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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.158
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00158
Lugano 10 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. no. 1082 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 8 febbraio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________ o
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 67’687.50 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta a fr. 38’094.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 marzo 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 5 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la controparte con osservazioni del 22 giugno 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 19 agosto 1985 le parti hanno sottoscritto un contratto in forza del quale l’attrice mutuava alla convenuta la somma di fr. 20’000.-- a titolo di “contributo alle spese di istallazione del banco” per l’esercizio pubblico “bar __________ ” di __________, ai tempi condotto dalla convenuta.
La convenuta, per sua parte, si impegnava a vendere nel proprio locale esclusivamente birra fornita dall’attrice (doc. A, punto 5) e a far subentrare un eventuale cessionario dell’esercizio pubblico nel contratto in questione (doc. A, punto 7), il tutto per la durata di 12 anni (doc. A, punto 6).
B. La convenuta il 12 febbraio 1990 ha ceduto la propria attività al signor __________ (doc. B), che non è tuttavia subentrato nella convenzione a suo tempo stipulata con l’attrice.
C. Con la petizione che ci occupa l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivatole, danno che, ritenuti la fornitura di 150 hl di birra all’anno, un costo unitario di fr. 50.-- per hl, e l’ammortamento dell’importo relativo al banco di mescita, ammonterebbe a complessivi fr. 67’687.50 oltre interessi.
D. Nella risposta del 16 settembre 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, negando ogni sua responsabilità per il fatto di aver reso attento l’acquirente dell’esistenza del contratto con l’attrice, e contestando l’esistenza del danno vantato dall’attrice.
E. L’attrice in sede di conclusioni ha ridotto la propria domanda a fr. 38’094.-- oltre interessi in conseguenza dell’abbandono della pretesa per il banco di mescita e del computo di 102 invece che di 150 hl di birra quale fornitura annuale alla convenuta.
Le parti hanno per il resto ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Il Pretore con il giudizio impugnato ha respinto la petizione osservando che l’attrice non avrebbe per nulla comprovato il costo della birra di fr. 50.-- per hl e che inoltre non sarebbe attendibile il calcolo fatto in proiezione futura sulla base dei consumi degli anni precedenti.
G. Con atto di appello del 5 maggio 1995 l’attrice chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione.
L’attrice avrebbe comprovato il futuro consumo di birra nell’unica maniera possibile, mentre il prezzo di fr. 50.-- per hl, ovvero di cts. 50 al litro, sarebbe quello usuale nei rapporti tra cliente e rivenditore.
Dovendosi ritenere anche l’importo di fr. 11’666.65 relativo alle spese di installazione del banco di mescita, il credito globale dell’attrice sarebbe di fr. 48’891.55.
H. Delle osservazioni del 22 giugno 1995, con le quali la convenuta chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nella recente sentenza del 16 marzo 1994 in re __________ C. questa Camera ha stabilito, in base ad argomentazioni valide anche ora, che la somma consegnata per il banco bar costituisce mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO, e perciò essa -né per intero, e nemmeno computata pro rata temporis- non può costituire l’oggetto di un’azione di risarcimento del danno, in quanto non identificabile con il pregiudizio subito in conseguenza dell’anticipata cessazione delle forniture di birra previste dal contratto in questione.
Ne consegue la reiezione della pretesa, senza bisogno di esaminare se la stessa, in conseguenza della rinuncia espressa in sede di conclusioni, sia ancora ricevibile (in senso negativo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307, n. 12).
A tale importo l’attrice giunge infatti moltiplicando il numero di ettolitri di birra che essa -a suo dire- avrebbe fornito alla convenuta nel residuo periodo contrattuale per il prezzo di costo di fr. 50.-- per hl.
Essa non si avvede però che così facendo non si ottiene altro che il prezzo di costo complessivo della birra che ancora era da fornire, cioè proprio quell’importo che sarebbe rimasto a carico dell’attrice anche in caso di regolare svolgimento del contratto, e che perciò non costituisce affatto un danno risarcibile.
Già nella sentenza del 7 luglio 1993 in re __________ /G. (consid. 2), questa Camera aveva avuto modo di considerare che il danno conseguente alla cessazione anticipata degli effetti del contratto doveva essere computato sulla base del margine di guadagno per ettolitro di birra, importo evidentemente diverso dal prezzo di costo.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 5 maggio 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
L'attrice rifonderà alla convenuta 2’200.-- per ripetibili d'appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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