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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.156
Data decisione, Autorità: 16.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00156
Lugano 16 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.94.00045 della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 16/17 novembre 1993 da
rappr. dalla __________
Contro
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 4 maggio 1995, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di Fr. 7’765.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1993.
Ed ora sullo scritto 9 maggio 1995 del convenuto, indirizzato al Tribunale di Appello, con il quale si chiede “la sospensione e la revisione della sentenza della decisione pretorile”.
Considerato
che lo scritto in questione indica la volontà del convenuto, soccombente avanti al primo giudice, di veder modificata la sentenza del Pretore in maniera a lui favorevole, dovendosi trarre tale conclusione dal fatto che chiede la revisione ossia la correzione attraverso nuovo esame;
che qualsiasi sia il tipo di impugnazione - appello o revisione - del quale il convenuto vorrebbe prevalersi (anche la domanda di revisione si propone mediante appello, art. 341 CPC) esso deve contenere pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC);
che l’applicazione della norma che fa obbligo all’appellante di motivare in fatto ed in diritto le domande pena la nullità del ricorso non può essere troppo rigorosa bastando ai fini della ricevibilità dell’appello la concisa enunciazione dei motivi (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 9);
che in concreto lo scritto del convenuto a questo Tribunale non indica per nulla quali siano i motivi di critica nei confronti della sentenza del Pretore, limitandosi a riportare una generica domanda di sospensione e di revisione del primo giudizio senza null’altro aggiungere;
che di conseguenza la totale assenza dei motivi non consente all’autorità di seconda istanza di controllare il fondamento del giudizio impugnato ed il ricorso non é formalmente valido (Rep. 1981, 411);
che quindi va dichiarato irricevibile senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte (art. 313bis CPC);
Per i quali motivi
pronuncia
Lo scritto 9 maggio 1995 di __________ é dichiarato irricevibile quale appello.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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