AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.186
Data decisione, Autorità: 09.04.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00186
Lugano 9 aprile 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a giudicare sul ricorso per nullità presentato il 2 ottobre 2000 da
nei confronti della decisione 31 agosto 2000 del collegio arbitrale delle falegnamerie, composto dall'avv. __________ (presidente), __________, e __________, __________
volto ad ottenere l’annullamento del lodo arbitrale e la conferma del giudizio della Commissione Paritetica Cantonale, con protesta di spese e ripetibili;
mentre __________ con osservazioni 15 novembre 2000 si è opposta al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nel febbraio 1998 il __________ segnalava alla Commissione Paritetica Cantonale delle falegnamerie la sua perplessità sul calcolo del salario medio aziendale dei lavoratori qualificati impiegati presso la falegnameria __________. Esso in particolare evidenziava come in tale ditta la media salariale di quei lavoratori (fr. 4'963.70) risultasse di molto superiore al salario mensile medio previsto dal CCL per le falegnamerie, le fabbriche di mobili e serramenti (fr. 4'653.- nel 1998), ciò che era in sostanza dovuto al fatto che tra i lavoratori qualificati era stato impropriamente inserito anche il signor __________, contitolare della ditta che verosimilmente svolgeva altre mansioni, con un salario mensile di fr. 9'200.-. Da qui la richiesta di esaminare se non fosse il caso, per quell'anno e per il precedente, di estromettere dal calcolo il suo salario, ciò che comportava una riduzione dei salari medi della ditta al di sotto delle somme previste dal CCL (fr. 4'493.-) e quindi la necessità di un loro adeguamento.
La Commissione Paritetica Cantonale, con decisione 12 novembre 1998, appurato che a __________, sia pure tecnico falegname, competessero anche compiti direttivi all'interno della ditta ai sensi dell'art. 3.2 del CCL nazionale, ha deciso di estromettere il suo salario dal calcolo dei salari medi dei lavoratori qualificati, e, rilevando che i salari medi previsti dal CCL non erano più rispettati, ha invitato la ditta ad effettuare i necessari adeguamenti salariali per gli anni 1997 e 1998.
Il 7 gennaio 2000 la Commissione, così richiesta dalla ditta, ha provveduto a riesaminare la fattispecie, giungendo tuttavia alla medesima conclusione, anche per l'anno 1999.
Con ricorso 7 febbraio 2000 la ditta __________ ha impugnato quest'ultima decisione davanti al collegio arbitrale delle falegnamerie, evidenziando come __________ non potesse essere considerato un tecnico falegname: egli svolgeva infatti il suo lavoro al pantografo come un semplice operaio e non faceva parte dell'ufficio tecnico. A titolo conciliativo si era comunque detta disposta a inserire un salario ridotto.
Con decisione 31 agosto 2000 il collegio arbitrale ha parzialmente accolto il ricorso, autorizzando con ciò la ditta a considerare per __________ un salario di fr. 7'500.-, fermo restando che il calcolo delle medie salariali andava rettificato in funzione di questo dato. Pacifico che egli fosse un falegname qualificato di provato valore, gli arbitri hanno innanzitutto ritenuto che la sua attività al pantografo non fosse tutto sommato tale da far venir meno tale qualifica, dal che la legittimità della decisione di tener conto del suo salario nell'ambito del calcolo della media aziendale. Quanto al concreto salario da considerare nel calcolo, gli arbitri, atteso che egli, siccome coazionista della ditta, aveva un interesse proprio al buon andamento della stessa, ciò che sicuramente lo portava ad un maggior impegno orario rispetto ad un comune dipendente, hanno concluso di riconoscergli, per i calcoli succitati, un salario di fr. 7'500.-.
Il __________, il 2 ottobre 2000, onde evitare un pericoloso precedente, ha inoltrato a questa Camera il ricorso per nullità che qui ci occupa, con cui chiede l'annullamento della decisione del collegio arbitrale e la conferma del giudizio della Commissione Paritetica: a suo dire, il salario di __________, in quanto tecnico falegname con mansioni che non si configuravano nell'attività tradizionale del falegname, non poteva essere considerato per il calcolo delle medie salariali come quello di un normale lavoratore specializzato, tanto più per il fatto che egli era contitolare della __________, nella quale pure svolgeva funzioni direttive (art. 3 CCL); irrilevante e comunque non provato era il fatto che egli avesse svolto un numero di ore supplementari molto superiori a quello di altri lavoratori; l'assegnazione di un salario elevato a un lavoratore, nella misura in cui portava artificiosamente ad aumentare la media dei salari, era inoltre illecita; incomprensibile era infine la riduzione a fr. 7'500.- dello stipendio da computare; a suo dire, la soluzione adottata dal collegio arbitrale era dunque contraria all'ordinamento convenzionale, il che imponeva l'annullamento della decisione impugnata, del tutto arbitraria.
Delle osservazioni 15 novembre 2000 con cui la ditta __________ si è opposta al gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
6.1 Nella presente fattispecie è pacifico che il ricorrente __________ non era parte della procedura arbitrale, nella quale in effetti si opponevano da un lato la __________ e dall'altro la Commissione Paritetica (cfr. art. 5, 7, 8 e 16 della Procedura davanti al collegio arbitrale, disposizioni emanate in base all'art. 5.4 del CCL); d'altro canto nemmeno risulta che quel sindacato abbia subito un pregiudizio dal fatto che gli arbitri abbiano in parte modificato il calcolo sulle medie salariali della __________, tanto più che nemmeno è stato provato che qualche dipendente di quest'ultima fosse effettivamente aderente al sindacato.
In tali circostanze si deve senz'altro concludere che il ricorrente non era di principio legittimato ad impugnare il lodo arbitrale.
6.2 È vero che il Tribunale federale ha riconosciuto alle associazioni sindacali la capacità di agire in causa, in luogo o accanto ai lavoratori, se e nella misura in cui esse difendevano un interesse collettivo comprendente non solo l'interesse personale dei loro membri ma anche quello di altri lavoratori che svolgevano quel medesimo mestiere (DTF 114 II 345; IICCA 1° dicembre 2000 in re S./G. SA). È però altrettanto vero che tale riconoscimento attiene unicamente alla capacità di essere parte ad un determinato procedimento, ovvero alla legittimazione attiva, ma non invece alla legittimazione ricorsuale, la quale - come detto - presuppone l'esistenza di un gravamen.
D'altro canto, sempre secondo la giurisprudenza federale, affinché le associazioni sindacali possano agire in luogo o accanto ai lavoratori, occorre che esse siano abilitate dai loro statuti a salvaguardare gli interessi economici dei loro membri e che questi ultimi abbiano a loro volta la legittimazione per intentare loro stessi quell'azione, ovviamente finalizzata al conseguimento dell'interesse comune di una professione e non di una pretesa individuale (sentenze DTF e IICCA citate). Ora, nel caso di specie non risulta che i membri del sindacato potessero essere parte della procedura arbitrale che qui ci occupa, dal che l'evidente irricevibilità del ricorso per nullità (art. 97 cifra 5 CPC).
A questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 e segg.).
Quanto all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999 in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E. AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C., 19 aprile 2000 in re M. SA/C., 3 maggio 2000 in re B. SA/C.; DTF 122 III 316; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
7.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il salario di __________ non può essere escluso dal calcolo delle medie salariali per i lavoratori qualificati della __________ in forza del disposto di cui all'art. 3.2 lett. a del CCL nazionale, secondo cui "non sono assoggettati al CCL, se hanno funzioni direttive, i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami". Pacifico a questo stadio della lite che allo stesso, nonostante che il suo lavoro al pantografo non rientri nell'attività tradizionale del falegname, possa quanto meno essere attribuita la qualifica di "tecnico falegname" - per inciso, si osserva che nella lettera 16.2.1998 lo stesso ricorrente aveva addirittura dichiarato che __________ fosse un falegname qualificato di provato valore - tanto è vero che il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione del collegio arbitrale e la conferma di quella della Commissione Paritetica Cantonale, che per l'appunto aveva proposto tale qualifica, nulla agli atti, però, se non le sterili parole del ricorrente, permette di concludere che __________, malgrado fosse coazionista della ditta, svolgesse anche mansioni dirigenziali all'interno della stessa ai sensi della normativa: la resistente ha invero smentito seccamente tale assunto, precisando come egli lavorasse tutto il giorno in fabbrica, e gli stessi arbitri, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti fattuali, riservati all'udienza del 11 aprile 2000, hanno in definitiva concluso nella decisione impugnata che non sembrava che egli svolgesse tali attività.
Il giudizio degli arbitri sulla questione, fosse per ipotesi anche stato errato in diritto, non appare in ogni caso contrario al principio dell'equità e resiste dunque alla censura di arbitrio.
7.2 Sempre secondo il ricorrente, sarebbe irrilevante e comunque non provato che __________ avesse svolto una maggior quantità di ore lavorative per raffronto ad altri lavoratori, in quanto interessato al buon andamento della ditta, di cui in effetti era coazionista: esso conclude dunque che gli arbitri non potevano prevalersi di tale circostanza a fondamento delle loro tesi.
Ciò posto, non avendo il ricorrente preteso che l'eventuale accoglimento della censura avrebbe comportato la modifica del giudizio impugnato, una disamina della stessa si appalesa del tutto superflua e può tranquillamente essere omessa.
7.3 Del tutto infondata è per contro la censura con cui il ricorrente pretende l'illiceità di un salario elevato riconosciuto ad un singolo lavoratore, in quanto ciò porterebbe ad aumentare la media dei salari all'interno della ditta. Il CCL di categoria non prevede in effetti alcun salario massimo, per cui se e nella misura in cui un salario elevato si rivela giustificato, non vi è evidentemente motivo di non prenderlo in considerazione per il calcolo, ancorché ciò potrebbe aver indirettamente conseguenze per gli altri lavoratori, aumentando la media dei salari all'interno della ditta. Va d'altro canto ricordato che lo scopo della regolamentazione relativa al calcolo dei salari medi non è tanto quello di garantire un salario minimo ai lavoratori
7.4 Quanto alla riduzione da fr. 9'200.- a fr. 7'500.-, ai fini del calcolo dei salari medi, del salario di __________, la stessa è ovviamente avvenuta sulla base di considerazioni di carattere equitativo, che in concreto non vi è motivo di rimettere in discussione, non risultando arbitrarie: il collegio arbitrale ha innanzitutto accertato che a __________ poteva senz'altro essere riconosciuto quanto meno il salario di un falegname specializzato; essendo egli attivo al pantografo, che richiedeva anche della programmazione informatica, la sua remunerazione andava in ogni caso ritoccata verso l'alto; anche la sua età e soprattutto la lunga ed ininterrotta esperienza lavorativa nella ditta (dal 1974) giustificavano infine un'aumentata remunerazione.
In ogni caso il ricorrente non ha assolutamente preteso che il riconoscimento di un minor importo sarebbe stato più equo.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili - queste ultime da attribuirsi alla resistente, nonostante non ne abbia fatta esplicita richiesta nelle proprie osservazioni, non potendosi in tale atteggiamento presumere una rinuncia da parte sua (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 148) - seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
Visto per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia
I. Il ricorso per nullità 2 ottobre 2000 del __________ è respinto.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla __________ fr. 100.- di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione al presidente del collegio arbitrale delle falegnamerie avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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