AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.162
Data decisione, Autorità: 18.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00162
Lugano 18 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari -inc. no. 156/94 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione (recte: istanza) 23 dicembre 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17’400.- oltre interessi, nonché di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO (pretese per licenziamento in tronco ingiustificato);
domande avversate dalla convenuta che ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza e sulle quali il Pretore con sentenza 2 maggio 1995 si è così pronunciato:
In parziale accoglimento dell’istanza l’__________ in __________ è condannata a pagare a __________ in __________ la somma di fr. 8’198.40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 maggio 1991.
Tasse e spese a carico dello Stato.
La convenuta rifonderà all’istante la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte istante che con atto di appello del 15 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per la somma di fr. 17’080.- oltre interessi, nonché di riconoscerle un’indennità per licenziamento ingiustificato; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 29 maggio 1995 ha postulato la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto 1° luglio 1990 __________ venne assunto dall’__________ (in seguito: __________) in qualità di collaboratore tecnico della prima squadra per la durata del campionato 1990-1991 (doc. A). Quale allenatore del sodalizio, grazie anche all’intermediazione di __________, venne in seguito designato il signor __________.
B. Il 17 ottobre 1990, dopo che l’11 ottobre __________, d’accordo con il club, aveva rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato a favore del signor __________, la società decise di sollevare il signor __________ dal suo incarico.
Di qui la presente causa.
C. Con istanza 23 dicembre 1993 , ritenendo di essere stato licenziato in tronco senza un valido motivo, ha chiesto la condanna dell’ al pagamento di quanto egli avrebbe guadagnato col decorso normale della durata determinata del contratto (art. 337c cpv. 1 CO), cioè di fr. 17’400.- oltre interessi, somma che corrispondeva alla remunerazione pattuita di lire 24’000’000 al cambio medio di allora (fr. 11.83 per 10’000 lire), dedotti gli acconti di fr. 11’000.- già versati. Egli ha inoltre rivendicato un’indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), il cui ammontare è stato lasciato al prudente giudizio del Pretore.
D. In sede di risposta l’__________ si è opposta integralmente alle pretese di controparte, protestando spese e ripetibili.
La convenuta ritiene innanzitutto che il contratto concluso con l’istante fosse condizionato o comunque subordinato a quello concluso con l’allenatore __________: ora, venendo meno quest’ultimo, era a suo parere evidente che anche quello relativo all’istante prendeva automaticamente fine. In via subordinata, se anche non fosse risultato che i due contratti erano collegati tra loro, la convenuta in ogni caso non doveva assolutamente nulla all’istante, dato che quest’ultimo si era reso responsabile di un abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non avendo ritenuto di prestare la sua collaborazione al nuovo allenatore.
Quanto alla somma richiesta, l’istante in ogni caso avrebbe dovuto lasciarsi imputare quanto aveva guadagnato o aveva omesso di guadagnare nel periodo di validità del contratto (art. 337c cpv. 2 CO), atteso comunque che a dipendenza del cambio lira/fr. il credito complessivo della controparte, pagabile in lire italiane, poteva tutt’al più ammontare a fr. 11’600.-, con riserva di una sua ulteriore riduzione.
E. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
F. Con sentenza 2 maggio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 8’198.40 oltre interessi, nonché a rifondere alla parte istante fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente escluso che il contratto di lavoro tra le parti fosse subordinato a quello concluso tra la convenuta e l’allenatore __________, ha parimenti escluso l’eventualità che l’istante avesse abbandonato ingiustificatamente il proprio impiego successivamente alle dimissioni dell’allenatore. Egli è pertanto giunto alla conclusione che l’esonero dell’istante, deciso in assenza di motivi gravi, era da ritenersi del tutto ingiustificato ai sensi dell’art. 337c CO.
Stando così le cose, il giudice ha condannato la convenuta a risarcire alla controparte il mancato guadagno fino al termine del contratto, pari a lire 24’000’000, somma da cui andavano dedotti lire 3’000’000 per spese risparmiate e fr. 11’000.- per acconti già versati: tenuto conto del cambio lira/fr. al momento della sentenza (7.- fr. per 10’000 lire), l’importo dovuto ammontava quindi complessivamente a fr. 8’198.40. Quanto all’indennità per licenziamento ingiustificato, la stessa non è stata concessa per la durata relativamente breve del contratto e per il fatto che con le dimissioni del signor __________ le prestazioni dell’istante erano divenute pressoché inutili.
G. Con appello 15 maggio 1995 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nella misura di fr. 17’080.- oltre interessi e di riconoscergli un’indennità per licenziamento ingiustificato; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante, contrariamente al parere del Pretore, ritiene innanzitutto che il suo credito in lire andava trasformato in franchi applicando il tasso di cambio in vigore al momento del licenziamento (fr. 11.70 per 10’000 lire); nell’ipotesi in cui tuttavia fosse confermato il tasso fatto proprio dal Pretore, egli rivendica la differenza di cambio quale risarcimento danni a seguito della mora del debitore (art. 106 CO); a suo dire, inoltre, la deduzione dal suo credito di lire 3’000’000 per spese risparmiate non era giustificabile, tale circostanza non essendo mai stata asserita, né tanto meno provata dalla controparte. Per quanto riguarda infine la mancata concessione dell’indennità per licenziamento ingiustificato, la stessa non appariva difendibile, non potendosi riscontrare nella fattispecie dei risvolti di carattere eccezionale, che potrebbero ragionevolmente escluderne l’attribuzione.
La riforma del primo giudizio comporta -sempre a suo dire- la modifica del pronunciato relativo alle ripetibili, che l’appellante postula ora in misura di fr. 2’000.-.
H. Delle osservazioni 29 maggio 1995 della convenuta con cui si chiede la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Mentre a questo stadio della lite non è più contestato ed è anzi pacifico che la convenuta abbia licenziato in tronco l’istante senza un valido motivo, le parti non sono tuttora d’accordo sull’ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore (cons. 2) e sull’eventuale riconoscimento a suo favore di un’indennità per licenziamento ingiustificato (cons. 3).
In virtù dell’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del contratto. Giusta il capoverso 2 della medesima norma, il lavoratore deve tuttavia lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.
2.1 L’appellante contesta innanzitutto la legittimità della deduzione di lire 3’000’000 operata dal primo giudice e relativa a presunti risparmi da parte del lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto contrattuale.
La censura è del tutto infondata.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che di regola l’esistenza di un motivo di deduzione debba essere provata dal datore di lavoro (Rehbinder, Commentario bernese, 1992, N. 5 ad art. 337c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 6 e 7 ad art. 337c CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri 1981, p. 68; DTF 78 II 444, 96 II 57; IICCA 9 giugno 1987 in re S./F. SA, 23 dicembre 1991 in re C./C.), ritenuto però che non si deve esigere da lui una prova rigorosa; nel limite del possibile anche il lavoratore dovrà pertanto prestarsi per chiarire la situazione (Rehbinder, op. cit., ibidem; Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. e S. SA).
Nel caso tuttavia il giudice sia convinto dell’esistenza di un motivo di deduzione, senza che sia oggettivamente possibile determinarne l’effettivo ammontare, quest’ultimo potrà essere stabilito in via equitativa, applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose.
Nel caso di specie è evidente che l’istante, una volta licenziato, non era più tenuto ad effettuare le trasferte dal suo domicilio di __________ a __________, ciò che ha sicuramente comportato un notevole risparmio da parte sua sia per quanto riguarda le spese di viaggio (IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA; Rehbinder, op. cit., ibidem), sia per quanto riguarda il vitto: agli atti non risulta infatti che tali spese dovessero essere a carico della convenuta, tale circostanza non essendo nemmeno notoria. L’ammontare del risparmio, difficilmente documentabile (in particolare le spese di viaggio cfr. IICCA 13 giugno 1995 in re L./E.O.C.), non è neppure facilmente ed oggettivamente quantificabile.
In tali circostanze ed applicando implicitamente i principi sopraesposti, il giudice di prime cure aveva valutato in lire 3’000’000 il risparmio dell’istante: a giudizio di questa Camera, nel caso concreto il riconoscimento di una deduzione per risparmio è senz’altro giustificato e la valutazione quantitativa operata dal Pretore appare tutto sommato equa ed adeguata alle particolarità della fattispecie. Non può che discenderne la sua integrale conferma.
2.2 L’appellante ritiene quindi che nel caso di specie il suo credito in lire avrebbe dovuto essere convertito in franchi al tasso di cambio in vigore al momento del licenziamento e non a quello al momento dell’emanazione della sentenza, come deciso dal Pretore. Nel caso tuttavia quest’ultimo tasso dovesse venir confermato, egli rivendica in via subordinata la differenza di cambio quale risarcimento del danno a seguito della mora del debitore (art. 106 CO).
Entrambe le censure, come vedremo, devono essere respinte.
2.2.1 È vero che nella sentenza pubblicata in Rep. 1978 p. 247 cons. 3 è stato affermato il principio, secondo cui la conversione in valuta svizzera di un credito stipulato in valuta straniera deve essere fatta al giorno della scadenza del credito conformemente all’art. 84 cpv. 2 CO, se il pagamento deve aver luogo in Svizzera. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il Tribunale federale in quella sentenza ha tuttavia precisato che quel principio si applica unicamente nell’ambito esecutivo (cfr. art. 67 cpv. 1 no. 3 LEF), non ha portata materiale ed in particolare non comporta la novazione in franchi svizzeri di un debito che le parti hanno liberamente stipulato in valuta straniera (Rep. 1978 p. 247, 1980 p. 70; IICCA 23 giugno 1995 in re C./F. SA, 9 luglio 1991 in re C./C.). La regola rimane infatti pur sempre quella per cui il creditore non può esigere che il pagamento di ciò che il debitore effettivamente gli deve; il debitore di un debito stipulato in valuta straniera può pertanto liberarsi anche durante l’esecuzione versando direttamente al creditore l’importo dovuto in valuta straniera (DTF 46 II 406, 68 III 94, 72 III 106; Rep. 1978 p. 247, 1980 p. 70; IICCA 23 giugno 1995 in re C.F. SA, 13 febbraio 1995 in re C.M. srl/L. SA, 18 marzo 1994 in re C.N. snc/S. SA).
Lo stesso ragionamento è valido per l’istanza che ci occupa. In effetti è chiaro che il fatto di avere iniziato una causa traducendo le lire italiane in franchi svizzeri ad un cambio favorevole per la creditrice non comporta novazione. Per il resto l’introduzione di una causa mediante istanza ed immissione nella stessa del credito originario in franchi svizzeri non modifica il diritto del debitore di sdebitarsi pagando il debito nella valuta nella quale era stato contratto con i relativi interessi di mora, anche se la valuta estera nel frattempo si è svalutata (Rep. 1980 p. 70, 1983 p. 288): ammettere la tesi dell’appellante significherebbe introdurre alla base dei rapporti commerciali intercorsi fra le parti la clausola-oro, ciò che esse non hanno evidentemente inteso fare (Rep. 1980 p. 70).
A ragione, quindi, il Pretore ha fatto capo al corso del cambio di cui al giorno di emissione del giudizio (cfr. Praxis Schwyz 1976/75; Rep. 1980 p. 72; IICCA 18 marzo 1994 in re C.N. snc/S. SA) in luogo di quello al momento dell’insinuazione dell’istanza o ancora di quello al momento del licenziamento in tronco.
2.2.2 Quanto all’eventuale applicazione dell’art. 106 CO, il Tribunale federale nella medesima sentenza pubblicata in Rep. 1978 p. 250 cons. 6 ha avuto modo di precisare che il danno legato alla differenza tra il corso della valuta straniera al giorno della scadenza del debito ed il corso del giorno del pagamento è considerato dalla giurisprudenza come una conseguenza della mora del debitore che quest’ultimo, responsabile anche del caso fortuito ai sensi dell’art. 103 CO, può essere chiamato a risarcire in applicazione dell’art. 106 CO (DTF 46 II 408, 47 II 194, 48 II 79, 51 III 186, 52 III 134, 60 II 340, 76 II 376): tale danno consiste non tanto nella perdita del potere d’acquisto della moneta oggetto del contratto, quanto nel deterioramento del rapporto esistente con un’altra moneta (DTF 46 II 409 in alto, 47 II 302; Von Büren, Allgemeiner Teil des OR, Zurigo 1964, p. 37 e 369), ossia nella circostanza che il mancato pagamento alla scadenza ha impedito il creditore di trasformare tempestivamente la somma di denaro incassata in una somma equivalente di moneta non svalutata.
La nostra massima Autorità giudiziaria ha tuttavia considerato una presunzione troppo assoluta quella secondo cui dal solo fatto del deterioramento dei rapporti di cambio il creditore patirebbe un danno: il creditore deve pertanto concretamente provare che, in caso di corretto e tempestivo adempimento da parte del debitore, egli avrebbe trasformato il proprio credito in moneta non svalutata, la mera e teorica possibilità che il creditore avesse potuto farlo non essendo ancora sufficiente di per sé per caricare al debitore ogni e qualsiasi perdita legata alla variazione del cambio (Rep. 1980 p. 71 e seg.).
Nel caso di specie l’appellante non ha minimamente provato che in caso di tempestivo pagamento degli importi in lire egli avrebbe provveduto a trasformali in franchi: tale circostanza è stata del resto asserita per la prima volta e quindi irritualmente -in chiaro contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC- con l’atto di appello.
Già per questo motivo l’applicazione dell’art. 106 CO sarebbe esclusa.
Gli argomenti a sostegno di questa tesi, oltre che formulati irritualmente per la prima volta con il gravame (art. 321 CPC), appaiono inoltre del tutto destituiti di fondamento.
Il fatto che i cittadini italiani hanno la tendenza di lasciare le somme incassate in Svizzera presso i relativi istituti bancari in tutte le valute meno che in lire, anche se fosse notorio, non significa automaticamente che nel caso concreto l’appellante abbia a sua volta agito nello stesso modo; la circostanza per cui gli acconti sulla somma dovuta gli sono stati versati in franchi e quella per cui l’istanza è pure stata formulata in moneta elvetica (Rep. 1980 p. 72) non bastano evidentemente per ammettere l’intenzione dell’istante di trasformare in tale valuta il capitale.
Al contrario, l’esistenza della presunzione naturale secondo cui un creditore trasforma in valuta nazionale rispettivamente in valuta del paese di provenienza la somma ricevuta in moneta straniera (DTF 76 II 375, 376; Rep. 1980 p. 71), come pure il fatto che l’istante ha continuato ad abitare in Italia, che egli è solito svolgere la sua attività professionale in Italia (è là che egli ha cercato nuovi posti di collaboratore; cfr. interrogatorio formale, p. 3) e non da ultimo il fatto che gli importi di cui al contratto fossero relativamente esigui, inducono questa Camera a ritenere che la somma complessivamente dovuta sarebbe stata tosto convertita in lire ed utilizzata dall’istante per far fronte alle necessità quotidiane e che la stessa in ogni caso non sarebbe certo stata lasciata in deposito presso banche in valuta elvetica, al solo scopo di evitarne la svalutazione.
Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, op. cit., N. 8 ad art. 337c CO; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG).
In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG).
Nella commisurazione dell’indennità, che non può superare l’equivalente di sei salari mensili del lavoratore (art. 337c cpv. 3 CO), il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento: egli dovrà prendere in considerazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la situazione sociale e le possibilità delle parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori al licenziamento, nonché il modo in cui lo stesso è stato dato (Rehbinder, op. cit., N. 9 ad art. 337c CO; IICCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto del Pretore, la convenuta non può essere considerata priva di responsabilità circa l’ingiustificato licenziamento in tronco dell’istante.
Va in particolare rettificato l’assunto pretorile secondo cui a seguito delle dimissioni dell’allenatore __________ e con la successiva assunzione dell’allenatore __________ le prestazioni dell’istante fossero divenute pressoché inutili: il giudice di prime cure non ha infatti minimamente tenuto conto del fatto, tutt’altro che trascurabile, che l’istante disponeva di un valido contratto per tutta la stagione agonistica. Ne discende che se anche la sua collaborazione con il nuovo allenatore non fosse stata più indispensabile in quanto quest’ultimo già conosceva a sufficienza il calcio svizzero, ciò non toglieva che la stessa in ogni caso avrebbe potuto senz’altro essere utile al club: l’istante avrebbe infatti potuto ancora visionare i futuri avversari dell’__________ -come del resto aveva già iniziato a fare anche con il nuovo allenatore (il teste __________, a p. 8 del verbale, ricorda che l’istante gli consegnò una relazione inerente il __________, seconda squadra affrontata dopo il cambio di allenatore)- oppure visionare eventuali talenti che giocavano in altre squadre (teste __________ p. 8); nulla impediva inoltre alla convenuta, se del caso, di utilizzare l’istante all’interno della società con altre mansioni.
Nella fattispecie è quindi evidente che il licenziamento è avvenuto con estrema leggerezza e che la convenuta -violando clamorosamente gli accordi assunti- ha in pratica voluto sbarazzarsi del suo collaboratore, a cui per altro non poteva essere rimproverato nulla, se non -ma ciò non costituisce evidentemente una sua colpa- di aver a suo tempo presentato alla società l’allenatore __________ (teste __________ p. 8). Tale comportamento non può non essere sanzionato.
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della responsabilità della convenuta, della brevità del rapporto di lavoro, del fatto che non si può rimproverare nulla al lavoratore, pare pertanto adeguato a questa Camera, in riforma del primo giudizio, condannare la convenuta al pagamento di un’indennità di fr. 5’000.- per l’ingiustificato licenziamento, somma non soggetta a trattenute per oneri sociali (IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA, 31 dicembre 1992 in re A./G. SA).
Come si evince dal tenore dell’art. 337c cpv. 3 CO, la sentenza giudiziale è costitutiva del credito dell’istante. Dato che la norma di legge non prevede l’automatica attribuzione di interessi sull’importo assegnato, e che nemmeno la convenuta può essere ritenuta in mora nel pagamento, sull’importo di fr. 5’000.- non vengono accordati interessi di sorta (IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 2 marzo 1993 in re R./C. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Atteso che il giudizio di appello si è limitato a riconoscere un’indennità per il licenziamento ingiustificato -il cui ammontare non era per altro stato indicato dall’appellante- mentre ha respinto le ulteriori richieste già formulate in prima sede, non si ritiene di modificare il giudizio sulle ripetibili di prima istanza, che prevedeva un importo di fr. 400.- a favore dell’istante: tale somma tiene infatti già sufficientemente conto della rispettiva soccombenza in prima sede.
La reciproca soccombenza nella procedura di appello induce questa Camera a compensare le ripetibili d’appello (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 maggio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
In parziale accoglimento dell’istanza l’__________ in __________ è condannata a pagare a __________ in __________ la somma di fr. 13’198.40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 maggio 1991 su fr. 8’198.40.
Tasse e spese a carico dello Stato.
La convenuta rifonderà all’istante la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per la procedura di appello, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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