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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2014.108
Data decisione, Autorità: 26.06.2014, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo e comunque insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2014.108 14.2014.109 14.2014.110 14.2014.111
Lugano 26 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promosse con istanze 15 aprile 2014 da:
CO 1 (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 maggio 2014 presentato da RE 1 contro le quattro decisioni emesse il 9 maggio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ emessi il 17 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'613.35 (imposta cantonale 2011), rispettivamente di fr. 2'613.35 (imposta cantonale 2010), di fr. 317.35 (imposta federale diretta del 2011) e di fr. 364.05 (imposta federale diretta del 2010), oltre interessi, tassa di diffida e spese.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione ai menzionati precetti esecutivi, con istanze 15 aprile 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace. Statuendo con decisioni del 9 maggio 2014, il Giudice di pace ha accolto tutte e quattro le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico per ogni procedura le spese processuali (di fr. 200.– per le due prime e di fr. 100.– per le due ultime) e un’indennità (di fr. 30.– per le due prime e di fr. 15.– per le due ultime) a favore dell’istante.
C. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 25 maggio 2014 in cui elenca i motivi per cui da 13 anni non inoltra dichiarazioni d’imposta e non risponde a pretori e giudici di pace.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Per semplificazione le quattro procedure possono essere congiunte (art. 125 lett. c CPC).
3.La tassa del presente giudizio, commisurata al fatto che esso si esaurisce in una dichiarazione d’irricevibilità unica per le quattro procedure, segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, sia per ogni singola causa che complessivamente per le quattro procedure, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo inoltrato nella causa __________ è irricevibile.
Il reclamo inoltrato nella causa __________ è irricevibile.
Il reclamo inoltrato nella causa __________ è irricevibile.
Il reclamo inoltrato nella causa __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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