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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.176
Data decisione, Autorità: 03.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00176
Lugano 3 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA1997.00018 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 febbraio 1997 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
__________ (quale erede di __________) rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 47'262.-- oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 10 agosto 2000, ha parzialmente accolto fino ha concorrenza di fr. 32'724.60, respingendo invece integralmente la riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto la condanna di __________ al versamento di fr. 50'000.--;
appellante il convenuto, che con atto d’appello 19 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’integrale reiezione della petizione e dell’accoglimento della propria domanda riconvenzionale;
mentre l'attore, con osservazioni 19 ottobre 2000, postula la reiezione del gravame con protesta di spesa e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti in questione:
se deve essere accolto l’appello,
tassa di giudizio ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. La vicenda si situa nell’ambito dell’edificazione sul mappale n. __________RFD di __________ e del relativo contratto per prestazioni d’architetto. Inizialmente la progettazione era stata affidata ad altro architetto, ma la costruzione era stata sospesa. In un secondo tempo il committente ha affidato la fase esecutiva all’attore, incaricato d’allestire preventivi e capitolati, della direzione lavori e della liquidazione finale. L’onorario è stato stabilito a corpo per un montante forfetario di fr. 40'000.-- (doc. A cifra 7). Per eventuali prestazioni supplementari, le parti hanno pattuito una remunerazione a tempo in ragione di fr. 80.--/ora (doc. A cifre 3.2, 4 e 5.3).
B. Nel corso dell’edificazione è stata decisa tutta una serie di modifiche e di lavori supplementari rispetto ai progetti originali, onde tener conto dei desideri degli acquirenti dei due immobili. Parallelamente all’aumento dei costi di costruzione per oltre mezzo mio di franchi, anche l’onorario spettante all’attore venne rivisto, con conseguente versamento di ulteriori acconti per fr. 39'951.-- oltre ai fr. 40'000.-- inizialmente previsti dal contratto.
Il 26 febbraio 1996 l’attore ha trasmesso al convenuto la propria nota d’onorario finale per un totale di fr. 122'736.--dal quale andavano dedotti gli acconti ricevuti per complessivi fr. 79'951.--. La petizione verte appunto sulla condanna del committente al pagamento del saldo di detta nota d’onorari.
C. La parte convenuta si è opposta integralmente alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di __________ al pagamento della somma di fr. 50'000.-- a seguito di un asserito pregiudizio subito per l’errato preventivo dei costi di costruzione allestito dall’attore.
D. Con sentenza 10 agosto 2000 il Pretore ha ritenuto destituita di ogni fondamento la domanda riconvenzionale di fr. 50'000.--, non essendo il convenuto riuscito a dimostrare che la mancata redditività dell’operazione immobiliare sia dovuta ad errori da parte di __________ piuttosto che ad un errata valutazione del rapporto costi-benefici.
Passate in rassegna le singole poste della nota d’onorario finale di __________, il Pretore ha riconosciuto il diritto di __________ a percepire il 10% sui costi supplementari della costruzione, conformemente ad un complemento del contratto intervenuto tra mandate e mandatario. Sostanzialmente ammesse sono parimenti state le pretese attoree relative ad un supplemento per ore lavorative prestate per la scelta di materiali (fr. 17'302.80) rispettivamente per una ristrutturazione a __________ (fr. 2'000.--). Altre poste della nota d’onorari sono invece state stralciate. In conclusione, il primo Giudice ha ammesso le pretese dell’attore limitatamente a fr. 112'675.--, da cui vanno dedotti gli acconti già versati di fr. 79’951.--, condannando pertanto il convenuto al versamento di fr. 32'724.60 oltre interessi al 5%.
E. Con il presente appello il convenuto ribadisce la propria pretesa riconvenzionale di fr. 50'000.--, avendo l’appellato già incassato molto più del dovuto. Quest’ultimo non avrebbe infatti eseguito correttamente neppure le prestazioni incluse nella mercede a corpo. Questa andrebbe pertanto ridotta e l’attore dovrebbe essere inoltre condannato a rimborsare gli acconti percepiti in esubero per prestazioni supplementari non provate.
Nelle proprie osservazioni l’appellato chiede la reiezione integrale del gravame, richiamando gli argomenti e le conclusioni tratte dal primo Giudice.
Considerato
In diritto:
Come correttamente accertato dal Pretore, il superamento del preventivo originario è riconducibile soprattutto ai lavori supplementari decisi in un secondo tempo. Un confronto tra il preventivo ed i costi finali è quindi improponibile. D’altronde agli atti figura unicamente la distinta finale dei costi di costruzione (doc. C) mentre non è mai stato prodotto il preventivo iniziale dettagliato dei costi.
Né l’appellante può essere seguito laddove ritiene non provato che l’attore abbia effettivamente eseguito le prestazioni remunerate con la mercede a corpo. Non può infatti essere messo seriamente in discussione il fatto che __________ abbia assicurato la direzioni lavori nell’edificazione dei due immobili. Il perito giudiziario ritiene anzi che il compito di __________ non doveva essere dei più facili, in particolare per le interruzioni dei lavori e per le modifiche intervenute (perizia pag. 9). È pur vero che il perito, in assenza di documentazione sufficiente, non ha potuto pronunciarsi sull’esecuzione di altri incarichi contrattuali, quale l’allestimento dei capitolati d’appalto e le relative delibere. D’altro canto l’appellante non ha mai sostenuto che queste mansioni non siano state espletate (ed infatti gli immobili sono stati portati a termine) o che siano state svolte da altri (contrariamente a quanto previsto contrattualmente). Risulta invece che il committente abbia versato a __________, dopo i primi fr. 40'000.--, ulteriori acconti durante la costruzione, segnatamente in concomitanza con le rilevanti modifiche esecutive. Si noti che a quel momento il committente era sicuramente già al corrente degli aumenti sostanziali dei costi di costruzione rispetto ai preventivi (deposizioni __________ e __________) ragione per cui appare ora contrario alla buona fede appellarsi a violazioni contrattuali, per altro non dimostrate.
Nell’allegato d’appello stesso si riconosce che sono stati effettuati dei lavori supplementari per fr. 533'728.--. Dall’incarto risulta per altro che il committente ha espressamente accettato di corrispondere un onorario aggiuntivo fissato al 10% dei menzionati costi supplementari. Nel fax 19 ottobre 1995 (doc. O) il committente conferma esplicitamente all’architetto di riconoscergli, oltre alla mercede a corpo contrattuale, “il 10% di onorario sui costi definitivi dei complementi e delle modificazioni edilizie”. E' dunque correttamente che il Pretore ha ritenuto legittima la pretesa attorea di fr. 53'372.80 in relazione alle modifiche di costruzione decise in un secondo tempo; ciò indipendentemente dalla dimostrazione di un impegno molto più rilevante da parte del mandatario. Si noti comunque che anche la perizia, pur non pronunciandosi sull’onorario dovuto, ammette che le modifiche abbiano considerevolmente complicato il lavoro di __________ in quanto non furono cambiamenti di poco conto, ma veri e propri sconvolgimenti, con cambiamento di destinazione di diversi vani e con la trasformazione di una villa in una casa di più appartamenti.
Per i quali motivi
pronuncia:
I. L’appello 19 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 1'000.--
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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