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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.190
Data decisione, Autorità: 02.04.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00190
Lugano 2 aprile 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.1997.00206 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con la petizione 18 marzo 1997 da
Contro
tutti rappr. ti dall'avv. __________
chiedente il disconoscimento del credito di fr. 42'000.-- vantato dai convenuti nei confronti dell'attore, di cui all'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano;
domanda che il Pretore ha respinto con sentenza 1° settembre 2000;
appellante l'attore, che con atto di appello 30 novembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua domanda di disconoscimento del credito di fr. 42'000.-- vantato dai convenuti; mentre i convenuti, con osservazioni 15 novembre 2000, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
verificata ed accertata la tempestività dell'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Se deve essere accolto l'appello.
Tassa di giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto:
A. La vertenza trae origine dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione 17 febbraio 1997, mediante la quale la Pretura di Lugano, sezione 5, ha concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'attore al precetto esecutivo fatto spiccare dal dante causa dei convenuti in data 14.11.1996. Il credito posto in esecuzione (lire italiane 50 Mio, pari a franchi 42'000.--) era stato riconosciuto dall'attore in favore di __________
B. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato che tale riconoscimento di debito non è da interpretarsi come un'ammissione condizionata all'esistenza di una o più ricevute nelle mani di __________: la loro esistenza veniva infatti pacificamente riconosciuta dall'attore stesso nel momento in cui redigeva lo scritto in questione. Il credito vantato dai convenuti è pertanto stato considerato fondato su di un riconoscimento di debito astratto ai sensi dell'art. 17 CO.
Il Pretore ha inoltre respinto le tesi attoree volte a dimostrare che il riconoscimento di debito sarebbe stato viziato da timore in seguito alle minacce di __________, rispettivamente che il debito sarebbe già stato estinto dalle prestazioni fornite da __________ per le spese di sostentamento e di studio del figlio del creditore, __________, non essendo comprovata né l'esistenza di un mandato di servizio né la sua eventuale connessione con le somme ricevute.
C. Con il presente appello __________ ripropone la tesi secondo cui i soldi ricevuti da __________ sono stati spesi per il mantenimento agli studi per oltre due anni del di lui figlio __________, come confermato dalle dichiarazioni scritte di quest'ultimo (doc. B3 e B4) e dai testi __________ e __________, elementi probatori che il primo giudice non avrebbe debitamente considerato. Ribadisce che il corrispondente riconoscimento di debito sarebbe stato firmato a causa delle minacce formulate da __________, atteggiamento che ha peraltro reso necessario l'intervento della polizia comunale al domicilio dell'attore per ben due volte. __________ rileva inoltre d'aver consegnato a __________ e a __________ apparecchiature per lire italiane 25 Mio, ragion per cui il debito pagato dalla famiglia __________ sarebbe a maggior ragione estinto.
D. Nelle proprie osservazioni gli appellati chiedono la reiezione del gravame, rilevando in sostanza che le eccezioni sollevate dall'appellante sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori.
in diritto:
In realtà, come pertinentemente rilevato dal primo giudice, il riferimento alle ricevute non può essere interpretato nel senso che la loro produzione fosse condizione di pagamento. Riconoscendosi debitore di 50 Mio di lire italiane "come da ricevute in possesso dello stesso __________ ", l'attore ha piuttosto ammesso la circostanza che il creditore era in possesso di ricevute corrispondenti a detto importo. In altri termini, qualora il debitore avesse onorato il debito così riconosciuto, il creditore non avrebbe più potuto prevalersi delle ricevute in suo possesso.
L'obiezione non regge già per il fatto che le spese relative al figlio __________ furono sostenute nel corso degli anni 1985-1988, mentre il riconoscimento di debito è del novembre 1991, quindi successivo alla sua pretesa estinzione.
Neppure può essere seguita la tesi di una compensazione del debito riconosciuto con il credito vantato in base alle spese sostenute per il figlio __________. Benché possa essere considerato dimostrato che __________ abbia effettivamente sostenuto tali spese (direttamente o tramite la __________), per nulla provato è invece che ciò sia avvenuto in base ad un mandato di servizio. Al contrario, dagli atti emerge piuttosto che __________ progettava di aprire un centro fisioterapico che intendeva far dirigere da __________, da lui appunto formato a tale scopo con conseguente assunzione delle relative spese (deposizioni A. __________ e ____________________). Ne è conferma il fatto che i prestiti concessi dai genitori di __________ erano anche destinati a permettere a __________ un aumento di capitale della __________, alla quale avrebbe dovuto far capo il centro di benessere (doc. 5). In altra occasione, le spese per un corso di formazione a Torino sono state anticipate dai genitori "per conto del dott. __________ " (doc. 6 e deposizione __________). Anche la teste __________ conferma che __________ ha a lungo soggiornato presso __________ in quanto incaricato di allestire un centro di fisioterapia al primo piano di casa __________.
L'accertamento che le somme consegnate a __________ dalla famiglia __________ erano dei prestiti in vista della creazione del centro di benessere non è infirmato dalle successive dichiarazioni del figlio __________. Questi manifesta la propria riconoscenza per l'aiuto ricevuto e ritiene ingiustificate le pretese di restituzione formulate dal padre, dopo che il progetto del centro venne abbandonato (documenti B3 e B4). Indipendentemente dalle successive ritrattazioni di __________ - che denunciò __________ per truffa e estorsione - la sua visione delle cose non poteva evidentemente impegnare il padre, che a tale credito non voleva rinunciare. Quest'ultimo era tutt'al più disposto a rinunciare agli interessi qualora il figlio avesse potuto trovare un'altra adeguata sistemazione lavorativa, come infatti avvenuto (cfr. riconoscimento di debito, in fine).
La compensazione del debito riconosciuto non può essere ammessa neppure in relazione agli apparecchi di fisioterapia ritirati da __________. Inanzitutto il numero e il valore degli apparecchi ritirati è del tutto incerto. Inoltre gli apparecchi erano stati acquistati nel 1985 dalla __________ e agli atti non risulta alcuna cessione a __________ degli stessi, rispettivamente del relativo credito verso __________.
Va infine esaminata l'eccezione secondo cui l'appellante avrebbe firmato il riconoscimento di debito sotto minaccia di __________ (art. 29 CO).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 CO, il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato se nel termine di un anno non viene notificata alla controparte l'intenzione di non mantenerlo. L'appellante obbietta che lo stato di timore sarebbe persistito fino a pochi mesi prima della morte di __________ (1997), ragion per cui il termine sarebbe stato rispettato con la contestazione del riconoscimento di debito in sede di rigetto d'opposizione (febbraio 1997).
Già di primo acchito non par verosimile che lo stato di timore sia persistito ininterrottamente per un così lungo lasso di tempo, né l'appellante riesce a provare tale circostanza. Egli ammette anzi che nei periodi in cui __________ era ricoverato non era soggetto ad alcuna pressione. Giova poi ricordare che il 22 settembre 1992 __________ ha denunciato __________ per il reato di truffa: v'è da presumere che tra denunciante e denunciato i contatti siano stati interrotti durante la lunga e laboriosa inchiesta penale, sfociata nel decreto di non luogo a procedere del 6 febbraio 1996. La teste __________ ricorda le ripetute minacce cui indulgeva __________ nei confronti di __________, ma le riferisce al periodo in cui lei stessa alloggiava a __________, quindi ancor prima del riconoscimento di debito. Neppure __________, che nel 1995 si dichiarava al corrente delle minacce subite dal padre all'epoca del riconoscimento di debito, accenna a intimidazioni successive (doc. B4).
In conclusione, l'eccezione fondata sul timore di __________ al momento del riconoscimento di debito deve essere respinta in quanto non tempestivamente notificata alla controparte.
per i quali motivi richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 30 settembre 2000 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 900.--, anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Questi rifonderà inoltre fr. 900.-- a controparte quali ripetibili.
Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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