AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.198
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00198
Lugano 22 maggio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile (inc. OA.98.73 della Pretura del Distretto di Bellinzona) promossa con petizione 9 aprile 1998 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
__________, rappr. dall'avv. __________
chiedente l'accertamento della titolarità dell'attore su 100 azioni nominative di nominali fr. 100.- cadauna di __________, nonché l'ordine alla società di iscrivere l'attore nel libro degli azionisti;
domande avversate dalla controparte ma accolte dal segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 3 ottobre 2000;
appellante la società convenuta con allegato 16 ottobre 2000 con cui postula, in riforma della decisione impugnata, la reiezione della petizione;
lette le osservazioni all'appello, presentate il 13 novembre 2000 dalla parte attrice;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
· __________ (fratello dell'attore): no. 100 azioni nominative del valore di nominali fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 10'000.-;
· __________ idem;
· __________: no. 80 azioni al portatore da fr. 1'000.- ciascuna, per complessivi fr. 80'000.-
L'amministrazione è stata affidata a __________, in veste di presidente, all'attore e a __________ come membri del Consiglio d'amministrazione (doc. A). Il 31 marzo 1983 l'assemblea degli azionisti ha nominato un nuovo consiglio, sostituendo l'attore e __________ con i nuovi membri __________ (padre dell'attore) e dott. __________. Da allora (e fino all'introduzione di questa causa) non sono più state tenute assemblee generali della società anonima (doc. F).
La convenuta si è opposta alla petizione all'appoggio di tutta una serie di elementi di fatto che, in sostanza, attengono a due circostanze fondamentali. Anzitutto scopo della costituzione della società è stato quello di permettere, con un investimento contenuto, il controllo da parte del gruppo __________ delle ditte ____________________. Ne conseguirebbe che l'interesse all'operazione non era dei singoli sottoscrittori delle azioni, ma del gruppo di cui facevano parte, oltre alla convenuta, le società __________ __________, __________. In secondo luogo, dalla contabilità delle società del gruppo risulterebbe come il capitale corrispondente alla sottoscrizione delle azioni da parte di Libero e di __________ sia in realtà stato loro messo disposizione dalla __________. Si tratta -considera la convenuta- di elementi di valutazione atti a dimostrare la fragilità degli atti formali esibiti dall'attore a sostegno della petizione.
Con la querelata sentenza il segretario assessore della Pretura di Bellinzona, considerata l'inattendibilità del teste __________ e stabilito come l'onere della prova sulla pretesa sottoscrizione fiduciaria delle azioni incombesse alla parte che sosteneva tale tesi, ossia alla società convenuta, ha concluso in particolare: che lo scopo dell'operazione commerciale in sé non sarebbe compromesso dalla sottoscrizione delle azioni da parte dei fratelli __________ personalmente, allora perfettamente integrati nel gruppo di famiglia; che non v'è indizio che l'attore non fosse finanziariamente in grado di assumersi quella partecipazione; che vi possono essere diversi motivi per cui l'attore, prima del 1996 (o del 1994), non avesse mai espresso interesse per i destini della convenuta; che le operazioni contabili sui cui la convenuta fondava parte della sua tesi difensiva non si prestano a conclusioni tanto chiare quanto essa pretende, con particolare riferimento alla cifra di cui l'attore avrebbe beneficiato. Ne ha concluso per l'insufficiente rilevanza degli indizi offerti dalla convenuta.
Con l'appello la convenuta censura in particolare la decisione del primo giudice di considerare inattendibile la deposizione del teste __________; per il resto, ripropone gli argomenti già esposti in prima sede, salvo per quanto verrà detto oltre.
Delle osservazioni dell'attore si dirà se necessario nel seguito.
Non è contestato in questa sede né l'onere della prova a carico della convenuta, né la possibilità di far fronte al medesimo sulla base di prove indiziarie, in particolare nella fattispecie poiché, come ammette la ricorrente il fatto che una persona abbia agito fiduciariamente attiene alla sfera interna, cosicché la dimostrazione può essere fornita soltanto per via indiretta, specie mediante indizi (appello, pag. 8). In effetti, in mancanza di una prova assoluta, il giudice può dedurre il suo convincimento sulla certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico controverso anche da prove indirette o da indizi. In tal caso la certezza del fatto può essere dedotta dalla concordanza critica di indizi affermativi. In altre parole, la verosimiglianza dedotta da tali elementi è sufficiente quando permetta un tale grado di convinzione logica da prevalere largamente sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima non entri più in linea di conto (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 90, m. 10, 12 e 13).
Per quanto riguarda la testimonianza del dott. __________, al di là di ogni considerazione sulla correttezza processuale della sua audizione a causa della posizione del teste in __________, il giudizio del pretore è stato preso nell'ambito della specifica competenza di valutazione delle prove secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC). In questo ambito s'inserisce anche la valutazione di una deposizione testimoniale, con la precisazione che la credibilità del teste può essere intaccata in particolare nel caso in cui vengano accertate gravi discordanze tra i fatti così come riferiti dal teste ed elementi fattuali deducibili da altre prove (Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 90, m. 34). In concreto tuttavia, prima ancora di essere in contrasto con le risultanze di altre prove, la testimonianza __________ appare poco convincente o persino contraddittoria in sé, al punto che, su determinati temi, finisce per compromettere il suo valore probatorio. Così, sulla qualità di azionista dell'attore, il teste -in un primo tempo e già con riferimento al documento N- afferma di aver potuto negare il fatto sulla base non di conoscenze personali, ma di informazioni ottenute …dal signor __________, ovvero nel senso che a partire dal luglio 1981 ciò non risultava. Più oltre afferma invece: Non fu il signor __________ a dirmi che il fratello non era azionista, ma fui io stesso a sostenerlo; e ciò per dichiarare che -come esposto nel seguito della deposizione- solo dopo aver preso posizione spontaneamente alle richieste dell'attore (doc. N), ebbe conferma del fatto in esame da parte di __________: preso atto di questo parere, ebbe cioè la verifica che quanto scritto era corretto. La testimonianza appare così di scarsissimo rilievo, sia perché il teste non dice come mai, in fase di redazione del documento N, abbia potuto affermare con tanta sicurezza che l'attore non era azionista; sia perché, malgrado la certezza espressa, ritenne poi di sentire il fratello dell'attore per avere conferma delle sue affermazioni: ciò che è avvenuto non sulla base di un accertamento o di un motivo determinato, ma di una semplice opinione di __________: …ebbe a confermarmi che …, almeno a suo parere, ecc. Inoltre, nel suo scritto 17 gennaio 1997 (doc. N) -che il teste ha pienamente confermato nel suo contenuto- egli aveva affermato che non gli risultava che il postulante (ossia l'attore) fosse iscritto nel libro degli azionisti. Per contro ha poi deposto: Non ho mai visto il libro degli azionisti della convenuta né avevo elementi per ritenere che ne esistesse uno. Contraddizioni che non solo compromettono la prova quo il suo valore processuale, ma che, in generale, gettano dubbi non irrilevanti sulla tesi dell'appellante, tenuto conto come la vertenza abbia preso avvio, non soltanto, ma anche sulla base della reazione del dottor __________ (doc. N) alle richieste dell'attore dapprima di essere informato sulla società e in seguito di convocare un'assemblea.
Anche riguardo a mandati di natura fiscale svolti in favore dell'attore (circostanza ammessa dalla convenuta), la testimonianza può invero lasciare perplessi nel confronto con parte del plico doc. FF, anche se il teste -a ben vedere- si è espresso con il beneficio del dubbio. Se ne deve così concludere non per una vera e propria carente credibilità del teste __________, ma per il nullo valore probatorio di talune sue affermazioni a sostegno dei fatti allegati dalla convenuta, in particolare a proposito del rapporto fiduciario nell'ambito del quale l'attore avrebbe operato. Al proposito va ancora rilevato che lo stesso teste ha deposto che a partire dal luglio 1981 la pretesa qualità di azionista dell'attore non risultava, precisando che quel momento corrispondeva alla data a partire dalla quale sono iniziati i contrasti all'interno della famiglia __________. Ciò che potrebbe non essere irrilevante anche relativamente all'opinione espressa al proposito da __________ e riferita dal teste.
Se lo scopo della costituzione di __________ non è contestato, ciò non necessariamente è destinato a incidere sulla questione controversa. E' accertato che l'iniziativa dell'acquisto e del risanamento delle due società (__________) è stata del gruppo __________e, di conseguenza, anche quella di creare una holding che ne permettesse il controllo (teste __________); non deve tuttavia essere dimenticato che nel gruppo i famigliari che si dedicavano alle diverse attività commerciali -il padre e i due figli- erano uniti nella gestione degli interessi comuni (doc. V); è vero poi che dopo il 1981, coll'insorgere di profondi dissidi in particolare fra l'attore e , i rapporti patrimoniali fra le stesse persone che per anni avevano collaborato si sono dimostrati estremamente complessi, tanto da essere oggetto di diverse procedure civili e penali (doc. CC, DD). Orbene, se è vero quanto affermato da altro giudice su questa circostanza, ossia che, il fatto che i figli () agissero di persona nell'ambito delle loro mansioni societarie ancora non dimostra che fossero loro i proprietari della ditta (doc. V, pag. 14), è innegabile che proprio la complessità dei rapporti economici fra persone fisiche e persone giuridiche del gruppo, rispettivamente fra i membri della famiglia, non permette di escludere eo ipso la partecipazione personale dell'attore da una singola operazione commerciale, a causa dell'interesse preponderante del gruppo rispetto all'interesse dell'attore. Va osservato inoltre che -al momento della sottoscrizione del capitale sociale di __________ - questi faceva pur parte di quello stesso gruppo e che, a prescindere dagli interessi preponderanti descritti, è pacifico che la partecipazione finanziaria di maggioranza nella società convenuta è di persone che non appartengono al gruppo (doc. A; teste ). D'altra parte, la già citata sentenza della I CCA in re __________ c/ __________ (doc. V) sulla proprietà delle azioni dell', afferma tra l'altro che __________ e __________, hanno lavorato per decenni nell'azienda familiare, dedicandosi al suo sviluppo e al suo consolidamento. In quest'ambito essi hanno partecipato alla costituzione delle nuove società, sottoscrivendo personalmente parte delle azioni: entro questi limiti la dimostrazione della loro proprietà non può essere revocata in dubbio, specie in assenza della prova di rapporti fiduciari ecc. (doc. V, pag. 16). Discorso che -ancorché quella decisione non possa evidentemente essere determinante in concreto- appare calzante nella presente fattispecie, laddove si osservi che anche la costituzione e gli aumenti di capitale di quelle società rientravano indubitabilmente negli scopi commerciali del gruppo __________.
Un ulteriore argomento dell'appello concerne i riscontri contabili dell'Istituto __________ che risulta aver ridotto la posta "correntisti" del proprio bilancio da fr. 250'000.- al 31 dicembre 1977 a fr. 150'000.- al 31 dicembre 1978 (doc. 3). Sulla base di questi documenti la convenuta afferma non solo che il correntista sarebbe stata la __________, ma anche che la restituzione dell'importo di fr. 100'000.- sarebbe stato da questa società messo interamente a disposizione per la costituzione della __________: ciò escluderebbe che l'attore abbia sottoscritto personalmente azioni per complessivi fr. 10'000.- Sennonché i documenti menzionati, così come le fotocopie del libro cassa dello stesso Istituto Grafico (IGC: doc. 6) servono solo ad attestare la modifica di una posta di bilancio di quella stessa società; nemmeno danno indicazioni sull'identità del correntista dal momento che il fatto non trova conferma né nella contabilità della __________, né in altre prove. Tanto meno sono atti in qualche modo a confortare la tesi dell'appellante per quanto riguarda la partecipazione personale dell'attore. Comunque nemmeno v'è spiegazione sul fatto, rilevato dalla sentenza impugnata, che la somma messa a disposizione dal gruppo sarebbe di fr. 100'000.- (pari all'intero capitale sociale di __________), quando azioni per complessivi fr. 80'000.- risultano sottoscritte dalla __________, per sé o -come già detto- per persone estranee al gruppo __________. Che quest'ultimo, come afferma l'appellante, abbia anticipato l'intero capitale necessario, ossia fr. 100'000.-, è tuttavia fatto nuovo: infatti, in prima sede, la convenuta ha omesso di allegare questo fatto particolare, affermando in modo generico che la restituzione della somma in questione alla __________ implicava la sua partecipazione finanziaria all'operazione, ancorché riferendosi con ciò a quanto l'attore avrebbe dovuto mettere a disposizione personalmente (risposta, ad 1.3; duplica, idem; conclusioni, ad 3). L'argomento, comunque non comprovato né reso verosimile, dev'essere così disatteso in virtù dell'art. 321 CPC. Se ne deve concludere che, contrariamente all'assunto dell'appellante a comprova del preteso rapporto fiduciario, essa non ha recato la prova che l'importo di fr. 10'000.- (né quello di fr. 100'000.--) sia stato messo a disposizione per la costituzione della società dalla __________.
Sempre a sostegno dell'esistenza di un rapporto fiduciario l'appellante, anche in questa sede, fa riferimento alla dichiarazione 13 agosto 1998 di __________, nella sua veste di amministratore unico della __________, con cui questa revocava il mandato fiduciario a suo tempo conferito all'attore in vista della costituzione di __________, per il caso che ciò non fosse già avvenuto per atti concludenti (doc. 4). Sennonché, questo atto unilaterale non può avere rilevanza nella lite: non tanto perché redatto a causa iniziata, ma perché __________ è anche presidente della convenuta ed è persona di riferimento nel gruppo __________, lo stesso gruppo che -al di là dell'effettiva proprietà di __________ - anche in questa vertenza è innegabilmente in contrasto con la parte attrice; se non si può affermare che la dichiarazione costituisca allegazione della convenuta, esiste una tale connessione d'interessi fra questa società e il gruppo __________ (peraltro affermato dalla stessa convenuta come argomento determinante delle sue comparse) da non permettere al giudice di trarne alcuna conclusione.
In questa sede l'appellante si limita a definire "strano" l'agire dell'attore il quale non avrebbe rivendicato la proprietà delle azioni __________ già al momento in cui scoppiò la crisi del gruppo __________, nel
Sennonché, basta supporre la buona fede di __________ su questo specifico tema per giustificare il suo comportamento; tanto più che -oltre alla detenzione fisica delle azioni (doc. U)- egli ben poteva considerarsi proprietario di quei titoli: non solo in base al verbale di costituzione della società, ma soprattutto su un documento che appare determinante anche nella presente vertenza, ossia sulla dichiarazione 27 maggio 1981 di __________, nella sua veste di presidente di __________ e di __________, con cui davano il loro consenso alla consegna dei titoli ai rispettivi aventi diritto, in particolare anche all'attore per 100 azioni nominative (N. 101/200) (doc. B). Autorizzazione che non troverebbe verosimile collocazione nell'ambito del preteso rapporto fiduciario.
Sulle basi descritte, la decisione impugnata trova conferma poiché gli indizi offerti dall'appellante non sono sufficienti a convincere di una larga prevalenza della tesi di parte convenuta rispetto alla possibilità del contrario.
La decisione sulle spese segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 16 ottobre 2000 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 450.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà a __________ la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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