AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.197
Data decisione, Autorità: 05.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00197
Lugano 5 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.1996.00071 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 23 ottobre 1992 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 30'773.35 oltre interessi, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani a favore della ditta attrice a carico della part. __________di __________ di proprietà dei convenuti;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 22 settembre 2000, ha integralmente respinto;
appellante l’attore, che con atto di appello 13 ottobre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio in accoglimento della propria petizione;
mentre i convenuti con osservazioni 15 novembre 2000 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se deve essere accolto l’appello;
tassa di giudizio e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’edificazione della loro casa sul mappale __________RF di __________, i coniugi __________ hanno affidato le opere da metalcostruttore esterne alla __________. Non essendo riuscita ad incassare quanto fatturato per tali opere, la __________ ha ottenuto l’iscrizione di una ipoteca legale provvisoria sul fondo dei committenti per la somma di fr. 30'773.35. Con la causa qui in esame l’attrice ha chiesto la condanna dei coniugi __________ al versamento di detta somma oltre interessi e l’iscrizione in via definitiva della corrispondente ipoteca legale degli artigiani. A sostegno delle sue tesi la ditta __________ ha evidenziato di aver correttamente eseguito le opere commissionatele, mentre i difetti riscontrati sarebbero imputabili a carenze nella progettazione, allestita per la committenza dall’arch. __________.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando che le pensiline eseguite dall’attrice sarebbero al tal punto difettose da essere inaccettabili. Neppure le rettifiche apportate dall’attrice nel 1994 hanno migliorato la loro funzionalità, viste le persistenti infiltrazioni d’acqua e rotture di vetri.
C. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato l’effettiva presenza di difetti nell’opera eseguita dall’attrice, difetti che secondo la perizia giudiziaria non sono esclusivamente addebitabili ai progetti allestiti dalla committenza, ma anche a manchevolezze nella fase esecutiva. Il primo giudice ha pertanto escluso l’applicazione dell’art. 369 CO, che vieta al committente di far valere i propri diritti quando i difetti dell’opera sono esclusivamente dovuti ad errori dello stesso committente o dei suoi ausiliari.
In definitiva il Pretore ha ritenuto che l’attrice non ha sufficientemente provato l’ammontare della mercede reclamata per l’opera da lei eseguita in modo peraltro difettoso. Ha di conseguenza respinto la petizione e ordinato la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria.
D. L’appellante contesta la sentenza pretorile sia per la negata applicazione dell’art. 369 CO, sia per l’asserita assenza di prove circa l’importo dovutole per l’opera da lei eseguita. Ribadisce infatti che i difetti riscontrati sono esclusivamente imputabili a carenze progettuali dei committenti e che vi sono prove sufficienti per stabilire l’ammontare della mercede.
In via subordinata chiede che venga esaminata la proporzione di colpa dei committenti e quella dell’appaltatore, con conseguente riduzione proporzionale della mercede in funzione di un eventuale propria concolpa.
E. A tali conclusioni si oppongono agli appellati, che negano qualsiasi responsabilità per i difetti riscontrati nell’opera, esclusivamente causati da carenze nell’esecuzione da parte della __________ Chiedono pertanto la reiezione integrale dell’appello.
Considerato
in diritto:
1.1. Giusta l’art. 369 CO il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni.
L’applicazione di questa norma presuppone che il difetto dell’opera sia imputabile esclusivamente al committente (Gauch Der Werkvertrag, 4. ed., n. 1917-1919; Rep 1999, 215).
Evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare per il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1921).
L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e la funzionalità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e Ilcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep ibidem; IICCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, opera citata, n. 1969 e segg.).
Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (IICCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, opera citata, n. 1958 e segg.).
È però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (IICCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).
1.2. Nel caso di specie l’art. 369 non è applicabile in quanto le carenze dell’opera non risultano esclusivamente dovute al comportamento del committente, ciò che la ditta appaltatrice avrebbe dovuto provare per prevalersi di detta norma (Gauch, op. cit., n. 1914).
Le pensiline istallate nel 1991 presentavano evidenti difetti, riscontrati delle parti che convenivano di richiedere il parere di un perito neutrale: questi costatava diverse carenze nell’esecuzione dell’opera e suggeriva il suo rifacimento con opportune modifiche, ritenendo giustificato accollarne le spese alla ditta appaltatrice (doc. 5). Proponeva inoltre la sostituzione dei vetri raminati, previsti dall’architetto, con vetrature SKS 14, più indicate, i cui costi sarebbero da mettere a carico dei committenti.
Nel 1994 la ditta appaltatrice ha istallato le pensiline rifatte, ottenendo però solo un miglioramento della situazione, senza completa eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, come constatato dal perito giudiziario. Questi ha riscontrato nell’impostazione del progetto delle carenze cui si poteva e doveva sopperire in fase esecutiva con l’esercizio del cantiere (perizia, pag. 6 n. 614). Il disegno dell’architetto è puramente indicativo, mentre quelli esecutivi eseguiti dalla __________ sono lacunosi (ibidem pag. 5; complemento pag. 2 n. 2.1). In particolare non è stato tenuto conto, né nel progetto di massima né in quelli esecutivi, delle deformazioni elastiche delle strutture portanti, con conseguente eccessiva tensione interna per le lastre di vetro. Dei giunti di dilatazione, o più semplicemente dei telai meglio dimensionati rispetto ai vetri, avrebbe evitato la rottura di questi ultimi (complemento peritale pag. 3 n. 231). Inoltre la scelta di posare vetri raminati, sulla quale il committente ha insistito, non è stata ritenuta opportuna a causa della loro sensibilità agli sbalzi termici (complemento pag. 4 n. 2.4).
In ultima analisi i difetti riscontrabili nell’opera, sia per la pensilina originaria che per quella rettificata, sono stati causati in parte dai convenuti (scelta dei vetri) e in parte dall’attrice (esecuzione senza lasciare ai vetri il necessario spazio di dilatazione). Irrilevante sembra invece essere la questione della pendenza delle tettoie vetrate, unico punto sul quale l’appaltatore ha messo in guardia la committenza (oltre al tipo di vetro, indicato dal tecnico consultato per il rifacimento della pensilina). Ritenuta la manifesta violazione di regole edilizie, con particolare riferimento alla specialità della ditta attrice, questa avrebbe dovuto formalmente segnalare l’imprecisione dei piani allestiti dall’architetto, rispettivamente porvi rimedio con adeguati piani di dettaglio o con un’esecuzione compatibile con la dilatazione degli inserti in vetro, perlomeno nel rifacimento dell’opera.
L’arch. __________ ha tuttavia precisato che la proposta di liquidazione finale era subordinata alla condizione che “l’opera fosse stata eseguita a regola d’arte”, ciò che come si è visto sopra non si è realizzato neppure con il rifacimento della pensilina. Ritenuta le corresponsabilità della ditta esecutrice quanto ai difetti dell’opera, le sue pretese non possono palesemente venir riconosciute nella misura richiesta.
Infatti, benché il costo dell'opera sia effettivamente valutabile in fr. 65'000.--, (cfr. sotto, consid. 3.2) il suo valore oggettivo risulta sensibilmente ridotto per cause non interamente imputabili ai committenti.
3.1 La domanda subordinata dell'appellante non comporta alcuna mutazione dell'azione, ma unicamente una riduzione della propria domanda in funzione delle risultanze istruttorie (artt. 75 e 321 lett. a CPC). Poiché nella fattispecie non è data una colpa esclusiva del committente o dell'appaltatore per i difetti dell'opera, si pone effettivamente il problema di commisurare le rispettive responsabilità quanto al minor valore dell'opera. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il giudice deve basarsi per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione del danno insito nei difetti dell'opera (Gauch, Der Wertvertrag, IV ed., Zurigo 1996, pag. 543 n. 2061 segg; DTF 116, II 311, 116 II 458 consid. 3b).
3.2 La perizia giudiziaria allestita in prima sede verte essenzialmente sulla costruzione della pensilina originaria, ma non su quella rifatta dall'attrice nel 1994. Con decisione incidentale del 29 settembre 1998 il Pretore ha infatti stralciato, su opposizione di controparte, tutti i quesiti peritali proposti dalla ditta appaltatrice tendenti ad accertare il valore della pensilina rifatta e la sua funzionalità, “gli stessi esulando chiaramente dall’oggetto della lite”. Così che il perito giudiziario ha effettuato il sopralluogo quando la prima pensilina già era stata asportata (pronunciandosi quindi essenzialmente sulla relativa documentazione tecnica) e sostituita dalla seconda, considerando tuttavia quest'ultima solo minimamente.
Ritenuto che la ditta appaltatrice e i committenti avevano convenuto di por rimedio ai difetti dell'opera con la sua riparazione gratuita, par logico prendere in considerazione l'opera rifatta (e non quella originale) onde valutare l'esito dell'intervento, rispettivamente determinarne il minor valore per i difetti rimasti. Per tale motivo, in applicazione dell'art. 322 lett. a CPC è stato ordinato nel corso della procedura d'appello un complemento peritale con decreto 9 maggio 2001.
Il complemento di perizia reso il 18 luglio 2001 indica innanzitutto che le pensiline rifatte nel 1994 sono tuttora in opera e che da allora non hanno più subito modifiche. Conferma inoltre che i costi di costruzione sono valutabili in fr. 65'000.-- come indicato sopra al consid. 2. I difetti riscontrati sono essenzialmente gli stessi di quelli lamentati per la prima pensilina e cioè la rottura di circa il 40% dei vetri, mentre la carpenteria metallica è in generale efficiente e funzionale (solo all'ingresso è necessario una verniciatura). Il perito consiglia la sostituzione di tutti i vetri (raminati) con lastre di vetro accoppiato 4 + 4 mm. Il costo dell'intervento, comprese le opere accessorie di sigillatura etc, è stimato in fr. 45'000.--, importo che a mente del perito rappresenta il minor valore dell'opera. In realtà tale somma comprende anche una notevole miglioria inerente al materiale di copertura: la liquidazione di fr. 65'000.-- era infatti basata sul prezzo dei vetri raminati effettivamente istallati, e non su quelli stratificati nettamente più cari (350.-- fr. al m2 invece di fr. 220.-- al m2, con un supplemento globale di fr. 11'500.--, cfr. risposta peritale del 20.07.01).
3.3 Resta da determinare in che misura il minor valore sia imputabile all'una o all'altra parte processuale, in funzione delle rispettive concolpe.
Come già evocato sopra (consid. 1.2), all'appaltatrice può essere rimproverato, sia per la pensilina originaria che per quella rifatta, di non aver supplito in fase esecutiva a carenze progettuali, in particolare "mediante l'impiego di opportuni spessori d'appoggio che diano un maggior grado di libertà alle lastre in vetro e quindi anche mediante la scelta delle debite dimensioni esterne delle lastre rispetto a quelle del telaio portante" (perizia 23.08.99, quesito n. 3, con riferimento ai punti 6.1.3 e 6.3 della perizia 8.3.99 per la pensilina rifatta). A mente del perito, l'appaltatrice dovrebbe inoltre provvedere al rifacimento di opere di smaltimento acque, sigillatura e verniciatura (perizia 18.7.2001, n. 6.3).
Ai committenti va per contro addebitata l'altra concausa dei difetti riscontrati e cioè la scelta dei vetri raminati invece di quelli consigliati (perizia 23.08.99, quesito n. 4). Seguendo il perito, la sostituzione delle lastre di vetro, comporterebbe una spesa di oltre fr. 30'800.-- (350.-- fr. x 88 m2, oltre i supplementi di forma in quanto per motivi estetici e di stabilità anche i vetri raminati non rotti (circa il 60%) andrebbero sostituiti con quelli stratificati (perizia 18.7.2001 pag. 6 e complemento 20.7.2001).
Va qui ribadito che la scelta del vetro raminato è stato formalmente sconsigliata dall'appaltatrice, ma espressamente voluta dai committenti per motivi di costo. Quest'ultimi devono pertanto sobbarcarsi i costi generati dal cambiamento di materiale (fr. 11'500.--) e dalla sostituzione delle lastre di vetro rimaste intatte (60% di fr. 220.-- x 88 m2= fr. 11'600.-- circa. Il prezzo di sostituzione è quello del vetro raminato, essendo già stato considerato sopra il costo supplementare del vetro stratificato).
Inoltre, la rottura dei vetri raminati non è interamente dovuta al difettoso dimensionamento dalla carpenteria, ma ha come concausa la scarsa resistenza dei vetri stessi agli agenti atmosferici (sbalzi termici e grandine, cfr. perizia 20.07.2001 pag. 6). Nell'impossibilità di determinare l'incidenza rispettiva dalle sue differenti cause di rottura, risulta equo considerarle paritarie. Ne consegue che i costi di sostituzione dei vetri rotti (40% circa) va divisa a metà tra le parti. Alla responsabilità dei committenti per il minor valore dell'opera devono pertanto essere addebitati ulteriori fr. 3'900.-- (20% di fr. 220 x 88 m2).
3.4 In conclusione, le rispettive quote di minor valore poste a carico delle parti possono essere calcolate deducendo dai costi d'intervento quelli attribuibili ai committenti:
45'000.-- fr. spese globali di ristrutturazione
./. 11'500.-- cambiamento materiale
./. 11'600.-- sostituzione vetri intatti
./. 3'900.-- corresponsabilità per vetri rotti
18'000.-- resto a carico dell'appaltatrice.
Poiché dalla liquidazione finale concordata per le pensiline (doc. 15) risulta uno scoperto di fr. 26'600.-- ca., su questo punto l'appello deve essere accolto limitatamente all'importo di fr. 8'600.--.
Il primo giudice ha ritenuto, come per le pensiline, che non vi era alcuna prova in merito alla mercede spettante alla ditta appaltatrice.
In realtà dai verbali agli atti risulta che detti lavori supplementari furono eseguiti (verb. __________ pag. 9) e che la committenza accettò la fattura doc. A limitatamente all'importo di fr. 2'000.-- (verb. __________ - dipendente dello studio d'architettura __________ - pag. 9). Ne consegue che anche questa pretesa attorea deve essere parzialmente riconosciuta, perlomeno fino a concorrenza di fr. 2'000.--.
per i quali motivi,
visti per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
Pronuncia:
I. L'appello 13 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 settembre 2000 della Pretura di Mendrisio Nord è riformata come segue:
Di conseguenza i convenuti sono condannati a versare in solido alla __________ fr. 10'600.-- più interessi al 5% a partire dal 28.1.1992.
È fatto ordine all'Ufficiale del registro di Mendrisio di iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale degli artigiani per il summenzionato importo più interessi a carico della part. n. __________RFD di __________ e a favore della __________
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'500.--, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attrice in ragione di 2/3 e dei convenuti per il rimanente 1/3.
L'attrice rifonderà ai convenuti fr. 2'400.-- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa di giudizio fr. 900.--
spese fr. 2'100.--
Totale fr. 3'000.--
da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'attrice in ragione di 2/3 e dei convenuti per il rimanente 1/3. L'attrice rifonderà ai convenuti fr. 1'200.-- per titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord e all'Ufficiale dei Registri di Mendrisio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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