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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.199
Data decisione, Autorità: 08.03.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00199
Lugano 8 marzo 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00154 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 ottobre 1999 da
(rappr. dall'avv. __________)
Contro
(rappr. dall'avv. __________)
con la quale l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 50'105.40 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1999 mentre la controparte, con risposta e domanda riconvenzionale 19 novembre 1999, ha chiesto la reiezione della petizione e la condanna invece dell'attore al pagamento dell'importo di Fr. 47'780.80 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1999 su Fr. 25'000.- e dal 9 agosto 1999 su Fr. 22'780.80.
Avendo il Pretore, con sentenza 27 settembre 2000, respinto la petizione ed accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l'attore principale a versare alla controparte l'importo di Fr. 46'280.80 oltre interessi al 5% da varie scadenze.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 17 ottobre 2000, chiede:
L'appello è accolto.
Di conseguenza le cifre 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata sono annullate e quindi:
è condannato a pagare a __________ Fr. 50'105.40 oltre interessi al 5% dall'11.8.1999.
È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Locarno
Tasse, spese e ripetibili dell'appello a carico di __________ i.
mentre il convenuto, con osservazioni 27 novembre 2000, chiede la reiezione dell'appello per motivi d'ordine e di merito.
Ritenuto
in fatto: A. __________ afferma in causa, a sostegno delle sue pretese creditorie, di aver ricevuto mandato da __________ di provvedere allo studio di mercato, alla promozione ed alla distribuzione degli articoli ortopedici del convenuto. Per le prestazioni fornite egli ha fatturato, nell'agosto 1999, un importo complessivo di Fr. 94'815.- dal quale ha dedotto un acconto di Fr. 25'000.- ed il provento delle vendite di merce per Fr. 19'709.60 e di conseguenza chiede il versamento dell'importo a saldo di Fr. 50'105.40 oltre interessi.
si oppone alla petizione argomentando che i rapporti intercorsi con __________ non erano rappresentati da un mandato ma da un contratto di compravendita di articoli ortopedici che forniva a quest'ultimo affinché li vendesse al dettaglio. L'attore non gli avrebbe mai pagato le forniture per complessivi Fr. 22'780.80 mentre l'importo di Fr. 25'000.- che controparte indica quale acconto non sarebbe altro che un prestito concessogli e mai rimborsato. Di conseguenza chiede, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di questi importi.
B. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto che tra le parti era sorto un rapporto di compravendita e che la somma di Fr. 25'000.- rappresentava un mutuo concesso da __________ a __________. Di conseguenza ha respinto la petizione ed accolto parzialmente, operando alcune deduzioni sui crediti vantati dall'attore riconvenzionale, la sua domanda.
C. Degli argomenti dell'appello e delle osservazioni allo stesso si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi di diritto.
Considerato
in diritto: 1. L'appello presentato da __________ si presenta carente dal punto di vista formale per quanto è del rispetto delle modalità di contenuto volute dall'art. 309 CPC.
Le domande di giudizio, così come testualmente riportate in ingresso, chiedono l'annullamento delle "cifre 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata" quando il dispositivo della decisione del Pretore comprende unicamente tre punti; si deve poter presumere che allora l'appellante intenda riferirsi ai considerandi della sentenza che al punto 4 si diffondono sul rapporto di diritto instauratosi tra le parti ed al punto 6 riferiscono della causa giuridica a fronte del versamento all'attore dell'importo di Fr. 25'000.--. Nelle sue domande d'appello, l'appellante non comprende il dispositivo sulle spese e ripetibili dell'azione principale e nemmeno chiede che, in conseguenza del suo appello, sia respinta la domanda riconvenzionale.
Le conseguenze, dal punto di vista procedurale, di queste mancanze formali possono in ogni modo essere lasciate indecise poiché, come si vedrà nel seguito, l'appello deve essere respinto anche nel merito.
Ritiene che i fatti da lui descritti, come evidenziato senza prova alcuna, siano rappresentativi di un rapporto di mandato quale "soluzione logica e lineare" mentre la tesi di controparte, confermata dal primo giudice, dell'esistenza della compravendita troverebbe "ostacolo logico insormontabile" nel versamento dell'importo di Fr. 25'000.- poiché "non si è mai visto un venditore che paga l'acquirente". Dimentica però di affrontare criticamente tutte le prove e gli indizi che indicano come quel versamento sia effettivamente un mutuo: in particolare le lettere di sollecito per il versamento di rate in restituzione del mutuo o per il suo rimborso del 19 aprile 1999 (doc. 10), del 1 giugno 1999 (doc. 11), del 23 giugno 1999 (doc. 12) e del 15 luglio 1999 (doc. 13) nei confronti delle quali l'attore non ha mai eccepito nulla e, anche negli allegati scritti di causa, si è ben guardato dallo spendere una parola al proposito ignorando la rilevanza di queste prove. Anzi con una e-mail del 22 maggio 1999 (doc. 26) afferma che "per i soldi che mi hai prestato, vedo di ridarteli subito" e cerca di giustificare tale dichiarazione accennando, per la prima volta, in appello, della possibilità che abbia fatto riferimento a qualsivoglia mutuo garantitogli dalla generosa controparte (punto 3.37 dell'appello): l'argomentazione, che ha tutta l'aria della presa in giro, si squalifica da sé e caratterizza l'appello come temerario e proposto unicamente a fini defatigatori.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L'appello 17 ottobre 2000 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 1'450.–
spese Fr. 50.–
Fr. 1'500.–
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 4'000.- per ripetibili d'appello.
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Locarno- Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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