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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.166
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00166
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire sull’istanza di assistenza giudiziaria 8 maggio 1995 -inc. no. 12'442 della Pretura del distretto di Bellinzona- di
volta ad ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria e la nomina di un avvocato d’ufficio allo scopo di promuovere un’azione di risarcimento danni contro i legali che lo hanno patrocinato in precedenti cause giudiziarie;
istanza che il Pretore con decreto 9 maggio 1995 ha respinto, senza prelevare tassa di giustizia o spese;
appellante l’istante, che con atto di appello 15 maggio 1995 chiede nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria e la nomina di un avvocato d’ufficio;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto e in diritto
che con istanza 8 maggio 1995 __________, dichiarandosi indigente, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria allo scopo di promuovere un’azione di risarcimento danni contro i legali che lo avevano successivamente patrocinato nella causa di divorzio, segnatamente per presunti errori da loro commessi nella difesa dei suoi interessi e per il fatto che contro la sentenza 13 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è stata inoltrata appellazione tardiva;
che con l’istanza egli ha altresì postulato la nomina di un avvocato d’ufficio per provvedere all’inoltro di tali cause, asserendo che nonostante le sue ricerche non gli era stato possibile trovarne uno di fiducia;
che con decreto 9 maggio 1995 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, rilevando come l’azione che l’istante intendeva promuovere difettasse del presupposto della parvenza di buon fondamento previsto dall’art. 157 CPC;
che infatti, a suo parere, l’appello, se anche fosse stato tempestivamente inoltrato, non avrebbe avuto probabilità di essere accolto, stante le ragioni esposte nella sentenza 13 gennaio 1995, segnatamente ai considerandi da 4 a 6;
che per l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che giusta l’art. 156 cpv. 1 CPC quest’ultima può essere chiesta, con domanda motivata, in ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art. 155);
che l’inoltro di una domanda di assistenza giudiziaria non crea ancora la litispendenza per la relativa azione di merito (Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, p. 75), la quale interviene unicamente al momento della consegna della petizione alla cancelleria del giudice adito o ad un ufficio postale (art. 167 CPC);
che di conseguenza nella fattispecie non ci si trova ancora in uno “stadio della causa” ai sensi del menzionato art. 156 cpv. 1 CPC, per cui la domanda di assistenza giudiziaria risulta senz’altro prematura;
che del resto, in virtù del capoverso 2 della stessa norma, alla controparte deve essere data possibilità di esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria, pena la nullità della decisione in merito alla sua concessione (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che nel caso di specie le controparti, cioè le persone contro cui dovrebbero essere introdotte in futuro le azioni di risarcimento danni, non sono state neppure espressamente designate nell’istanza e di conseguenza non sono state evidentemente poste in condizione di prendere posizione in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria;
che pertanto, a maggior ragione, l’istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta;
che per i medesimi motivi anche la domanda volta alla nomina di un avvocato d’ufficio, il quale proceda ad inoltrare le cause giudiziarie postulate dall’istante, non può, per il momento, trovare accoglimento;
che a questo proposito va inoltre aggiunto che in base all’art. 38 cpv. 1 CPC, di principio ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri, ritenuto che la capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC);
che tuttavia secondo l’art. 39 cpv. 2 CPC, quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio della causa, se attrice, e della nomina di un avvocato d’ufficio, se convenuta;
che il capoverso 3 dello stesso art. 39 CPC modera le drastiche conseguenze della menzionata comminatoria per l’attrice, disponendo per il giudice l’obbligo di designazione di un patrocinatore d’ufficio, quando la parte non ne abbia trovato personalmente uno di fiducia (ICCA 3 dicembre 1979 in re R. e R./W.);
che nel caso concreto l’istante non può quindi direttamente chiedere la nomina di un avvocato d’ufficio sulla base di quest’ultima normativa, non essendo stato in precedenza diffidato dal Pretore a munirsi di un patrocinatore (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5, 8 ad art. 39);
che la reiezione dell’istanza 8 maggio 1995 non impedirà tuttavia all’istante di far valere, se del caso, i suoi eventuali diritti in futuro;
che ciò tuttavia presuppone che egli, nel caso in cui ancora non trovasse alcun avvocato disposto a patrocinarlo, inoltri personalmente in Pretura una petizione (o un’istanza) contro le presunte controparti, secondo le formalità e le modalità imposte dall’art. 165 CPC (rispettivamente 292 CPC), con una succinta motivazione e con, già a questo momento, una domanda di assistenza;
che in tale occasione egli dovrà far rilevare la difficoltà della causa e l’impossibilità di trovare un patrocinatore, chiedendo nel contempo l’assegnazione del termine di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC per poterne cercare uno;
che il Pretore, nell’ambito del potere di apprezzamento che gli compete per quanto concerne la capacità processuale della parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7,8, 10, 12 ad art. 39), dovrà valutare se la stessa non sia eventualmente in grado di portare avanti la causa da sola, e nella negativa dovrà procedere alla diffida di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC;
che, se risulterà che nel termine assegnato la parte non è riuscita -nonostante gli sforzi profusi in tal senso- a trovare un avvocato di fiducia, il giudice dovrà procedere alla nomina del patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 CPC;
che il presente appello deve per contro essere respinto ai sensi dei considerandi;
che per evidenti motivi di opportunità (art. 148 cpv. 2 CPC), stante la condizione di indigenza dell’appellante, non si ritiene di caricare a quest’ultimo né la tassa di giustizia, né le spese;
Per i quali motivi,
viste le norme citate e l’art. 313 bis CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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