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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2014.51
Data decisione, Autorità: 01.05.2014, CEF
Titolo: Fallimento. Reiezione del reclamo del debitore, che non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il debito nei confronti della procedente è stato pagato né che un altro motivo di annullamento del fallimento
Incarto n. 14.2014.51
Lugano 1 maggio 2014 B/ww/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 25 novembre 2013 da
CO 1
contro
RE 1,
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 3 marzo 2014 (inc. n. SO.2013.4962) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1,,
a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’11 marzo 2014 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;
premesso che con disposizione ordinatoria del 12 marzo 2014 al reclamo non è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. 1636905 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'644.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 29 gennaio 2014 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 3 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo la convenuta rileva di essere riuscita a rintracciare il suo precedente proprietario e debitore della CO 1, il quale le ha confermato di volere provvedere a saldare a breve il debito nei confronti dell’istante.
Considerando
in diritto:
1.La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3.Il reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento va solo confermato a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
pronuncia:
Di conseguenza è confermato il fallimento di IRE 1l, a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di .
Notificazione a:
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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