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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.194
Data decisione, Autorità: 28.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00194
Lugano 28 maggio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.1997.00048 della Pretura di Mendrisio Sud promossa con petizione 9 aprile 1997 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 40'827.10 più interessi, messi in esecuzione dalla __________ con il precetto esecutivo n. __________UEF di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Segretario assessore con sentenza 14 settembre 2000;
appellante l’attore, che con atto di appello 9 ottobre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio in accorglimento della propria petizione;
mentre la convenuta, con osservazioni 14 novembre 2000, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se deve essere accolto l’appello
tassa di giudizio e ripetibili.
Ritenuto
In fatto:
A. Il Municipio di __________ ha affidato nel 1989 all’arch. __________ l’incarico di allestire il progetto del nuovo centro sportivo-ricreativo Comunale e di seguirne l’edificazione. __________ ha a sua volta delegato alla __________ la direzione dei lavori sul cantiere.
La __________ ha emesso una serie di fatture concernenti le proprie prestazioni sul cantiere, che in parte non furono onorate dall’arch. __________, ritenuto che anche quest’ultimo non riusciva ad incassare interamente i propri onorari dal Comune di __________ che lamentava alcuni difetti all’opera. L’arch. __________ ha non di meno sottoscritto delle cambiali a favore della __________, nell’attesa che venisse definita la questione con il Comune. Nel gennaio 1997 la __________ ha avviato l’esecuzione n. __________dell’UEF di Mendrisio, sfociata nella decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ contro il precetto esecutivo per il pagamento di fr. 40'827.10 più interessi.
B. Con petizione 9 aprile 1997 l’arch. __________ ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito nei confronti della __________, argomentando d’aver subito un danno per la negligente opera prestata dalla direzione lavori, concretizzatosi nella decurtazione del proprio onorario, ridotto di fr. 73'000.-- dal Comune di __________ in ragione dei difetti dell’opera.
C. Con sentenza 14 settembre 2000 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha seguito le tesi della convenuta respingendo di conseguenza la petizione. In sostanza il primo giudice ha ritenuto che l’attore non abbia sufficientemente provato l’asserito pregiudizio, in particolare d’aver subito una diminuzione di onorari di fr. 73'000.--.
D. Con il presente appello l’arch. __________ censura in quanto arbitraria la decisione pretorile, basata su un apprezzamento dei fatti lacunoso malgrado le prove testimoniali e documentali prodotte a sostegno delle proprie argomentazioni.
Nelle proprie osservazioni l’appellata chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza degli accertamenti pretorili.
Considerato
In diritto:
L’appellante censura che, in mancanza di una prova assoluta del suo credito verso la convenuta, il primo giudice avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sull’insieme d’indizi concordanti, vagliandoli criticamente (Rep 1983, 156; Cocchi/Trezzini CPC-TI, ni. 10-13 ad art. 90 CPC). Riferendosi in particolare alla decurtazione di fr. 73'000.-- dei propri onorari, che il Pretore avrebbe arbitrariamente rifiutato di riconoscere, cita la deposizione del teste __________, secondo cui “salvo errori, gli onorari dell’arch. __________ sono stati ridotti per un importo oscillante tra i 20'000.-- e i 30'000.--“.
Dagli atti emerge che il Municipio di __________ aveva effettivamente sospeso il pagamento del saldo della nota d’onorari (fr. 62'414.--), lamentando numerosi difetti nella progettazione e nella direzione lavori (lettera 2 marzo 1995, doc. S). Con scritto 3 novembre 1995 il Municipio proponeva, quale soluzione bonale, il versamento di fr. 30'000.-- quale saldo (doc. O). Sennonché il successivo 16 novembre 1995 il Municipio, preso atto delle “esaurienti motivazioni da lei addotte, ha deciso di procedere al saldo della fattura relativa ai suoi onorari. Il pagamento del primo acconto di fr. 30'000.-- è già stato effettuato a favore del suo conto presso la banca __________ di __________. Il saldo di fr. 32'414.-- sarà da noi versato entro il 31 dicembre prossimo sullo stesso conto, ritenuta la vostra collaborazione per l’eliminazione degli ultimi difetti e, se del caso, l’intervento della vostra assicurazione a copertura di eventuali costi imputabili a vostre responsabilità”.
In quanto precede non è certo ravvisabile la concordanza di indizi pretesa dall’appellante, quanto piuttosto la circostanza che, dopo qualche reticenza, la fattura sia stata saldata senza deduzione alcuna. Né è comprensibile il ragionamento dell’appellante (pag. 9) secondo cui sarebbe stato costretto a ridurre l’onorario fatturato rispetto al costo dell’opera, visto che la nota d’onorario è stata stilata nel 1994 (doc. N e R), quindi un anno prima delle contestazioni sollevate da parte del Municipio di __________.
È pacifico che i rapporti tra le parti configurano un mandato ai sensi degli artt. 394 e segg. CO. La responsabilità del mandatario (art. 398 CO) soggiace al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 e segg. CO; Tercier, Les contrats spécieux, Zurigo 1985, n. 4074). Nella fattispecie non occorre accertare se la direzione lavori abbia violato i propri obblighi contrattuali ritenuto che il mandante non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio. Come si è visto sopra, la sua nota d’onorari è infatti stata saldata integralmente, nonostante l’emergenza di qualche difetto all’opera. È pur vero che successivamente il Municipio di __________, tramite il proprio legale, ha prospettato nei confronti dell’arch. __________ l’avvio di una procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni (doc. L e M). Nulla sembra tuttavia indicare sia stata effettivamente intentata una causa contro l’attore, né che questi sia stato tenuto a risarcire dei danni e ancor meno che la contenuta ne sia responsabile. Se ciò capitasse l'appellante salvaguarderebbe i suoi interessi denunciando la lite alla __________.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 9 ottobre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 900.-- a titolo di ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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