AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.447
Data decisione, Autorità:
25.09.2013, PRPEN
Titolo:
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso; assoluzione
Incarto
n.
81.2012.447
DA 4771/2012
Bellinzona
25
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: . DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 4771/2012
del 29 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, il 20 agosto 2012 a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso un suo
appartamento in ristrutturazione, come muratore, __________, cittadino rumeno
sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in
Svizzera;
e propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
300.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Alla multa di fr.
200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 segg.;
84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 4771/2012 del 29 ottobre 2012.
-
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a
carico dello Stato, il quale rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 1'321.90 a titolo di indennità.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
-
Intimazione a:
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster