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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.183
Data decisione, Autorità: 11.04.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00183
Lugano 11 aprile 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00459 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione 21 giugno 1996, da
al quale, deceduto in corso di causa, è subentrata
patr. dall' avv. __________
contro
patr. dall' avv. __________
con la quale è chiesta la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di Fr. 180'032.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 1995 e che il Pretore, con sentenza 6 settembre 2000, ha integralmente respinto.
Appellante l'attrice la quale, con atto di appello 26 settembre 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la pretesa di petizione mentre la controparte, con osservazioni 2 novembre 2000 postula la reiezione del gravame e la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
La qualifica del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti - problematica inizialmente contestata e basata su antitetiche posizioni delle parti durante l'intero scambio degli allegati scritti, ossia quale mutuo per la parte attrice e donazione per il convenuto - è stata risolta durante la fase istruttoria grazie all'inequivocabile deposizione del teste __________ che ha confermato l'esistenza di un contratto di donazione.
La parte attrice, abbandonata così la tesi principale del mutuo da restituire, ha riconosciuto la donazione quale causa del trasferimento del denaro. Tuttavia, per poter giustificarne la restituzione, l'ha qualificata, come del resto già addotto in via subordinata con la petizione, quale donazione gravata dall'onere di corrispondere al donante, regolarmente e vita natural durante, l'importo di Fr.1'000.- al mese, onere che il convenuto avrebbe mancato di adempiere a partire dal settembre 1995.
Il convenuto, per contro, ha sostenuto non esservi alcun obbligo a suo carico, avendo egli effettuato dei versamenti di Fr. 1'000.-, in modo irregolare, per puri motivi di gratitudine e disponibilità finanziaria permettendoglielo.
Con l'appello e le osservazioni all'appello le parti riprendono le rispettive argomentazioni a comprova una dell'esistenza e l'altra dell'inesistenza dell'onere gravante la donazione.
3.1 Per l'art. 245 cpv. 1 CO la donazione può essere gravata da un onere. L'onere è una clausola accessoria della donazione che crea un dovere per il donatario ma non è considerata dalle parti contraenti quale contropartita della donazione (OR-Vogt, ad art. 246 n. 1; Tercier, Les contrats spéciaux, n. 1421/1422).
Nel caso di specie non si può parlare di onere collegato alla donazione dell'importo di danaro poiché, per la testimonianza __________, l'intenzione del donante __________ era quella di donare ottenendo però in compenso, da parte del donatario __________, il versamento dell'importo mensile di Fr. 1'000.-, vita natural durante. E che questa fosse l'intenzione del donante è dimostrato dal suo atteggiamento successivo quando, nel novembre 1995, fa scrivere al donatario reclamando la restituzione del mutuo (che tale non era) ma evocando, pure, la disponibilità di rinunciare al rimborso qualora il donatario si fosse impegnato con una dichiarazione (evidentemente scritta) a corrispondergli, vita natural durante, l'importo di Fr. 1'000.- mensili (doc. D).
I versamenti ricorrenti dovevano così essere la controprestazione della donazione per cui, stante che la donazione è tale quando avviene senza prestazione corrispondente (art. 239 CO), non si sarebbe in presenza di una donazione ma di un negozio a prestazioni corrispettive.
In ogni caso non si può parlare di donazione gravata da onere percui non è ipotizzabile un suo inadempimento con la conseguenza, come chiesto in causa, della revoca della donazione e della restituzione della somma donata.
3.2 L' impegno corrispettivo della cessione della somma di danaro è configurabile invece giuridicamente quale rendita vitalizia (art. 516 e seg. CO) poiché trattasi di una prestazione fissa, ad intervalli regolari e da eseguirsi sino al momento della morte del creditore. Nel caso concreto era voluta da __________ a titolo oneroso poiché combinata con la cosiddetta donazione.
La rendita vitalizia presuppone, per la sua validità, la forma scritta (art. 517 CO). Questa esigenza di forma assume grande importanza proprio quando la promessa di versare la rendita è fatta in contropartita di un impegno che non è sottoposto a forma speciale come, appunto, il trasferimento di una somma di danaro (Tercier, op. cit. n. 5425).
non ha sottoscritto nessun impegno in tal senso, anzi si è rifiutato di farlo (teste __________), e __________ si è adagiato a questa situazione ("si accontentò della parola del nipote" come riferito dal teste __________). Con il che non vi è stata valida pattuizione della rendita vitalizia ed i pagamenti che ne sono seguiti sono avvenuti, come afferma il convenuto, a titolo grazioso. La controprestazione del trasferimento dell'importo di Fr. 230'032.- non è quindi nata giuridicamente e di conseguenza non vi può essere suo inadempimento.
Ne discende che, non essendo stata pattuita validamente alcuna controprestazione, la dazione di danaro di __________ ad __________ va considerata quale donazione senza che sia data alcuna situazione che giustifichi una sua revoca.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
L'appello 26 settembre 2000 di __________ è respinto.
La tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'000.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte Fr. 3'500.- per ripetibili d'appello.
Intimazione a__________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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