AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2014.200
Data decisione, Autorità: 23.06.2014, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
Incarto n. 60.2014.200
Lugano 23 giugno 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.06.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza, passata in giudicato, emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 6.06.2014 è giunta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte sempre il 6.06.2014, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con sentenza 18.04.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente giusta l’art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito CARP), ha (tra l’altro) parzialmente accolto il ricorso di IS 1 contro il giudizio di prime cure. Ha derubricato il reato di riciclaggio di denaro aggravato in semplice, non essendo dati i presupposti del mestiere. Ha quindi ridotto la pena a due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di diciassette mesi, con un periodo di prova di due anni. Ha inoltre condannato IS 1, in solido con un altro coimputato, a versare alla parte civile __________ un’indennità quale rifusione delle spese legali.
Con sentenza 16.03.2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da un altro coimputato (decisione TF __________ del 16.03.2012).
La sentenza 18.04.2011 della CARP è passata in giudicato il 16.03.2012.
A sostegno della sua richiesta precisa di aver bisogno di tale documento nell’ambito della domanda di revisione inerente al processo tenutosi a __________ per i medesimi fatti di cui alla sentenza elvetica, autorizzando parimenti suo padre (RA 1) a ritirarlo (doc. CRP 1.a).
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
A ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della surriferita decisione nell’ambito della domanda di revisione relativa a un processo tenutosi a __________ riguardante la medesima fattispecie di cui alla sentenza 18.06.2010 (inc. TPC __________).
Di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in originale (con timbro e firme), al padre del qui istante (come postulato), unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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