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Numero d'incarto: 72.2013.151
Data decisione, Autorità: 28.03.2014, PENAL
Titolo: Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
Incarto n. 72.2013.151
Lugano, 28 marzo 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 3 maggio 2013 al giorno 26 giugno 2013 (55 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 139/2013 del 4.12.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località,
nel periodo autunno 2011-03.05.2013,
senza essere autorizzato e sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che il suo agire poteva mettere in pericolo la salute di molte persone, acquistato, detenuto ed alienato sostanze stupefacenti;
e meglio, per avere:
1.1. acquistato, sia in vista di alienarli, sia allo scopo di assicurare il proprio consumo, almeno complessivi 914 grammi di cocaina al prezzo di CHF 50/60.- al grammo, e più precisamente:
Ø ca. 214 grammi (250 grammi dedotti 36 grammi, acquistati da __________ e da __________ __________, nel periodo gennaio-ottobre 2012, già oggetto del decreto di accusa DA 202/2013 del 16.01.2013), nel periodo ottobre 2011-maggio 2013, da spacciatori occasionali (di cui non ha fornito il nominativo)
Ø 700 grammi, nel periodo estate 2012-03.05.2013, (in ovuli da 10 grammi cadauno, di cui circa 50 grammi in data 03.05.2013) da __________;
1.2. detenuto, sulla sua persona, in data 03.05.2013, 63.97 grammi netti (74.9 lordi) di cocaina (di cui 48.78 grammi con purezza del 24%, 7.36 grammi con purezza del 22% e 7.83 grammi con purezza del 26%); sostanza, questa, destinata alla vendita e sequestrata dalla Polizia cantonale il medesimo giorno;
1.3. venduto, ad oltre 13 consumatori abituali, nel periodo autunno 2011-maggio 2013, complessivi 280/360 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.- al grammo, realizzando quindi un ricavo netto medio pari ad almeno complessivi CHF 14'000.-, e più precisamente per avere venduto almeno:
50/60 grammi a tale “__________”
15/20 grammi a __________
30 grammi a __________ (che dichiara di averne acquistati 50/60)
3 grammi a __________
40 grammi a __________
40 grammi a __________
30/50 grammi a __________
10/20 grammi a __________
24 grammi a __________
20 grammi a __________
5 grammi a __________
5 grammi a __________1 grammo a __________
7/42 grammi ad altre persone non meglio identificate;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. c e lett. d LStup;
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo fine 2011-maggio 2013,
senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno complessivi 490.03/570.03 grammi di cocaina, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (914 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi), nelle modalità descritte al punto 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 24 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto di 55 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
È pure
condannato 2. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Ed inoltre 3. Conferma il sequestro operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e dispone la confisca ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP dei seguenti oggetti, depositati presso il Servizio reperti (incarto 17638):
1 telefono cellulare Samsung IMEI __________ con tessera SIM n. __________
1 telefono cellulare I-Phone IMEI __________ con tessera SIM __________
1 bilancino di precisione marca Pocket Scale
419 sacchetti minigrip
1 confezione SIM Card Orange nr. __________
1 cannuccia di colore verde
1 tessera SIM Card WIND nr. __________
Conferma il sequestro dei 63.97 grammi netti di cocaina (reperto SAD nr. 7791/2013) operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e dispone la sua confisca e distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPP.
All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:30 alle ore 11:50.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Tenuto conto delle dichiarazioni rese da IM 1 in occasione del dibattimento del 19 febbraio 2014 nei confronti di __________ e __________, in merito al quantitativo acquistato da __________, che IM 1 ha indicato in 600 grammi di cocaina, le parti, dopo discussione, concordano che l’atto d’accusa va modificato nel senso che il quantitativo di cocaina acquistato da IM 1 a __________ di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, va modificato in 600 grammi invece che 700 grammi. Di conseguenza, il quantitativo totale di cocaina acquistata è di 814 grammi invece che 914 grammi.
Ne consegue che il quantitativo consumato di cui al punto 2. dell’atto d’accusa scende a complessivi 390.03/470.03 grammi, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (814 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi).
Le parti concordano altresì che la pena proposta di 24 mesi di pena detentiva, viene ridotta alla pena detentiva di 22 mesi.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 139/2013 del 4.12.2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
“acquistato, sia in vista di alienarli, sia allo scopo di assicurare il proprio consumo, almeno complessivi 814 grammi di cocaina al prezzo di CHF 50/60.- al grammo, e più precisamente:
ca. 214 grammi (250 grammi dedotti 36 grammi, acquistati da __________ e da __________, nel periodo gennaio-ottobre 2012, già oggetto del decreto di accusa DA 202/2013 del 16.01.2013), nel periodo ottobre 2011-maggio 2013, da spacciatori occasionali (di cui non ha fornito il nominativo)
600 grammi, nel periodo estate 2012-03.05.2013, (in ovuli da 10 grammi cadauno, di cui circa 50 grammi in data 03.05.2013) da __________”;
"per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo fine 2011-maggio 2013,
senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno complessivi 390.03/470.03 grammi di cocaina, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (814 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi), nelle modalità descritte al punto 1”;
“IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 22 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto di 55 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP)”.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 7'140.--
spese fr. 780.--
IVA fr. 633.60
totale fr. 8'553.60
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'553.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'188.40
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 85.85
fr. 2'774.25
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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