AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.175
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00175
Lugano 22 magio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1997.00073 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 6 giugno 1997 da
rappr. Dall'avv. __________
Contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 13'544.85 oltre interessi;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna di controparte al pagamento di un importo da stabilirsi dal giudice in base alla perizia giudiziaria, somma fissata in fr. 9'122.- in sede conclusionale;
domanda riconvenzionale cui l'attore si è opposto;
sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 29 agosto 2000, con cui ha accolto la petizione per fr. 460.- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
appellante l'attore con atto di appello 20 settembre 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione o almeno per fr. 5'000.- e in subordine di modificare il dispositivo su tasse, spese e ripetibili di primo grado;
appellante adesivamente i convenuti con atto d'appello 31 ottobre 2000, con cui chiedono la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso di ammettere la riconvenzione per fr. 5'600.-, il tutto protestando spese e ripetibili;
mentre l'attore con osservazioni 5 dicembre 2000 postula la reiezione dell'appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1994 i coniugi __________ e __________ incaricarono verbalmente __________, muratore in proprio, di procedere alla riattazione e ristrutturazione di un rustico sito sul mappale N. __________RT di __________, di proprietà di __________.
I lavori vennero portati a termine nel giugno 1995.
B. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna in solido dei committenti al pagamento di fr. 13'544.85.
Egli rileva in sostanza come le fatture da lui emesse per complessivi fr. 119'705.-, riferite anche ad alcune opere inizialmente non previste dal contratto, gli sarebbero state pagate solo in ragione di fr. 106'522.-, con un saldo a suo favore pertanto di fr. 13'183.-, somma a cui andavano aggiunti gli interessi moratori di fr. 263.85 nel frattempo maturati e le spese esecutive di fr. 98.-.
C. I convenuti si sono opposti alla petizione, evidenziando di aver concluso un contratto di appalto con un prezzo forfetario (a corpo) di fr. 100'000.-, di modo che, non avendo essi ordinato lavori supplementari, nulla era dovuto oltre quella somma.
Rilevata l'esistenza di tutta una serie di difetti nell'opera realizzata, in particolare carenze nelle rifiniture del camino, infiltrazioni d'acqua dal soffitto della camera dove passava la cappa del camino e crepe nella camera matrimoniale, essi in via riconvenzionale hanno chiesto che la controparte fosse tenuta a rifondere loro un importo da stabilirsi dal giudice sulla base della perizia giudiziaria che sarebbe stata allestita, somma quantificata in sede conclusionale, tenendo anche conto di un importo di fr. 3'522.- pagato in eccesso, in fr. 9'122.-.
D. Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Segretario assessore ha accolto la petizione per fr. 460.- e respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure, premessa l'esistenza nella fattispecie di un contratto di appalto, ha innanzitutto accertato, in particolare sulla base dell'interrogatorio formale dell'attore, che le parti avevano effettivamente concordato un importo forfetario di fr. 100'000.- per l'esecuzione dei lavori di riattazione; non compresa nel contratto originario, diversamente dall'esecuzione dei balconi, era per contro la creazione di un seminterrato a monte del rustico e di una scala interna in legno, interventi che giustificavano una retribuzione supplementare di fr. 6'982.-, così che in definitiva l'attore poteva pretendere una remunerazione complessiva di fr. 106'982.- e dunque, dedotti gli acconti già percepiti, ne risultava un saldo a suo favore di fr. 460.-. Quanto alla riconvenzionale, la stessa è stata respinta sia per motivi d'ordine che di merito: il primo giudice ha dapprima rilevato l'irricevibilità della domanda giudiziaria che non specificava, se non in sede conclusionale, la somma richiesta; in ogni caso i difetti dell'opera, che a giudizio dei convenuti avrebbero giustificato la loro pretesa, erano stati notificati tardivamente.
Gli oneri processuali e le ripetibili delle due cause sono stati infine caricati alle parti in base alla rispettiva soccombenza, ritenuto che le spese peritali andavano ripartite per metà sulla petizione e per metà sulla riconvenzionale.
E. Con l'appello l'attore chiede di accogliere integralmente la petizione o almeno per fr. 5'000.- e in via subordinata di modificare il dispositivo di prima sede su tasse, spese e ripetibili.
L'appellante contesta innanzitutto il giudizio con cui il Segretario assessore aveva accertato che le parti si fossero accordate per un contratto a corpo, fermo restando comunque che anche in tale evenienza gli sarebbe dovuta una remunerazione supplementare per l'esecuzione dei balconi; in via subordinata pretende la corresponsione di fr. 5'000.- che la controparte aveva a suo tempo dichiarato di trattenere a titolo di garanzia. Contestati erano infine l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili riferite alla petizione e alla riconvenzionale, come pure la ripartizione delle spese peritali.
F. Con l'appello adesivo i convenuti chiedono per contro di ammettere la domanda riconvenzionale per fr. 5'600.-, somma necessaria ad ovviare ai difetti riscontrati dal perito giudiziario: contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda era in effetti ricevibile, la pretesa non essendo quantificabile dall'inizio; i difetti erano invece stati notificati tempestivamente.
G. Delle osservazioni all'appello e all'appello adesivo, con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
Si tratta di argomentazioni palesemente infondate.
1.1 Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stata stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
Pur essendo di principio vero che in presenza di lavori di riattazione o ristrutturazione d'immobili la pattuizione di un contratto d'appalto a forfait non è usuale, nel caso di specie è provato in maniera incontrovertibile che le parti si sono accordate proprio in tal senso: è stato lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale (ad 3, 5 e 6), ad ammettere la circostanza (cfr. però anche l'interrogatorio formale __________ ad 7), per cui egli è assai malvenuto a sostenere in questa sede la tesi contraria, oltretutto sulla base di semplici indizi.
1.2 Nell'ipotesi di conferma dell'esistenza di un contratto d'appalto a forfait, l'attore, asserendo come alcuni interventi non fossero compresi nel contratto, pretende nondimeno di aver diritto ad una mercede supplementare, non solo per la creazione del seminterrato a monte del rustico e della scala interna, bensì anche per i balconi.
L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che la realizzazione dei balconi non era prevista nel contratto originario: mentre l'attore ha dichiarato in causa che ciò costituiva un extra (cfr. anche il suo interrogatorio formale ad 3 e 8), i convenuti a loro volta hanno addotto come lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito direttamente da loro. Non è però stato provato che l'attore sia stato incaricato di eseguire tale intervento rispettivamente che lo stesso sia stato accettato per atti concludenti: il teste __________, nipote di __________, ha in effetti dichiarato come ad un certo momento suo zio, con lui, si fosse recato sul posto con il materiale necessario per eseguire l'opera in questione e che egli in quell'occasione, con sorpresa, constatò che l'attore la stava già eseguendo, al che obiettò di non aver ordinato quel lavoro e quest'ultimo gli rispose che già due settimane prima avrebbe voluto comunicargli tale sua intenzione; lo zio nell'occasione concluse dicendo all'attore che "non era il sistema corretto di fare".
L'esistenza di un'opera supplementare realizzata senza il consenso dei committenti non legittima, di regola, l'appaltatore a pretendere una remunerazione supplementare; un'eventuale indennità è però eccezionalmente dovuta in base alle norme sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1310; DTF 71 II 242; IICCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M., 21 giugno 1995 in re E. AG/K., 8 maggio 1996 in re D./T., 15 marzo 2001 in re D./M. SA). Ora, mentre la consapevolezza dell'attore che l'opera non era compresa nel contratto esclude l'applicabilità delle norme sulla gestione d'affari senza mandato, all'attore non giova nemmeno il richiamo alle disposizioni sull'indebito arricchimento: non è innanzitutto provato, nonostante l'allestimento di una perizia tecnica, che l'intervento abbia comportato un eventuale arricchimento della committenza, tanto più che essa in ogni caso aveva già acquistato il materiale necessario, poi rimasto inutilizzato (cfr. teste __________); d'altro canto ad essere arricchita sarebbe stata semmai la sola proprietaria del rustico e non entrambi i convenuti, cui nell'occasione difetterebbe pertanto la legittimazione passiva. Ad ogni buon conto, e ciò vale in definitiva anche nell'ipotesi in cui si volesse eventualmente ritenere che l'opera sia stata accettata dalla committenza per atti concludenti, l'attore non ha assolutamente quantificato né tanto meno provato, pur avendone avuto la possibilità (il che esclude l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, cfr. per tante IICCA 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA, 27 giugno 1997 in re T.SA/N. AG, 1 settembre 1997 in re R./B.) - segnatamente mediante la perizia giudiziaria - l'ammontare delle sue spettanze per tale opera supplementare, cosicché, anche per questo motivo, non è possibile riconoscergli alcun importo.
1.3 Irricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è per contro la tesi con cui l'attore chiede il riconoscimento di fr. 5'000.-, asserendo che attualmente non vi sarebbe più motivo per i convenuti per trattenere un tale importo a titolo di garanzia.
La richiesta è in ogni caso infondata anche nel merito. È vero che i convenuti, per giustificare il mancato pagamento delle somme pretese dalla controparte, oltre a sostenere la tesi dell'esistenza di un contratto con mercede a corpo, avevano pure addotto in via abbondanziale che l'attore non aveva fornito loro la garanzia del 5% usuale in tali circostanze, per cui già nella misura in cui superava fr. 95'000.- la richiesta dell'attore era senz'altro da respingere. Nel querelato giudizio il giudice di prime cure, come detto, ha tuttavia ammesso la tesi dell'esistenza di un contratto a mercede forfetaria e con ciò riconosciuto all'attore un saldo residuo di fr. 460.-, ma non ha ritenuto necessario esaminare - evadendo implicitamente per la negativa la richiesta difensiva dei convenuti - se pure si giustificasse un'eventuale trattenuta di fr. 5'000.- a titolo di garanzia su quell'importo. Non essendovi dunque alcun importo trattenuto a titolo di garanzia, l'attore non può ovviamente chiederne l'eventuale liberazione a suo favore.
2.1 Giustamente il Segretario assessore ha rilevato come la richiesta di pronuncia di cui alla domanda riconvenzionale fosse proceduralmente irricevibile, siccome quantificata solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 11 e 12 ad art. 78; IICCA 17 settembre 1998 in re H./E. Ltd.). Nel caso di specie ben si può infatti ritenere che una quantificazione, almeno a grandi linee, dell'importo necessario alla riparazione dei (pochi) difetti rilevati era senz'altro possibile già all'inizio della causa, se la parte avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 78).
2.2 A prescindere da quanto precede, altrettanto corretto è l'assunto del primo giudice, che ha concluso per la tardività nella notifica dei difetti da parte dei convenuti.
2.2.1 Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se l’intempestività è accertata proceduralmente, il giudice non può ignorare simile circostanza e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 con rif.; IICCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.).
Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175; IICCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.).
2.2.2 Con la domanda riconvenzionale i convenuti si sono lamentati unicamente per l'esistenza di alcuni difetti, in particolare per carenze nelle rifiniture del camino, infiltrazioni d'acqua dal soffitto della camera dove passava la cappa del camino e crepe nella camera matrimoniale. Il perito giudiziario (perizia p. 11 e 12) ha chiaramente stabilito che quei difetti - tranne le crepe, che egli invero non ha constatato rispettivamente non ha considerato quale difetto - non erano occulti, ma facilmente accertabili già al momento della consegna dell'opera, avvenuta pacificamente nel giugno 1995 (petizione p. 7, risposta p. 4). Ebbene, solo il 31 agosto 1995 (doc. X) i convenuti hanno evocato la presenza di tutta una serie di difetti, preannunciando l'allestimento di una lista dettagliata con i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti in garanzia: tale scritto, eccessivamente vago, non costituisce tuttavia una valida notifica, non indicando in modo esatto e specifico gli eventuali difetti riscontrati così da consentire all'appaltatore la loro effettiva conoscenza (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 2. ed., n. 18 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2130; DTF 107 II 175; Rep. 1979 p. 312, 1993 p. 200; IICCA 5 dicembre 1995 in re B. SA/A. e lc., 11 ottobre 1995 in re C./P., 18 gennaio 1999 in re E. SA/R., 29 settembre 1999 in re P. SA/A. SA). La formale notifica dei 3 difetti di cui sopra è avvenuta quindi unicamente il 19 settembre 1995 (doc. Z), a distanza di oltre 2 mesi e mezzo dalla fine dei lavori. In tali circostanze, i convenuti non avendo oltretutto preteso in causa di aver provveduto a una precedente notifica verbale, ben si può concludere per la tardività della stessa (cfr. DTF 118 II 142 e IICCA 29 settembre 1999 in re P. SA/A. SA., ove è stata dichiarata tardiva una notifica avvenuta 5 settimane dopo la scoperta del difetto).
Quanto agli altri difetti accertati dal perito giudiziario - umidità della parete ovest, screpolatura piastrelle, infiltrazioni d'acqua in cantina, canna fumaria non rispettosa delle misure di sicurezza, difetti al torrino (perizia p. 7 e 8)
3.1 Con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore aveva fissato in fr. 1'000.- la tassa di giustizia per la petizione e in fr. 500.- quella per la riconvenzionale, nonché in fr. 1'900.- le ripetibili della petizione e in fr. 1'000.- quelle della riconvenzione. L'attore in questa sede chiede di ridurre la tassa di giustizia della petizione a fr. 900.- con ripetibili di fr. 1'740.- e di aumentare a fr. 600.- la tassa di giustizia della riconvenzione con un'indennità ripetibile di fr. 1'160.-. La richiesta non può essere accolta.
Nel fissare la tassa di giustizia e le ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso e di abuso, ciò che non è il caso se le stesse rientrano tra i minimi e i massimi della LTG rispettivamente della TOA (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).
Ora, ritenuto che gli importi assegnati dal Segretario assessore sono del tutto rispettosi dei limiti della LTG e della TOA, non vi è in concreto alcun valido motivo per modificarli.
3.2 Quanto alla richiesta dell'attore di modificare l'attribuzione delle spese peritali, caricate dal primo giudice per metà alla petizione e per metà alla riconvenzionale, ponendole a carico della sola riconvenzionale, la stessa deve pure essere disattesa.
Contrariamente all'assunto dell'attore, non è in effetti vero che la prova peritale concernesse unicamente la riconvenzione: buona parte dei quesiti e dei controquesiti peritali (domande 1-4) e pure del complemento di perizia (domanda 1 di parte attrice) si riferiva infatti alla petizione, così che in definitiva ben può essere confermato il giudizio con cui il primo giudice ha deciso di attribuirne il costo ad entrambe le cause (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 54 e seg. ad art. 148).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 600.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 31 ottobre 2000 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dagli appellanti adesivamente, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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