di copertura dei giunti (doc. 15, 18 e H). Nella risposta di causa i convenuti hanno fatto riferimento a tali documenti, lamentando "l'apparizione di ruggine in diversi punti" (risposta nr. 5 e nr. 7). Lo stesso dicasi per l'allegato di duplica, che fa riferimento all'apparire di ruggine e a gravi difetti di giunture e raccordi (pag. 7, nr. 7). La presenza di ruggine è poi stata ripresa in dettaglio nei quesiti peritali della parte convenuta (cfr. perizia nr. 1 e perizia complementare nr.i 2 e 3) nonché nelle sue conclusioni (nr. 5). Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 86 CPC, ritenuto come non sia pretendibile che una parte processuale descriva in dettaglio tutti i punti o le lamiere su cui lamenta l’apparizione di ruggine.
Anche in questo caso l'importo del minor valore (fr. 5'000.--) non è di per sé contestato. Per i difetti all'opera risulta pertanto giustificato dedurre complessivamente fr. 57'000.-- dalla pretesa dell'appaltatore di fr. 69'921.--, ciò che da un saldo intermedio a suo favore di fr. 12'921.--.
5.1 La ditta appaltatrice ha esposto un supplemento di fr. 3'450.-- relativo alla fornitura e posa del rivestimento dei parapetti in calcestruzzo, posizione che non è stata riconosciuta né dal perito né dal primo giudice, essendo già compresa nella rimunerazione forfetaria.
L'appellante obietta che il supplemento esposto in fattura era stato annunciato alla direzione lavori che lo aveva accettato (doc. CC).
Dalla conferma d'ordine del 30 maggio 1995 (doc. 3, pag. 5) risulta compreso il "completamento delle lamiere di fascia, anche sopra la parte preparazione veicoli, da costruzione in beton a asse uno, circa metri lineari sette". Questo intervento era quindi già stato preso in considerazione nella fissazione del prezzo a corpo dell'opera, ciò che d'altronde l'appellante non contesta. In concreto non vi è stata alcuna comanda supplementare per il rivestimento dei parapetti e pertanto l'appaltatore non ha diritto ad alcuna mercede supplementare. Quand'anche si volesse ammettere che i committenti abbiano validamente accettato il carattere supplementare dell'opera (e non per errore, com'è verosimile) si dovrebbe allora ritenere che le parti hanno rinunciato alla corrispondente prestazione prevista dal contratto d'appalto, con conseguente diminuzione della mercede fissata a corpo, ciò che porterebbe ad identico risultato. Sarebbe infatti urtante e costitutivo di indebito arricchimento se l'appaltatore venisse remunerato due volte per la stessa prestazione.
5.2 La posa di un canale di gronda è stata affidata ai committenti a una ditta terza poiché l'attrice non aveva eseguito detta prestazione nei tempi stabiliti. Quest'ultima ha riconosciuto la deduzione dalla propria mercede del costo preventivato in fr. 13'700.-- in quanto tale posizione era compresa nel prezzo a corpo. Per contro essa si è opposta all'ulteriore riduzione di fr. 4'207.-- per i costi supplementari fatturati dalla ditta terza in ragione delle difficoltà e delle modifiche causate dal ritardo nella posa del canale di scarico, effettuata con il tetto già montato. Il pretore ha per contro accolto anche la deduzione per i costi supplementari in quanto documentati dalla fattura della ditta terza (allegato c del doc. C) e confermati dalla perizia (pag. 14 n. 2).
L’appellante rileva che il giudice di prime cure, applicando l’art. 366 cpv. 1 e 2, rispettivamente l’art. 107 cpv. 2 CO, ha omesso di rilevare che l’avviso trasmesso dai convenuti all’attrice (doc. 10), se da una parte conteneva l’intenzione di addebitare all’appaltatore i maggiori costi, d’altra parte non era stato anticipato da nessuna messa in mora ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 CO.
Al riguardo basti qui rilevare che l’eccezione della mancata messa in mora dell’appaltatore non è mai stata sollevata nel corso degli allegati introduttivi. Già per questo motivo la censura si presenta come irricevibile in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Abbondanzialmente può comunque essere osservato che la comunicazione del 30 agosto 1995 della direzione lavori alla ditta appaltatrice (doc. 10) costituisce a tutti gli effetti una valida messa in mora in quanto constata che gli operai di quest’ultima non si sono presentanti sul cantiere per la posa dei canali e manifesta l’intenzione di provvedere autonomamente a far posare detti canali.
5.3 Da quanto precede risulta che la pretesa attorea deve essere ridotta di ulteriori fr. 12'921.-- (fr. 4'207.-- + fr. 3'450.-- + IVA al 6.5%), con un conseguente saldo intermedio a suo favore di fr. 4'767.--.
Con l’appello in esame la ditta appaltatrice contesta in modo del tutto generico gli accertamenti del primo giudice sulla responsabilità dei ritardi, senza nemmeno discutere i numerosi indizi convergenti esposti in sentenza. In assenza di una critica puntuale dell’apprezzamento delle prove il gravame è su questo punto irricevibile.
L’appellante mette in discussione anche l’entità del ritardo nella consegna dell’opera, basandosi su una deposizione del teste __________ (verbale pag. 4 e 6) secondo cui la ditta attrice ha avuto un ritardo di due o tre settimane. In via eventuale l’attrice ammette pertanto che possa esserle addebitato un ritardo non superiore alle tre settimane.
Anche questa censura è proceduralmente inammissibile. Nella fase dello scambio degli allegati introduttivi la ditta appaltatrice non ha infatti contestato l’entità dei ritardi segnalati dai committenti ai punti no. 8 e 9 della risposta. Questi avevano presentato una tabella che analizzava in dettaglo i ritardi subiti nell’esecuzione di vari lavori e nella consegna dell’opera globale, calcolando per quest’ultima un ritardo di 75 giorni, con conseguente eccezion compensatoria dell’importo di fr. 15'000.-- dovuto quale penale contrattuale. Come detto, l’attrice si è limitata ha contestare nell’allegato di duplica la propria responsabilità per i ritardi, senza però mettere in discussione né la loro esistenza, né la loro entità. Solo con le proprie conclusioni – ed ora con l’appello- la ditta appaltatrice contesta la durata del ritardo con argomenti che la controparte non è stata posta in grado smentire. La violazione del diritto al contraddittorio spettante a controparte comporta l’irricevibilità di questa censura appellatoria (art. 321 lett. b e 78 CPP).
Per i quali motivi, visti per le spese gli art. 174 e ss CPC, LTG e la TOA
Pronuncia:
L’appello 11 dicembre 2000 della __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
tassa di giudizio fr. 1'600.--
spese fr. 100.--
totale fr. 1'700.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico. Questa rifonderà a controparte fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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