AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.211
Data decisione, Autorità: 14.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00211
Lugano 14 maggio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria (inc. n. OA.1998.40 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud) promossa con petizione 14 aprile 1998 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
__________ a rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
10'000.-- oltre accessori sulla base di un contratto di compravendita, nonché il rigetto
dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio;
domande avversate dalla convenuta che ha contestato essere debitrice dell'importo rivendicato, chiedendo nel contempo di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, contestazioni e richieste respinte dal pretore che ha integralmente accolto la petizione;
appellante la convenuta che con atto di appello 13 novembre 2000 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la petizione sia respinta, nonché l'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria formulata per entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 30 novembre 2000 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 14 aprile 1998 __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi. L'importo rivendicato corrisponde al prezzo di un veicolo d'occasione Lancia __________ che l'attrice sostiene aver venduto alla convenuta nel corso del mese di agosto 1996. A comprova della sua pretesa l'attrice ha prodotto la fattura 5 settembre 1996 allestita a nome della convenuta (doc. B) e un richiamo di pagamento indirizzato a quest'ultima (doc. C). L'attrice ha inoltre richiamato dalla Sezione della circolazione di Camorino la documentazione relativa al veicolo venduto e dalla quale si evince che questo è stato immatricolato a nome della convenuta. Dal canto suo __________ si è opposta alla pretesa avversaria contestando di essere debitrice dell'importo rivendicato non avendo mai concluso con la ditta attrice nessun contratto di compravendita, il veicolo in discussione essendo stato acquistato dall'allora suo compagno __________ (nel frattempo deceduto) che avrebbe condotto tutte le trattative con la venditrice. Ella avrebbe acconsentito all'immatricolazione del veicolo a suo nome a titolo puramente amichevole, non potendo il legittimo proprietario procedervi egli stesso in quanto cittadino italiano residente all'estero. La convenuta ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
B. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
C. Con sentenza 12 ottobre 2000 il Pretore, ritenendo provato il perfezionamento di un contratto di compravendita tra le parti e avendo la venditrice fatto fronte ai propri obblighi con la consegna del veicolo alla convenuta, ha integralmente accolto la petizione ponendo a carico di quest'ultima l'obbligo di pagare il relativo prezzo di vendita. Il pretore ha invece respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta a dipendenza dell'inconsistenza della sua opposizione alla petizione e -secondariamente- dell'assenza di una prova circa il suo stato di indigenza.
D. Con tempestivo appello 13 novembre 2000 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta e che sia accolta la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, richiesta proposta anche in questa sede; il tutto protestando spese e ripetibili. A mente dell'appellante il pretore l'avrebbe erroneamente considerata acquirente e proprietaria del veicolo venduto da __________, unicamente sulla base dell'immatricolazione della vettura a suo nome senza invece ritenere le diverse e opposte risultanze della deposizione della teste __________ e del suo interrogatorio formale, dalle quali si evince che l'effettivo proprietario del veicolo, e quindi unico debitore nei confronti della venditrice, era __________.
E. Delle osservazioni 30 novembre 2000 con cui l’attrice ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive di un diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del medesimo (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 35 e 36; per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA). In quest'ambito, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).
A mente del Pretore l’attrice, alla quale il principio menzionato imponeva l'onere di dimostrare la conclusione del contratto di compravendita in esame, vi avrebbe fatto fronte, ritenuta quale prova sufficiente l'immatricolazione del veicolo acquistato al nome della convenuta, mentre la tesi di quest'ultima secondo la quale essa avrebbe agito solo in qualità di prestanome e quindi non come acquirente non troverebbe nessun riscontro nelle risultanze istruttorie dalle quali non emergerebbe inoltre nessuna contestazione né della fattura 5 settembre 1996 (doc. B), né del successivo richiamo di pagamento (doc. C).
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, a fronte delle chiare contestazioni della convenuta che ha negato di aver trattato e di aver pattuito alcunché con la società attrice in merito all'acquisto del veicolo, gli indizi forniti dall'attrice non bastano per suffragare la sua tesi. Innanzi tutto l'immatricolazione del veicolo a nome di __________ attesta unicamente chi sia responsabile del veicolo nei confronti dell'autorità e degli altri utenti della strada in relazione alla responsabilità civile derivante dall'utilizzo del veicolo (art. 58 LCS), mentre non fornisce nessuna indicazione di natura civile, ovvero in concreto sull'acquirente del veicolo. Neppure l'art. 78 cpv. 1 OAC richiamato dal pretore, che concerne tuttavia il concetto di detentore (chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse), potrebbe giovare alla tesi di parte attrice, avendo la teste __________ chiaramente escluso che fosse la convenuta a disporre del veicolo, lo stesso essendo sempre stato utilizzato da __________. Su questo punto la deposizione testimoniale può sicuramente essere ritenuta poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice nelle proprie osservazioni all'appello, la teste si è limita a esporre una circostanza da lei personalmente percepita (art. 237 cpv. 1 CPC). Circostanza comunque confermata anche dalla convenuta che in occasione del suo interrogatorio formale -richiesto dall'attrice- ha sostenuto di non aver mai utilizzato la vettura in discussione, riferendo inoltre come il __________ avesse agito personalmente ed esclusivamente in relazione al negozio in esame. In secondo luogo, dev'essere rilevato che -per principio- la mancata contestazione di una fattura, rispettivamente di un richiamo di pagamento da parte della persona destinataria, con riferimento all'art. 6 CO, non comporta l'ammissione del preteso rapporto creditorio, eccezion fatta per i limiti imposti dal principio dell'affidamento (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981, pag. 41; Rep. 1988, 273); e ciò a maggior ragione quando, come in concreto, non vi sono altri indizi a sostegno dell'esistenza del contratto controverso, ovvero della pretesa pattuizione fra l'attrice e la destinataria della fattura.
Sulla base delle circostanze sopra descritte, dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'esistenza della pretesa compravendita tra __________ e __________, la conclusione del primo giudice non può essere in alcun modo condivisa. La sentenza appellata deve quindi essere riformata con la conseguente integrale reiezione della petizione.
L'appello concerne anche il dispositivo con cui il pretore ha negato alla convenuta l'assistenza giudiziaria, respingendo la relativa domanda formulata da __________ già al momento di presentare l'allegato di risposta. Il primo giudice si è fondato sia sull'esito del merito della lite, sfavorevole alla richiedente, sia sulle emergenze dell'attestato comunale che preavvisava negativamente la concessione del beneficio in esame. L'appellante ritiene invece che nell'insieme la documentazione presentata al primo giudice sia sufficiente per provare il presupposto dell'indigenza.
Per costante giurisprudenza, esiste indigenza ai sensi dell'art. 155 CPC quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 155, m. 18). Di principio vi è motivo per ammettere l’esistenza di tale presupposto nel caso in cui la parte risulta essere priva di reddito e di sostanza imponibili fiscalmente, se è oberata da debiti, oppure se a suo carico vi sono attestati di carenza beni, oppure numerose esecuzioni in corso, anche per importi modesti (II CCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S., 22 settembre 1997 in re T./R.). Nel caso di specie, pur preso atto del preavviso negativo del Comune di domicilio (che ha comunque solo carattere indicativo: Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 156, m. 11), l'istante ha cercato di chiarire la propria situazione finanziaria, sia con indicazioni proprie, sia all'appoggio di ulteriore documentazione: ne emerge che le entrate "nette" proprie, come reddito del lavoro, di fr. 2'627.-- sono approssimativamente equivalenti al suo fabbisogno che, secondo le tabelle dei minimi esistenziali stabiliti ai fini del diritto esecutivo, ammontava al momento della domanda a fr. 2'619.50, di cui fr. 1'025.-- quale importo base, fr. 980.-- mensili per la pigione, fr. 214.50 per i premi di cassa malati e fr. 400.-- per il rimborso di un prestito; laddove l'importo base come persona sola si giustifica dal momento che nelle entrate dell'istante non viene computato il limitato reddito del figlio ventenne, apprendista. Verificati così entrambi i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria, anche questa domanda dell'appello dev'essere accolta. Identico esito merita l'istanza di assistenza riferita a questa sede dal momento che appare non arbitrario considerare come, in assenza di dati nuovi e tenuto conto del limitato tempo trascorso, non vi sia motivo di supporre un miglioramento sostanziale della situazione economica della richiedente.
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L’appello 13 novembre 2000 di __________ è accolto in ogni suo punto.
Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 2000 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
L’istanza di assistenza giudiziaria 19 maggio 1998 di __________ è accolta.
__________ 3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese da anticipare dall'attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria 13 novembre 2000 di __________ per la procedura d’appello è accolta.
III. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, di complessivi fr. 450.-- sono posti a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte fr. 600.-- per ripetibili.
IV. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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